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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30853/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il 21 maggio 2019, con la quale egli era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e - previo l'aumento per la recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sussistenza del reato contestato dando rilievo alle dichiarazioni rese dai marescialli Carotenuto e Santoro i quali, nel corso del dibattimento, avevano confermato che il Caprio (sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale) dopo la mezzanotte del 27 maggio 2013 si trovava presso le giostre del Comune di Gravina di Puglia in occasione della festa patronale, contravvenendo in tal modo alla prescrizione che gli imponeva di rincasare entro le ore 22:00; Ritenuto, altresì, che la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio osservando - in modo non manifestamente illogico - che la pena base era stata fissata nel minimo edittale (anni uno) poi aumentata per la recidiva e che non vi erano elementi per la concessione delle generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede sostanzialmente una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il 21 maggio 2019, con la quale egli era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e - previo l'aumento per la recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sussistenza del reato contestato dando rilievo alle dichiarazioni rese dai marescialli Carotenuto e Santoro i quali, nel corso del dibattimento, avevano confermato che il Caprio (sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale) dopo la mezzanotte del 27 maggio 2013 si trovava presso le giostre del Comune di Gravina di Puglia in occasione della festa patronale, contravvenendo in tal modo alla prescrizione che gli imponeva di rincasare entro le ore 22:00; Ritenuto, altresì, che la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio osservando - in modo non manifestamente illogico - che la pena base era stata fissata nel minimo edittale (anni uno) poi aumentata per la recidiva e che non vi erano elementi per la concessione delle generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede sostanzialmente una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22
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