CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 05504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova il 20 febbraio 2025, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente discrasia tra capo di imputazione e dispositivo della sentenza) è inammissibile, perché manifestamente infondato, atteso che, come si legge in sentenza, all'udienza del 20 febbraio 2025, il Pubblico ministero aveva ritualmente proceduto a riqualificare l'originaria imputazione di ricettazione in quella di furto e che su tale riqualificazione era intervenuto l'accordo tra le parti per l'applicazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]