CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto la prima censura, diretta contestare i costituti, anche soggettivi dell'evasione contestata al ricorrente, replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti logici, puntuale e giuridicamente ineccepibili dal giudice di merito mentre la seconda e la terza doglianza sono manifestamente infondate alla luce del portato complessivo della motivazione spesa dalla Corte del merito che, facendo leva non solo sui precedenti, peraltro numerosi, dell'imputato ma anche su aspetti inerenti alla condotta materiale e alla intensità del dolo (ricavabili dal sintetico ma inequivoco riferimento alla evidenziata arbitrarietà dell'allontanamento riscontrato alla luce delle giustificazioni addotte dal ricorrente), ha reso i giudizi valutativi di segno negativo afferenti le generiche e la non punibilità ex art 131 bijcp estranei a censure prospettabili in questa sede perché supportati da una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e estranea a manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 202