CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40518/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 21 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Chieuti 1'11 giugno 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il mancato raggiungimento dello standard probatorio richiesto dall'art. 533 cod. proc. pen. ai fini dell'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito in questa sede, in quanto affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la preclusa diretta esibizione di elementi di prova, neppure lumeggiati nella loro inopinabilità e decisività, è, altresì, manifestamente infondato, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, per la quale, «Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva.>> (Sez. 1, Sentenza n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti plurimi indizi gravi, precisi e concordati, specificatamente passati in rassegna, capaci di dimostrare che l'imputato fosse l'autore dell'alterazione, tramite manipolazione con nastro adesivo, dei caratteri della targa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze innominate valorizzando il dato della gravità della condotta dell'imputato, tenuto conto della pericolosità per l'ordine pubblico della circolazione stradale delle autovetture con targhe identificative alterate); - quanto all'ulteriore censura, che lamenta il vizio di violazione di legge in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la stessa è generica, non consentita e manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, nella valutazione della prognosi sfavorevole rientrano non soltanto le sentenze di condanna, ma anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. ed il relativo apprezzamento, come formulato dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 13122 del 26/05/1990, Rv. 185461) (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento in favore dell'imputato della sospensione condizionale della pena alla luce dei suoi precedenti penali, tali da non rendere possibile un giudizio prognostico positivo quanto alla futura sua astensione dalla commissione di reati); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il co