CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 31699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29474/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 626/2020 depositata il 20/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 626 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 20 marzo 2020, articolando un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; il ricorrente espone di aver citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «per sentirli condannare, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni»; secondo quanto rappresentato in fatto, [OSCURATO:PERSONA], mentre trasportava, a bordo della sua auto, una [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva appena acquistato, provocava, a causa di un dosso e della elevata velocità, la collisione dell’elettrodomestico con un altro oggetto metallico presente nella autovettura, causando la rottura del cristallo, quindi, un danno quantificato in euro 4.700,00; il Giudice di p ace di Sorrento, con sentenza n. 2805/18 , rigettava la domanda perché nulla in quanto priva della necessaria qualificazione giuridica; [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta sentenza dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendone erronea, superficiale insufficiente e contraddittoria la motivazione; lamentava, inoltre, che essa avesse male interpretato le emergenze istruttorie; il Tribunale, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, dopo aver precisato che il Giudice di pace aveva respinto la richiesta risarcitoria, «per la mancata qualificazione della domanda, avendo l’attore precisato solo in comparsa conclusionale che l’azione era stata proposta ex art. 2054 cod. civ. e 141 c.d.a», e avere giudicato corretto il richiamo dell’art. 1678 cod.civ., sottolineando che non era chiaro se «lo Stinga fosse un dipendente del venditore del televisore o un conoscente dell’attore», ha così ricostruito le ragioni di gravame: «l’appellante ha criticato la decisione del giudice di pace osservando, l’erroneo richiamo dell’art. 141 c.d.s., avendo invece fatto riferimento all’art. 141 cod. ass .; inoltre evidenziava che il richiamo all’art. 1678 cod.civ. era errato poiché nella specie ricorreva un trasporto di cortesia riconducibile all’art. 2054 cod.civ. e al risarcimento danni da circolazione stradale»; ha quindi rigettato l’appello, perché ha ritenuto che la domanda dovesse essere qualificata come domanda di risarcimento dei danni ex art. 2054 cod. civ. nei confronti del proprietario del mezzo e dell’art. 141 cod. ass. nei confronti di Axa; ha precisato che quest’ultima norma riconosce il diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato, ma non anche il diritto al risarcimento dei danni subiti dai proprietari delle cose trasportate dal vettore; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) con l’unico motivo formulato il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in riferimento anche all’art. 142 codice della strada, per avere la sentenza impugnata ritenuto ricorrente un giudicato implicito sulla qualificazione della domanda proposta in primo grado; il ricorrente sostiene di aver proposto in primo grado e di aver ribadito in appello una domanda di risarcimento fondata sull’art. 2054 cod.civ., sicché il Giudice d’ a ppello avrebbe dovuto, in virtù del potere di qualificazione della domanda a lui spettante, «pronunciarsi su tale ulteriore richiesta di risarcimento» ed avrebbe, dunque, errato quando ha affermato che «la domanda proposta era stata qualificata anche ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni»; di qui il convincimento che il Tribunale sia incorso in un error in procedendo, con conseguente possibilità per questa Corte di avere accesso diretto agli atti, allo scopo di verificare che sin dal primo grado, «oltre ad agire nei confronti della società assicuratrice ebbe a convenire in giudizio – per conseguire il risarcimento dei danni subiti – anche il proprietario dei veicolo, a bordo del quale viaggiava in occasione del sinistro, ovvero il sig. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna in solido con l’assicuratrice. Orbene, tale iniziativa –in mancanza di ulteriori specificazioni deve intendersi come assunta ai sensi, quantomeno, dell’art. 2043 cod. civ., sicché il giudice di prime cure (e, dopo di esso, anche quello di appello), nel rifiutarsi di pronunciarsi su detta domanda, a detta di chi scrive, avrebbe violato la previsione di cui all’art. 112 cod.proc. civ. ; né, d’altra parte, ad escludere tale esito potrebbe addursi la circostanza che l’odierno ricorrente abbia proposto la propria domanda risarcitoria nei confronti della parte convenuta ex art.2054 cod. civ., perché il giudice di legittimità può qualificare diversamente i fatti e ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con l’unico limite di non modificare la domanda; inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che la domanda fosse stata proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni, anziché in applicazione dell’art. 141 codice della strada; 2) in data 7 giugno 2022 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite; 3) detta rinuncia non è stata accettata da controparte; essa produce, comunque, l'estinzione del processo di cassazione , anche in assenza di accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio, giacché non opera l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude in tale ipotesi la condanna alle spese in danno del rinunciante (Cass. 22/05/2020, n. 9474); 4) è opinione del Collegio che non vi siano ragionimeritevoli di apprezzamento che giustifichino, come richiesto dal ricorrente, la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e, quindi, il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese devono essere poste a carico della parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione, atteso che la parte non rinunciante ha comunque affrontato dei costi processuali per resistere al ricorso; 5) le spese sono liquidate come da dispositivo; 6) che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la parte ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori