CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/19;72 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ALASELICE; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso ad [OSCURATO:PERSONA]Oriano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, per aver riportato condanna, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge citata, alla pena detentiva di anni due di reclusione con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. M. C. Conidi, (violazione dell'art. 1 legge n. 241 del 31 luglio 2006 e vizio di 'motivazione) devolve censura manifestamente infondata, in quanto in contrasto con il dato normativo e, comunque, inerente ad asserito difetto di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento censurato, risultando su tale punto, la censura assertiva. Rilevato, infatti, che il Tribunale ha fatto riferimento alla commissione nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge citata, di delitto per il quale il ricorrente ha riportato condanna a pena detentiva di due anni e che tale misura è sufficiente a determinare l'effetto riscontrato dal Giudice dell'esecuzione. Considerato invero, che l'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 stabilisce che il beneficio dell'indulto deve essere revocato di diritto ove colui che ne ha usufruito commetta, nell'arco di cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, un delitto non colposo per cui riporti condanna a pena detentiva "non inferiore a due anni", con conseguente del:erminazione della pena in misura pari o superiore ad anni due di reclusione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processivali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensor Il