CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 21928/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1242/2019 proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, viadei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti Filippo e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina 121, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale condizionata - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], n. 428/2018, pubblicata il 19 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso cautelare contro il provvedimento del dirigente della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 2013, assunto in esito a interpello andato deserto, con il quale era stato stabilito che alla ricorrente, funzionario giudiziario già assegnato alla cancelleria della sezione affari civili, fosse affidata la Direzione del Gruppo di Lavoro che, all’interno del [OSCURATO:PERSONA] penali, macroarea giurisdizionale, avrebbe dovuto curare tutti gli incombenti di rito, e che fosse ridotto di un giorno il suo affiancamento in atto presso la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza. Il ricorso è stato rigettato, ma il successivo reclamo è stato accolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 3 ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, quindi, il conseguente giudizio di merito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 1° luglio 2016, ha accolto il ricorso. Il Ministero della Giustizia ha proposto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 428/2018, ha rigettato. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione de ll’ art. 329 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la questione dell’illegittimità del provvedimento dirigenziale fosse questione coperta dal giudicato, potendosi ormai valutare unicamente se il detto provvedimento illegittimo potesse costituire o meno fattore causale del danno non patrimoniale subito dalla dipendente.La doglianza è inammissibile. Infatti, la stessa P.A. afferma di avere esposto, in sede di gravame, che l’appello era volto unicamente a ottenere la riforma della condanna risarcitoria e ciòanche nella parte in cui difendeva la legittimità del provvedimento opposto quale elemento costitutivo del fatto asseritamente illecito. D’altronde, la P.A., ove non avesse limitato l’impugnazione al solo profilo concernente il risarcimento del danno, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], venendo ancora in rilievo l’impugnazione del provvedimentocontestato. In realtà, la decisione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto coerente con quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia, poiché è stata proprio la P.A. a rifiutarsi di integrare il contraddittorio nei confronti del citato Franconeri, giàlitisconsorte necessario in primo grado. Nella misura in cui la P.A. ha rappresentato di avere interesse solo alla declaratoria della legittimità del suo comportamento ai fini della riforma del capo della sentenza che aveva accoltola domanda di risarcimento del danno, essa ha chiarito come oggetto del contendere non fosse più l’altro capo della sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del provvedimento contestato. Ne consegue, però, che, se, in questa sede , deve decidersi , secondo la prospettazione della P.A., della legittimità o meno, in via incidentale, del detto provvedimento, non può prescindersi dalla circostanza che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ormai divenuta inoppugnabile nella parte in cui ha stabilito, con efficacia di giudicato anche verso [OSCURATO:PERSONA], l’illegittimità dell’atto criticato dalla controricorrente. In pratica, la P.A. non può rinunciare ad accertare direttamente la legittimità dell’atto citato, per poi cercare di ottenere lo stesso risultato in via indiretta. 2) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2087 e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nella parte in cui aveva ritenuto che il provvedimento di assegnazione della controricorrente fosse il fatto causale del danno lamentato e che la liquidazione del primo giudice fosse corretta.La doglianza è inammissibile, atteso che la P.A. ricorrente chiede, nella sostanza, a questa S.C. di rivalutare gli atti di causa e di compiere un nuovo accertamento dei fatti, attività che le sono precluse. Peraltro, la decisione è motivata con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio presente agli atti, tenendo conto che le parti non avevano mosso contestazioni in ordine alle sue conclusioni.Per ciò che concerne, poi, la questione relativa alla determinazione del risarcimento, si rileva che, stante la sua natura equitativa, essa non è sindacabile in questa sede, ove motivata (come, nella specie, è avvenuto). 3)La dichiarazione di inammissibilità dei due motivi del ricorso principale rende non necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato. 4) Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato assorbito Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A.ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, essendo essa esentata dalla relativa corresponsione tramite il meccanismo della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale ; -condanna la P.A. ricorrente principale a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi €2.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese gener