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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 30275/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11813-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 1143/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 520/2021; Oggetto R.G.N.11813/2022 Cron.

Rep.

Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1143/2021 del Tribunale di Benevento, con cui è stata respinta la sua opposizione ad ATPO ed è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS, sebbene il ricorrente avesse dichiarato di possedere un reddito familiare inferiore al limite previsto dall'art. 41, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003.

Il ricorso è basato su un unico motivo.

L'Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp att cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Nullità della sentenza per carenza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.” Parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, si duole che il Tribunale abbia violato il principio per cui nelle cause proposte in sede di accertamento tecnico preventivo il soccombente, che si trovi nelle condizioni indicate dal comma 11dell'art. 42 del D.L. n.269/2003, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite , pretendendo l’allegazione di una dichiarazione reddituale che la legge non richiede.

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale di Benevento sulla base del fatto che la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., completa degli elementi necessari, era stata inserita sia nel ricorso per ATPO che nel successivo ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ.

Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, poiché riproduce i contenuti delle dichiarazioni di cui sopra, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato, e sono stati depositati gli atti contenenti le dette conclusioni, identificati quanto a collocazione nel fascicolo.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito (ex multis, Cass. n.16284/2011; n. 16616/2018) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nelprosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione).

Le condizioni minime formali per fruire dell'esonero, poi, sono state riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con ilmedesimo.

Consideratoche nel ricorso per ATPO e nel successivo ricorso in opposizione, che il ricorrente in cassazione ha prodotto , è presente la dichiarazione, sottoscritta dalla parte, ai fini dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., va richiamata la giurisprudenza ormai consolidata con cui questa Corte ha evidenziato checon le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003 non è stato imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è stato previsto l’utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. n. 19887/2023, n. 11511/2024), e che dalla legge non è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale – come, viceversa, preteso nella sentenza impugnata – (Cfr. ex multis Cass. n. 11511/2024, nn. 9412/2020, 16589/2022, 27443/2022), purchè la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga, come nella specie, i connotati necessari (sottoscrizione personale della parte, data certa, impegno a comunicare variazioni) (Cass. n. 19887/2023): l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

«non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass. n. 36571/2022).

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in parte qua senza rinvio, poiché il Tribunale ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce del tenore letterale del disposto dell’art. 152 disp. att cod. proc. civ. in forza del quale, “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte …non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari…”: ancorché la statuizione sulle spese sia espressione di un potere del giudice officioso, essendo effetto automatico della proposizione della domanda giudiziale, laddove sia resa in mancanza del potere del giudice in concreto è riconducibile alla fattispecie dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11511/2024, n. 23920/2023, n. 12454/2022).Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1400,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11813-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 1143/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 520/2021; Oggetto R.G.N.11813/2022 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1143/2021 del Tribunale di Benevento, con cui è stata respinta la sua opposizione ad ATPO ed è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS, sebbene il ricorrente avesse dichiarato di possedere un reddito familiare inferiore al limite previsto dall'art. 41, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003. Il ricorso è basato su un unico motivo. L'Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp att cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali. Nullità della sentenza per carenza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.” Parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, si duole che il Tribunale abbia violato il principio per cui nelle cause proposte in sede di accertamento tecnico preventivo il soccombente, che si trovi nelle condizioni indicate dal comma 11dell'art. 42 del D.L. n.269/2003, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite , pretendendo l’allegazione di una dichiarazione reddituale che la legge non richiede. Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale di Benevento sulla base del fatto che la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., completa degli elementi necessari, era stata inserita sia nel ricorso per ATPO che nel successivo ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, poiché riproduce i contenuti delle dichiarazioni di cui sopra, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato, e sono stati depositati gli atti contenenti le dette conclusioni, identificati quanto a collocazione nel fascicolo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito (ex multis, Cass. n.16284/2011; n. 16616/2018) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nelprosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione). Le condizioni minime formali per fruire dell'esonero, poi, sono state riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con ilmedesimo. Consideratoche nel ricorso per ATPO e nel successivo ricorso in opposizione, che il ricorrente in cassazione ha prodotto , è presente la dichiarazione, sottoscritta dalla parte, ai fini dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., va richiamata la giurisprudenza ormai consolidata con cui questa Corte ha evidenziato checon le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003 non è stato imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è stato previsto l’utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. n. 19887/2023, n. 11511/2024), e che dalla legge non è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale – come, viceversa, preteso nella sentenza impugnata – (Cfr. ex multis Cass. n. 11511/2024, nn. 9412/2020, 16589/2022, 27443/2022), purchè la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga, come nella specie, i connotati necessari (sottoscrizione personale della parte, data certa, impegno a comunicare variazioni) (Cass. n. 19887/2023): l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. «non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass. n. 36571/2022). Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in parte qua senza rinvio, poiché il Tribunale ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce del tenore letterale del disposto dell’art. 152 disp. att cod. proc. civ. in forza del quale, “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte …non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari…”: ancorché la statuizione sulle spese sia espressione di un potere del giudice officioso, essendo effetto automatico della proposizione della domanda giudiziale, laddove sia resa in mancanza del potere del giudice in concreto è riconducibile alla fattispecie dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11511/2024, n. 23920/2023, n. 12454/2022).Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1400,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di leg
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