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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42957/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e, congiuntamente, l'inosservanza della legge processuale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la censura relativa all'inosservanza della legge processuale è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha indicato la specifica disposizione di legge asseritamente violata; Ritenuto che le conclusioni proposte nella memoria conclusionale sono meramente riproduttive nei motivi di ricorso originariamente proposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e, congiuntamente, l'inosservanza della legge processuale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la censura relativa all'inosservanza della legge processuale è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha indicato la specifica disposizione di legge asseritamente violata; Ritenuto che le conclusioni proposte nella memoria conclusionale sono meramente riproduttive nei motivi di ricorso originariamente proposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sette
Sentenza Cassazione n. 42957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris