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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23505/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due mesi e venti giorni di reclusione, convertita nella sanzione accessoria della libertà controllata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto risulta generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione all'atto dell'ufficio 'impedito' dalla condotta illecita contestata (v. pag. 3 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 ) Il consigl' so re Il P e idente [OSCURATO:PERSONA] n GiorgipIFidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due mesi e venti giorni di reclusione, convertita nella sanzione accessoria della libertà controllata. Rilevato che l'unico motivo dedotto risulta generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione all'atto dell'ufficio 'impedito' dalla condotta illecita contestata (v. pag. 3 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 ) Il consigl' so re Il P e idente [OSCURATO:PERSONA] n GiorgipIFidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris