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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 33754/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1473/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce del 4-7-2018, con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 583/2018 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 30-5-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: azione ex art.2932 cod. civ.

R.G.1473/2019 C.C. 14-11-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il29-9-2001 [OSCURATO:PERSONA] ha citatoavanti il Tribunale di Taranto sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare datato 2-1-1996, con il quale la convenuta si era obbligata a vendergli terreno agricolo sito a Manduria sul quale era stata edificata casa di civile abitazione oggetto di condono.

La convenuta ha discono sciuto la propria firma e in subordine in via riconvenzionale ha chiestola rescissione del contratto per lesione ultra dimidium.

Il Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda di trasferimento coattivo della proprietà dell’immobile per la mancata produzione della documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’oblazione relativa al condono edilizio per la casa eretta sul terreno. [OSCURATO:PERSONA] ha propos to appello principale e [OSCURATO:PERSONA] ha propostoappello incidentale, che la Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha rigett ato integralmente, confermando la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di Cassazione ha accoltoparzialmente con sentenza n. 9318 depositata il 9-5- 2016.

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata per avere omesso di valutare l’ammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. della documentazione relativa al versamento delle due rate di oblazione prodotte in appello.

Ha dichiaratoche la corte territoriale - nel ritenere che non potessefarsi luogo alla valutazione della indispensabilità della documentazione di cui si chiedeva l’ammissione in appello perché il contratto preliminare mancava dell’indicazione della concessione edilizia e della sanatoria-aveva violato l’art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto l’indicazione di tali elementi non era necessaria ai fini della validità del contratto preliminare e i documenti comprovanti la concessione edilizia e la sanatoria potevano essere prodotti in sede di pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ.; quindi ha cassato la sentenza impugnata con rinvio per valutare “l’indispensabilità della documentazione di cui in appello l’attore aveva chiesto l’ammissione”.

La Corte ha accoltoanche il sesto motivo di ricorso, dichiarando che la corte d’appello non avrebbe potuto sollevare d’ufficio la questione della mancata individuazione catastale dell’immobile da trasferire e dei suoi confini, senza indicare alle parti la relativa questione e dare loro la possibilità di difendersi sul punto, anche con l’eventuale rimessione in termini ai fini della produzione di documenti indispensabili; anche sul punto ha cassatocon rinvio la sentenza impugnata.

Con atto di citazione notificato il 7-9-2016 [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Lecce, chiedendo di ammettere le prove formulate con l’originario atto di appello e di accogliere la sua domanda ex art. 2932 cod. civ.

Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello e dichiarando di riproporre tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni non accolte in primo grado e già proposte in appello.

Con sentenza n. 583 pubblicata il 30-5-2018 la Corte d’appello di Lecce in primo luogo ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto tutte le sue deduzioni ed eccezioni non accolte in primo grado e riproposte in appello; peròtali eccezioni e deduzioni erano già state esaminate dalla Corte d’appello-con esclusione della domanda di rescissione del contratto-che le aveva tutte rigettate, senza che su tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto impugnazione, per cui su di esse si era formato il giudicato.

Quindi la sentenza ha esaminato e rigettato la domanda di rescissione d el contratto per lesione ultra dimidium; ha accolto la richiesta di produzione, già formulata con l’appello e riproposta con la citazione in riassunzione da [OSCURATO:PERSONA], dei documenti relativi alla copia della domanda di condono, delle due ricevute di versamento di quanto dovuto a titolo di oblazione e dell’attestazione di conformità della somma versata a quella dovuta; quindi, ritenuto anche sufficientemente individuato l’immobile sulla base della descrizione eseguitane nel contratto, ha accolto la domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. e ha postole spese di lite interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con atto notificato il 28-12-2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 1 4 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione di legge ex art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione alla violazione degli artt. 112, 346, 383, 384, 392 e 394” la ricorrente sostiene che la prima sentenza della Corte d’appello non si era pronunciata sui suoi motivi di appello incidentale dal n. 3 al n.9,in quanto ritenuti assorbiti dal rigetto dell’appello principale con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ.; rileva che tali questioni assorbite erano state da lei ritualmente riproposte nel giudizio di rinvio e lamenta l’omessa pronuncia della Corte d’appello, che comportaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. fatta valere ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. 1.1.Il motivo è infondato.La stessa ricorrente deduce (pag.6 e 7 del ricorso per cassazione ) che la Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto con la sentenza n. 195/2011 aveva espressamente rigettato non solo l’appello principale, ma anche il suo appello incidentale, aveva dichiarato che ella non aveva riproposto in appello formale querela di falso e che dal rigetto dell’appello principale veniva meno il suo interesse a coltivare nuove istanze istruttorie, aggiungendo che era assorbito solo il motivo relativo alla riproposizione della domanda di rescissione.

A fronte di questo contenuto di quella sentenza n.195/2011 , non è ravvisabile nella sentenza impugnataomissione di pronuncia, perché la sentenza impugnata ha dichiarato espressamente ed esattamente che le deduzioni oggetto dei sette motivi di appello incidentale (esclusa la domanda di rescissione per lesione) erano state esaminate e rigettate dalla Corte d’appello; la sentenza ha aggiunto che , in particolare , era stata rigettata la querela di falso e la richiesta di rinnovazione della consulenza grafologica d’ufficio, anche riportando testualmente i relativi capi della pronuncia; di seguito la sentenza ha evidenziato che sulle statuizioni di rigetto [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto ricorso per cassazionee quindi sulle stesse si era formato il giudicato.

In questo modola sentenza impugnata non ha omesso di esaminare i motivi da 3 a 9 di appello incidentale ripropostinel giudizio di rinvio da [OSCURATO:PERSONA], come da lei lamentato, ma ha espressamente ed esattamente dichiarato che sulle domande ed eccezioni oggetto di pronuncia esplicita di rigetto dell’appello incidentale nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 195/2011e non oggetto di impugnazione in cassazione si era formato il giudicato.

Per il resto la ricorrente, limitandosi a richiamare genericamente il mancato esame di tutte le sue eccezioni e deduzioni e conclusioni riportate nei suoi motivi di appello dal III al IX, non svolge deduzioni apprezzabili in questa sede; infatti, sotto questo profilo le deduzioni difettano di specificità, in quanto la ricorrente non individua in modo circostanziatoi dati da lei dedotti sui quali lamenta l’omessa pronuncia e quindi non consente di verificare se si tratti di domande ed eccezioni non comprese nella pronuncia di rigetto passate in giudicato ma autonomamente apprezzabili esulle quali ci fosse l’obbligo di espressa pronuncia.

Infatti, sussiste e deve essere data continuità al principio secondo il quale “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi” (Cass. Sez. 2 14-10-2021 n. 28072 Rv. 662554-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3 13-6-2023 n. 16988 Rv. 667848-01, Cass. Sez.

L 4-7-2014 n. 15367 Rv. 631768- 01). 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1346, 1351, 1362, 1363, 1418 e 2902 c.c. –nullità del contratto preliminare rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Altresì vizio di motivazione ex art. 360, I comma, n. 4 e 5 c.p.c. per avere in sentenza la Corte d’appello di Lecce, sez. promiscua, affermato che i dati del fabbricato, oggetto del preliminare, si evincono dai dati del terreno agricolo su cui l’immobile insiste, con violazione dell’art. 40 L.28-2-85 e art. 2 comma 58 della L. 662/1996”.La ricorrente evidenzia che, pur essendo stata prodotta la domanda di condono, le due rate dell’oblazione e la dichiarazione del Comune che le somme versate corrispondono all’importo dovuto a titolo di oblazione, non è ancora intervenuto provvedimento di sanatoria, a distanza di oltre trent’anni; sostiene che perciò non potesse essere emessa la pronuncia ex art. 2932 cod. civ., perché la produzione dell’istanza di sanatoria e delle prime due rate dell’oblazione unitamente alla dichiarazione del funzionario del Comune che le somme sono congrue a titolo di oblazione non equivalgono al rilascio della concessione in sanatoria e manca nel preliminare l’esatta individuazione della casa insistente sul fondo con l’indicazione dei dati catastali. 2.1.Il motivo è infondato, perché l’art. 40 co.2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 47 espressamente richiede, al fine di escludere la nullità degli atti di trasferimento della proprietà tra vivi, l’allegazione all’atto della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, senza richiedere l’allegazione anche della concessione in sanatoria:sulla base di questo dato la Suprema Corte ha già avuto occasione di statuire che, in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, è esclusivamente la mancanza di allegazion e della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione,a impedire la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. (Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n. 1505, Cass. Sez. 2 8-2-1997 n. 1199).

La ricorrente a ggiunge che l’oggetto del contratto preliminare è ambiguo, non determinato né determinabile, in quanto mancano i dati catastali identificatividel fabbricato.

La deduzione è infondat a , perch é la sentenza impugnata ha accertato in fatto che i dati catastali del terreno sono indicati nel contratto e ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione dei dati catastali del fabbricato, in quanto lo stesso era agevolmente individuabile come la casa costruita sul fondo, alla quale faceva riferimento il contratto.

La statuizione si sottrae a tutte le censure della ricorrente perché, seppure si ritenesse insufficiente l’individuazione del fabbricato, vale il principio secondo il quale la compravendita di terreno sul quale insistono costruzioni comporta il trasferimento dei relativi fabbricati ivi esistenti , anche se non espressamente menzionati nell’atto, salvo che il venditore riservi a sé la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno diritto di proprietà superficiaria (Cass. Sez. 2 4-7-2022 n. 21083Rv. 665376- 01, Cass. Sez. 2 2-9-2020 n. 18195 Rv. 658906 - 01 , Cass. Sez. 2 12 - 5-2016 n.9769 Rv. 639886 - 01 ). 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione ex art. 360 n. 4 e 5 in relazione agli artt. 112, 114, 115, 116, 343, 346, 384 e 394 c.p.c. e degli artt. 1346, 1351, 1362, 1363, 1418, 1421 e 2902 c.c., nullità della sentenza e del procedimento, per non aver deciso sulla eccezione della Marasco che l’immobile oggetto del preliminare di compravendita indicata nella istanza di sanatoria (30-4-1996) era diverso morfologicamente da quello che si voleva trasferire con l’atto di citazione del 2001; ulteriore vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. per omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero motivo di nullità del preliminare rilevabile dal giudice anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio”.

La ricorrente evidenzia che aveva sempre sostenuto la difformità e diversità morfologica della costruzione indicata nell’istanza di sanatoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rispetto alla costruzione esistente al momento della domanda, che la deduzione non era stata nemmenocontestata dalla controparte e comunque risultava confermata dalla consulenza d’ufficio svolta in altro giudizio tra le parti; specificamente richiama il contenuto della sua comparsa avanti la Corte d’appello di Lecce nel giudizio di rinvio, nella quale aveva fatto riferimento alla c.t.u. che aveva individuato nuovi vani costruiti dopo settembre 1989. 3.1.Il motivo è infondato.

Si impone la considerazione, in adesione all’indirizzo della Cassazione anche a Sezioni Unite, che con riguardo alle prospettate difformità urbanistico edilizie e agli abusi dai quali sarebbe stato inficiato l’immobile oggetto della promessa di vendita, almomento in cui è stato disposto il trasferimento coattivo della proprietà, la nullità dell’atto traslativo comminata dall’art. 46 d.P.R. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 legge 47/1985 deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 co.3 cod. civ., della q uale costituisce specifica declinazione , e deve essere qualificata come nullità testuale, con tale espressione dovendosi intendere una unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi a effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in tali atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che deve sussistere realmente ed essere riferibile all’immobile; pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante relativa agli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. Sez.

U 22 - 3 - 2019 n. 8230 Rv. 653283 - 01 , Cass.

Se. 3 15 - 1 - 2020 n. 538 Rv. 656525 - 01 , Cass. Sez. 2 16 - 5 - 2022 n. 15587; cfr. Cass. Sez. 2 17 - 10 - 2022 n. 30425 Rv. 665991 - 01 , Cass. Sez. 2 1-8-2023 n. 23394con riguardo la dichiarazione che l’inizio della costruzione è avvenuta anteriormente al I - 9 - 1967 ) .

Pertanto, in presenza degli estremi del titolo richiesto d a ll’art. 40 co. 2 legge 47/1985 a pena di nullità degli atti di trasferimento della proprietà - nella fattispecie consistente nella domanda di sanatoria corredatadalla prova del versamento delle rate di oblazione, equiparata da ll’art. 40 co.2 alla dichiarazione dell’alienante relativa a gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o alla dichiarazione che la costruzione sia avvenuta prima del 1967-il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato, essendo sufficiente che il titolo dichiaratosia esistente e riferibile all’immobile.

Ne consegue che nella fattispecie non vi è alcun impedimento giuridico alla produzione dell’effetto traslativo mediante esecuzione in forma specifica, non avendo rilievo le ipotetiche difformità dell’immobilerispetto al titolo richiesto ex art. 40 co.2 legge 47/1985 (Cass. Sez. 2 20-1-2023 n. 1821, Cass.Sez. 2 5-3-2021 n. 6191, con specifico riferimento all’azione ex art. 2932 cod. civ.); è necessario e sufficiente che il titolo -nella fattispecie la domanda di sanatoria con la prova del pagamento dell’oblazione- sia es istente e riferibile all’immobile e in questi termini la verifica da parte della sentenza impugnata è stata eseguita.

Invece, le doglianze della ricorrente, non recependola concezione testuale della nullità post a dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8230/2019ma presupponendo un generale divieto di stipulazione di atti aventi a oggetto immobili con abusi edilizi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili,si fondano su una concezione virtuale, ovvero sostanziale, della nullità,non più sostenibile a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite. 4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116, 212, 213, 214, 215, 216 c.p.c. e degli artt.2702, 2932 e 2697 c.c. con conseguente vizio di motivazione ex art. 360, I comma n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per contrasto con il giudicato esterno”.La ricorrente rileva che aveva disconosciuto la scrittura privata e sostiene che la Corte d’appello, accogliendo la domanda sulla base del solo contenuto di quella scrittura disconosciuta, abbia violato tutte le disposizioni in tema di valore della scrittura disconosciuta; aggiunge che la Corte territoriale ha errato nel ritenere dimostrate le circostanze indicate nella scrittura, relative all’avvenuto versamento di £.10.000.000 in acconto, a fronte della prova che la casa era stata costruita con denaro della Marasco e della madree che solo gli ultimi lavori erano stati eseguiti dal Moscogiuri, come risultava dalla sentenza n. 1042/2000 del Tribunale di Taranto confermata dalla sentenza n. 34/2004 della Corte d’appello di Lecce, passata in giudicato e prodotta in giudizio. 4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non specifica in quale fase del giudiziomerito avesse dedotto le relative circostanze, delle quali la sentenza impugnata non tratta in alcun modo(cfr. Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01 sull’onere del ricorrente, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni delle quali la sentenza impugnata non tratta, non solo di allegare l’avvenuta deduzione ma anche, in ossequio del principio di specificità, di indicare in quale atto del giudizio lo avesse fatto, in modo da consentire alla Corte il controllo ex actis).

Il motivo è altresìinfondato, a fronte del dato che la sentenza di primo grado aveva accertato l’autenticità della sottoscrizione del contratto preliminare,la pronuncia era stata oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei nove motivi di appello incidentale da lei proposti e, come sopra già esposto al punto 1.1., la Corte d’appello aveva rigettato il motivo, con statuizione non oggetto di ulteriore impugnazione.Quindi, a quel punto era passato in giudicato l’accertamento sull’autenticità della scrittura e il suo contenuto aveva anche il valore di confessione stragiudiziale resa da [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello poteva utilizzare come prova. 5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “(in via gradata e subordinata e solo in caso di denegata ipotesi di non accoglimento dei precedenti n. 4 motivi di ricorso) violazione dell’art. 360 n. 4 e 5, nullità della sentenza e del procedimento e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e artt. 1448 e 2967 c.c.”.

La ricorrente lamenta che sia stata rigettata la sua domanda di rescissione del contratto e in particolaresi duole del fatto che non siano state considerate le due denunce presentate da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestanti che anche nell’anno 1996 lo stesso non versava l’assegno di mantenimento per i figli .

Aggiunge che la sentenza impugnata, escludendo che la denuncia dei redditi relativa all’anno 1996 dimostrasse lo stato di bisogno della promittente venditrice , sia contraddittoria, illogica e incomprensibile, così come sostiene sia illogica e incomprensibile la pronuncia laddove esclude la lesione ultra dimidium, avendo recepito tesi giuridiche che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto negli altri giudizi ed erano state rigettate, e non ave ndo considerato che sulla base degli stessi valori adottati sussisteva la lesione ultra dimidium. 5.1.Il motivo è infondato.

In ordine alla valutazione dello stato bisogno richiesto per l’esercizio dell’azione di rescissione, la motivazione della sentenza impugnata non è affetta dalla nullità lamentata dalla ricorrente.

E’ acquisito il principio secondo il quale, a seguito della riformulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione si ridu ce al “minimo costituzionale”;pertanto, è denunciabile in cassazione, e integra vizio ex art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ.,solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata; l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza del requisito dello stato di bisogno sulla base di una serie di deduzioni pienamente comprensibili e tra loro coerenti, tali da escludere che la motivazione sia affetta da anomalia rilevante.

Infatti, la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per non avere corrisposto l’assegno per il mantenimento della moglie e dei figli, evidenziando che l’accertamento della sentenza penale era limitato al periododecorrente dal27- 6- 1989 al 10 - 3 - 1992 e perciò a epoca di gran lunga anteriore al contratto preliminare; la sentenza ha aggiunto che non era possibile escludere che in epoca successiva Moscogiuri avesse adempiuto agli obblighi di assistenza nei confronti di moglie e figli e ha escluso che l’onere di dimostrare lo stato di bisogno fosse stato assolto con la produzione della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi percepiti nel 1996; dato atto che a integrare lo s tato di bisogno era richiesta una situazione di difficoltà economica, ha considerato che dalla denuncia dei redditi risultava un reddito annuo, al netto delle imposte, di £. 11.867.000 pari a una disponibilità mensile di poco inferiore a un milione di lire e perciò a somma che, con riferimento all’anno 1996, doveva ritenersi sufficiente a escludere una situazione di assoluta difficoltà.

Escluso che la motivazione sia affetta da nullità, diversa questione si pone con riguardo al vizio ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., lamentato dalla ricorrente per non avere la Corte d’appello considerato che [OSCURATO:PERSONA] era inadempiente ai suoi obblighi di assistenza dei familiari anche nel 1996, come risulterebbe dalle due denunce-querele presentat e con riferimento a quel periodo.

Non sussistono i presupposti per verificare se la deduzione abbia i requisiti richiesti dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., perché risulta a ciò ostativo il dato che il motivo sul punto è proposto in modo inammissibile, per il fatto che la ricorrente fa riferimento a tali denunce-querele presentate per le inadempienze del marito nell’anno 1996, ma non indica né i numeri di tali documenti necessari per verificarne la produzione in giudizio , né richiama il contenuto dei documenti medesimi , in violazione della previsione dell’art. 366 co. 1 n.6cod. proc. civ. relativa alla specifica indicazione dei documenti.

Per le ragioni esposte l’esclusione dello stato di bisogno da parte della sentenza impugnata si sottrae alle critiche della ricorrente; tale dato di per sé esclude l’esperibilità dell’azione di rescissione per lesione, per cui non devono essere esaminate erimangono assorbite le ulteriori critiche svolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata. 6.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U 20-2-2020 n. 4315 Rv. 657198-06, Cass. Sez. 3 10-6- 2020 n. 11116 Rv. 658146-01 con riguardo al dato che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, con distrazionea favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1473/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce del 4-7-2018, con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 583/2018 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 30-5-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: azione ex art.2932 cod. civ. R.G.1473/2019 C.C. 14-11-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il29-9-2001 [OSCURATO:PERSONA] ha citatoavanti il Tribunale di Taranto sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare datato 2-1-1996, con il quale la convenuta si era obbligata a vendergli terreno agricolo sito a Manduria sul quale era stata edificata casa di civile abitazione oggetto di condono. La convenuta ha discono sciuto la propria firma e in subordine in via riconvenzionale ha chiestola rescissione del contratto per lesione ultra dimidium. Il Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda di trasferimento coattivo della proprietà dell’immobile per la mancata produzione della documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’oblazione relativa al condono edilizio per la casa eretta sul terreno. [OSCURATO:PERSONA] ha propos to appello principale e [OSCURATO:PERSONA] ha propostoappello incidentale, che la Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha rigett ato integralmente, confermando la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di Cassazione ha accoltoparzialmente con sentenza n. 9318 depositata il 9-5- 2016. La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata per avere omesso di valutare l’ammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. della documentazione relativa al versamento delle due rate di oblazione prodotte in appello. Ha dichiaratoche la corte territoriale - nel ritenere che non potessefarsi luogo alla valutazione della indispensabilità della documentazione di cui si chiedeva l’ammissione in appello perché il contratto preliminare mancava dell’indicazione della concessione edilizia e della sanatoria-aveva violato l’art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto l’indicazione di tali elementi non era necessaria ai fini della validità del contratto preliminare e i documenti comprovanti la concessione edilizia e la sanatoria potevano essere prodotti in sede di pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ.; quindi ha cassato la sentenza impugnata con rinvio per valutare “l’indispensabilità della documentazione di cui in appello l’attore aveva chiesto l’ammissione”. La Corte ha accoltoanche il sesto motivo di ricorso, dichiarando che la corte d’appello non avrebbe potuto sollevare d’ufficio la questione della mancata individuazione catastale dell’immobile da trasferire e dei suoi confini, senza indicare alle parti la relativa questione e dare loro la possibilità di difendersi sul punto, anche con l’eventuale rimessione in termini ai fini della produzione di documenti indispensabili; anche sul punto ha cassatocon rinvio la sentenza impugnata. Con atto di citazione notificato il 7-9-2016 [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Lecce, chiedendo di ammettere le prove formulate con l’originario atto di appello e di accogliere la sua domanda ex art. 2932 cod. civ. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello e dichiarando di riproporre tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni non accolte in primo grado e già proposte in appello. Con sentenza n. 583 pubblicata il 30-5-2018 la Corte d’appello di Lecce in primo luogo ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto tutte le sue deduzioni ed eccezioni non accolte in primo grado e riproposte in appello; peròtali eccezioni e deduzioni erano già state esaminate dalla Corte d’appello-con esclusione della domanda di rescissione del contratto-che le aveva tutte rigettate, senza che su tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto impugnazione, per cui su di esse si era formato il giudicato. Quindi la sentenza ha esaminato e rigettato la domanda di rescissione d el contratto per lesione ultra dimidium; ha accolto la richiesta di produzione, già formulata con l’appello e riproposta con la citazione in riassunzione da [OSCURATO:PERSONA], dei documenti relativi alla copia della domanda di condono, delle due ricevute di versamento di quanto dovuto a titolo di oblazione e dell’attestazione di conformità della somma versata a quella dovuta; quindi, ritenuto anche sufficientemente individuato l’immobile sulla base della descrizione eseguitane nel contratto, ha accolto la domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. e ha postole spese di lite interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con atto notificato il 28-12-2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 1 4 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione di legge ex art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione alla violazione degli artt. 112, 346, 383, 384, 392 e 394” la ricorrente sostiene che la prima sentenza della Corte d’appello non si era pronunciata sui suoi motivi di appello incidentale dal n. 3 al n.9,in quanto ritenuti assorbiti dal rigetto dell’appello principale con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ.; rileva che tali questioni assorbite erano state da lei ritualmente riproposte nel giudizio di rinvio e lamenta l’omessa pronuncia della Corte d’appello, che comportaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. fatta valere ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. 1.1.Il motivo è infondato.La stessa ricorrente deduce (pag.6 e 7 del ricorso per cassazione ) che la Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto con la sentenza n. 195/2011 aveva espressamente rigettato non solo l’appello principale, ma anche il suo appello incidentale, aveva dichiarato che ella non aveva riproposto in appello formale querela di falso e che dal rigetto dell’appello principale veniva meno il suo interesse a coltivare nuove istanze istruttorie, aggiungendo che era assorbito solo il motivo relativo alla riproposizione della domanda di rescissione. A fronte di questo contenuto di quella sentenza n.195/2011 , non è ravvisabile nella sentenza impugnataomissione di pronuncia, perché la sentenza impugnata ha dichiarato espressamente ed esattamente che le deduzioni oggetto dei sette motivi di appello incidentale (esclusa la domanda di rescissione per lesione) erano state esaminate e rigettate dalla Corte d’appello; la sentenza ha aggiunto che , in particolare , era stata rigettata la querela di falso e la richiesta di rinnovazione della consulenza grafologica d’ufficio, anche riportando testualmente i relativi capi della pronuncia; di seguito la sentenza ha evidenziato che sulle statuizioni di rigetto [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto ricorso per cassazionee quindi sulle stesse si era formato il giudicato. In questo modola sentenza impugnata non ha omesso di esaminare i motivi da 3 a 9 di appello incidentale ripropostinel giudizio di rinvio da [OSCURATO:PERSONA], come da lei lamentato, ma ha espressamente ed esattamente dichiarato che sulle domande ed eccezioni oggetto di pronuncia esplicita di rigetto dell’appello incidentale nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 195/2011e non oggetto di impugnazione in cassazione si era formato il giudicato. Per il resto la ricorrente, limitandosi a richiamare genericamente il mancato esame di tutte le sue eccezioni e deduzioni e conclusioni riportate nei suoi motivi di appello dal III al IX, non svolge deduzioni apprezzabili in questa sede; infatti, sotto questo profilo le deduzioni difettano di specificità, in quanto la ricorrente non individua in modo circostanziatoi dati da lei dedotti sui quali lamenta l’omessa pronuncia e quindi non consente di verificare se si tratti di domande ed eccezioni non comprese nella pronuncia di rigetto passate in giudicato ma autonomamente apprezzabili esulle quali ci fosse l’obbligo di espressa pronuncia. Infatti, sussiste e deve essere data continuità al principio secondo il quale “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi” (Cass. Sez. 2 14-10-2021 n. 28072 Rv. 662554-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3 13-6-2023 n. 16988 Rv. 667848-01, Cass. Sez. L 4-7-2014 n. 15367 Rv. 631768- 01). 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1346, 1351, 1362, 1363, 1418 e 2902 c.c. –nullità del contratto preliminare rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Altresì vizio di motivazione ex art. 360, I comma, n. 4 e 5 c.p.c. per avere in sentenza la Corte d’appello di Lecce, sez. promiscua, affermato che i dati del fabbricato, oggetto del preliminare, si evincono dai dati del terreno agricolo su cui l’immobile insiste, con violazione dell’art. 40 L.28-2-85 e art. 2 comma 58 della L. 662/1996”.La ricorrente evidenzia che, pur essendo stata prodotta la domanda di condono, le due rate dell’oblazione e la dichiarazione del Comune che le somme versate corrispondono all’importo dovuto a titolo di oblazione, non è ancora intervenuto provvedimento di sanatoria, a distanza di oltre trent’anni; sostiene che perciò non potesse essere emessa la pronuncia ex art. 2932 cod. civ., perché la produzione dell’istanza di sanatoria e delle prime due rate dell’oblazione unitamente alla dichiarazione del funzionario del Comune che le somme sono congrue a titolo di oblazione non equivalgono al rilascio della concessione in sanatoria e manca nel preliminare l’esatta individuazione della casa insistente sul fondo con l’indicazione dei dati catastali. 2.1.Il motivo è infondato, perché l’art. 40 co.2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 47 espressamente richiede, al fine di escludere la nullità degli atti di trasferimento della proprietà tra vivi, l’allegazione all’atto della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, senza richiedere l’allegazione anche della concessione in sanatoria:sulla base di questo dato la Suprema Corte ha già avuto occasione di statuire che, in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, è esclusivamente la mancanza di allegazion e della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione,a impedire la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. (Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n. 1505, Cass. Sez. 2 8-2-1997 n. 1199). La ricorrente a ggiunge che l’oggetto del contratto preliminare è ambiguo, non determinato né determinabile, in quanto mancano i dati catastali identificatividel fabbricato. La deduzione è infondat a , perch é la sentenza impugnata ha accertato in fatto che i dati catastali del terreno sono indicati nel contratto e ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione dei dati catastali del fabbricato, in quanto lo stesso era agevolmente individuabile come la casa costruita sul fondo, alla quale faceva riferimento il contratto. La statuizione si sottrae a tutte le censure della ricorrente perché, seppure si ritenesse insufficiente l’individuazione del fabbricato, vale il principio secondo il quale la compravendita di terreno sul quale insistono costruzioni comporta il trasferimento dei relativi fabbricati ivi esistenti , anche se non espressamente menzionati nell’atto, salvo che il venditore riservi a sé la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno diritto di proprietà superficiaria (Cass. Sez. 2 4-7-2022 n. 21083Rv. 665376- 01, Cass. Sez. 2 2-9-2020 n. 18195 Rv. 658906 - 01 , Cass. Sez. 2 12 - 5-2016 n.9769 Rv. 639886 - 01 ). 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione ex art. 360 n. 4 e 5 in relazione agli artt. 112, 114, 115, 116, 343, 346, 384 e 394 c.p.c. e degli artt. 1346, 1351, 1362, 1363, 1418, 1421 e 2902 c.c., nullità della sentenza e del procedimento, per non aver deciso sulla eccezione della Marasco che l’immobile oggetto del preliminare di compravendita indicata nella istanza di sanatoria (30-4-1996) era diverso morfologicamente da quello che si voleva trasferire con l’atto di citazione del 2001; ulteriore vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. per omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero motivo di nullità del preliminare rilevabile dal giudice anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio”. La ricorrente evidenzia che aveva sempre sostenuto la difformità e diversità morfologica della costruzione indicata nell’istanza di sanatoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rispetto alla costruzione esistente al momento della domanda, che la deduzione non era stata nemmenocontestata dalla controparte e comunque risultava confermata dalla consulenza d’ufficio svolta in altro giudizio tra le parti; specificamente richiama il contenuto della sua comparsa avanti la Corte d’appello di Lecce nel giudizio di rinvio, nella quale aveva fatto riferimento alla c.t.u. che aveva individuato nuovi vani costruiti dopo settembre 1989. 3.1.Il motivo è infondato. Si impone la considerazione, in adesione all’indirizzo della Cassazione anche a Sezioni Unite, che con riguardo alle prospettate difformità urbanistico edilizie e agli abusi dai quali sarebbe stato inficiato l’immobile oggetto della promessa di vendita, almomento in cui è stato disposto il trasferimento coattivo della proprietà, la nullità dell’atto traslativo comminata dall’art. 46 d.P.R. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 legge 47/1985 deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 co.3 cod. civ., della q uale costituisce specifica declinazione , e deve essere qualificata come nullità testuale, con tale espressione dovendosi intendere una unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi a effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in tali atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che deve sussistere realmente ed essere riferibile all’immobile; pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante relativa agli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. Sez. U 22 - 3 - 2019 n. 8230 Rv. 653283 - 01 , Cass. Se. 3 15 - 1 - 2020 n. 538 Rv. 656525 - 01 , Cass. Sez. 2 16 - 5 - 2022 n. 15587; cfr. Cass. Sez. 2 17 - 10 - 2022 n. 30425 Rv. 665991 - 01 , Cass. Sez. 2 1-8-2023 n. 23394con riguardo la dichiarazione che l’inizio della costruzione è avvenuta anteriormente al I - 9 - 1967 ) . Pertanto, in presenza degli estremi del titolo richiesto d a ll’art. 40 co. 2 legge 47/1985 a pena di nullità degli atti di trasferimento della proprietà - nella fattispecie consistente nella domanda di sanatoria corredatadalla prova del versamento delle rate di oblazione, equiparata da ll’art. 40 co.2 alla dichiarazione dell’alienante relativa a gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o alla dichiarazione che la costruzione sia avvenuta prima del 1967-il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato, essendo sufficiente che il titolo dichiaratosia esistente e riferibile all’immobile. Ne consegue che nella fattispecie non vi è alcun impedimento giuridico alla produzione dell’effetto traslativo mediante esecuzione in forma specifica, non avendo rilievo le ipotetiche difformità dell’immobilerispetto al titolo richiesto ex art. 40 co.2 legge 47/1985 (Cass. Sez. 2 20-1-2023 n. 1821, Cass.Sez. 2 5-3-2021 n. 6191, con specifico riferimento all’azione ex art. 2932 cod. civ.); è necessario e sufficiente che il titolo -nella fattispecie la domanda di sanatoria con la prova del pagamento dell’oblazione- sia es istente e riferibile all’immobile e in questi termini la verifica da parte della sentenza impugnata è stata eseguita. Invece, le doglianze della ricorrente, non recependola concezione testuale della nullità post a dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8230/2019ma presupponendo un generale divieto di stipulazione di atti aventi a oggetto immobili con abusi edilizi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili,si fondano su una concezione virtuale, ovvero sostanziale, della nullità,non più sostenibile a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite. 4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116, 212, 213, 214, 215, 216 c.p.c. e degli artt.2702, 2932 e 2697 c.c. con conseguente vizio di motivazione ex art. 360, I comma n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per contrasto con il giudicato esterno”.La ricorrente rileva che aveva disconosciuto la scrittura privata e sostiene che la Corte d’appello, accogliendo la domanda sulla base del solo contenuto di quella scrittura disconosciuta, abbia violato tutte le disposizioni in tema di valore della scrittura disconosciuta; aggiunge che la Corte territoriale ha errato nel ritenere dimostrate le circostanze indicate nella scrittura, relative all’avvenuto versamento di £.10.000.000 in acconto, a fronte della prova che la casa era stata costruita con denaro della Marasco e della madree che solo gli ultimi lavori erano stati eseguiti dal Moscogiuri, come risultava dalla sentenza n. 1042/2000 del Tribunale di Taranto confermata dalla sentenza n. 34/2004 della Corte d’appello di Lecce, passata in giudicato e prodotta in giudizio. 4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non specifica in quale fase del giudiziomerito avesse dedotto le relative circostanze, delle quali la sentenza impugnata non tratta in alcun modo(cfr. Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01 sull’onere del ricorrente, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni delle quali la sentenza impugnata non tratta, non solo di allegare l’avvenuta deduzione ma anche, in ossequio del principio di specificità, di indicare in quale atto del giudizio lo avesse fatto, in modo da consentire alla Corte il controllo ex actis). Il motivo è altresìinfondato, a fronte del dato che la sentenza di primo grado aveva accertato l’autenticità della sottoscrizione del contratto preliminare,la pronuncia era stata oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei nove motivi di appello incidentale da lei proposti e, come sopra già esposto al punto 1.1., la Corte d’appello aveva rigettato il motivo, con statuizione non oggetto di ulteriore impugnazione.Quindi, a quel punto era passato in giudicato l’accertamento sull’autenticità della scrittura e il suo contenuto aveva anche il valore di confessione stragiudiziale resa da [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello poteva utilizzare come prova. 5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce “(in via gradata e subordinata e solo in caso di denegata ipotesi di non accoglimento dei precedenti n. 4 motivi di ricorso) violazione dell’art. 360 n. 4 e 5, nullità della sentenza e del procedimento e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e artt. 1448 e 2967 c.c.”. La ricorrente lamenta che sia stata rigettata la sua domanda di rescissione del contratto e in particolaresi duole del fatto che non siano state considerate le due denunce presentate da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestanti che anche nell’anno 1996 lo stesso non versava l’assegno di mantenimento per i figli . Aggiunge che la sentenza impugnata, escludendo che la denuncia dei redditi relativa all’anno 1996 dimostrasse lo stato di bisogno della promittente venditrice , sia contraddittoria, illogica e incomprensibile, così come sostiene sia illogica e incomprensibile la pronuncia laddove esclude la lesione ultra dimidium, avendo recepito tesi giuridiche che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto negli altri giudizi ed erano state rigettate, e non ave ndo considerato che sulla base degli stessi valori adottati sussisteva la lesione ultra dimidium. 5.1.Il motivo è infondato. In ordine alla valutazione dello stato bisogno richiesto per l’esercizio dell’azione di rescissione, la motivazione della sentenza impugnata non è affetta dalla nullità lamentata dalla ricorrente. E’ acquisito il principio secondo il quale, a seguito della riformulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione si ridu ce al “minimo costituzionale”;pertanto, è denunciabile in cassazione, e integra vizio ex art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ.,solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata; l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza del requisito dello stato di bisogno sulla base di una serie di deduzioni pienamente comprensibili e tra loro coerenti, tali da escludere che la motivazione sia affetta da anomalia rilevante. Infatti, la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per non avere corrisposto l’assegno per il mantenimento della moglie e dei figli, evidenziando che l’accertamento della sentenza penale era limitato al periododecorrente dal27- 6- 1989 al 10 - 3 - 1992 e perciò a epoca di gran lunga anteriore al contratto preliminare; la sentenza ha aggiunto che non era possibile escludere che in epoca successiva Moscogiuri avesse adempiuto agli obblighi di assistenza nei confronti di moglie e figli e ha escluso che l’onere di dimostrare lo stato di bisogno fosse stato assolto con la produzione della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi percepiti nel 1996; dato atto che a integrare lo s tato di bisogno era richiesta una situazione di difficoltà economica, ha considerato che dalla denuncia dei redditi risultava un reddito annuo, al netto delle imposte, di £. 11.867.000 pari a una disponibilità mensile di poco inferiore a un milione di lire e perciò a somma che, con riferimento all’anno 1996, doveva ritenersi sufficiente a escludere una situazione di assoluta difficoltà. Escluso che la motivazione sia affetta da nullità, diversa questione si pone con riguardo al vizio ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., lamentato dalla ricorrente per non avere la Corte d’appello considerato che [OSCURATO:PERSONA] era inadempiente ai suoi obblighi di assistenza dei familiari anche nel 1996, come risulterebbe dalle due denunce-querele presentat e con riferimento a quel periodo. Non sussistono i presupposti per verificare se la deduzione abbia i requisiti richiesti dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., perché risulta a ciò ostativo il dato che il motivo sul punto è proposto in modo inammissibile, per il fatto che la ricorrente fa riferimento a tali denunce-querele presentate per le inadempienze del marito nell’anno 1996, ma non indica né i numeri di tali documenti necessari per verificarne la produzione in giudizio , né richiama il contenuto dei documenti medesimi , in violazione della previsione dell’art. 366 co. 1 n.6cod. proc. civ. relativa alla specifica indicazione dei documenti. Per le ragioni esposte l’esclusione dello stato di bisogno da parte della sentenza impugnata si sottrae alle critiche della ricorrente; tale dato di per sé esclude l’esperibilità dell’azione di rescissione per lesione, per cui non devono essere esaminate erimangono assorbite le ulteriori critiche svolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata. 6.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 Rv. 657198-06, Cass. Sez. 3 10-6- 2020 n. 11116 Rv. 658146-01 con riguardo al dato che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, con distrazionea favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.
Sentenza Cassazione n. 33754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris