Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1896/2011
ECLI:EU:T:2011:490
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione
(cause riunite T‑400/04, da T‑402/04 a T‑404/04)
«Polizia sanitaria – Immissione sul mercato dei biocidi – Censimento delle sostanze attive sul mercato – Decisione di diniego di modifica di talune disposizioni della normativa – Ricorso per carenza – Obbligo di agire – Ricorso di annullamento – Mancanza di interesse individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità – Domanda
di dichiarazione di un’omissione illegittima – Ricevibilità (Art. 232, secondo comma, CE) (v. punto 40)
2.
Ricorso per carenza – Obbligo di agire della Commissione – Termini ragionevoli entro cui rispondere ad un invito ad agire
– Illegittimità di disposizioni del diritto dell’Unione – Obbligo della Commissione di modificarle – Insussistenza – Obbligo
che non discende da alcuna disposizione o principio generale del diritto dell’Unione (Artt. 211 CE e 232 CE) (v. punti 57,
59‑60, 65‑67)
3.
Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione recante diniego di revocare o di modificare un atto precedente – Ricevibilità
da valutare con riguardo all’impugnabilità dell’atto di cui trattasi (Art. 230 CE) (v. punti 79, 86)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, in via principale, domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, in quanto si è illegittimamente
astenuta dal modificare talune disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente
la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sui biocidi (GU L 228, pag. 6), e del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase
del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 e recante modificazione del regolamento
n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), in subordine, domanda di annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2004 recante
diniego di accogliere le domande delle ricorrenti e, dall’altro lato, in via principale, domanda di risarcimento del danno
che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell’inerzia della Commissione e, in subordine, domanda di risarcimento del danno
causato dalla lettera della Commissione 20 luglio 2004.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA], Inc., l’[OSCURATO:PERSONA], la Rhodia UK Ltd, la [OSCURATO:PERSONA] (UK) plc e la [OSCURATO:PERSONA].
BV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.