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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34745/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ultitemil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -elzre ha concluso chiedendo -e : 5,5•I udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 23.04.2013 dal Tribunale di Bergamo con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di furto pluriaggravato ex art. 625 co. 1 n. 2 e n. 5, per essersi, in concorso tra loro e con altre due persone non meglio identificate, impossessati della somma di euro 380,00 in contanti presso le casse di un esercizio commerciale, distraendo la commessa [OSCURATO:PERSONA], deputata anche alla gestione della cassa, chiedendo informazioni in merito ai capi esposti, mentre una seconda coppia di persone si avvicinava alla cassa e sottraeva la detta somma.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e segnatamente:

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio'di motivazione, per essere, la sentenza impugnata, contraddittoria nelle argomentazioni poste a fondamento dell'asserita identificazione della ricorrente come la responsabile del fatto di reato per il quale si procede, avendo utilizzato la Corte territoriale a tal fine il filmato di videosorveglianza del negozio in cui avveniva il fatto, mancando di tenere in considerazione che tale filmato era inutilizzabile in sede dibattimentale, stante la presenza di altre fonti di prova; invero, la sentenza impugnata non ha considerato quanto dichiarato dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] che si accorse un'ora dopo l'ingresso della ricorrente nel negozio dell'ammanco di denaro in cassa; infine, non risulta b`• motivata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.

3. Ha, altresì, proposto ricorso per cassazione il Pesce, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 3.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte di Appello confermato le statuizioni della sentenza di primo grado, mancando di confrontarsi con le doglianze specificamente dedotte nei motivi di gravame e affermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base di mere congetture prive di concreto riscontro - su tutte, il significato attribuito all'asserito cenno di intesa intercorso tra la coppia di imputati e la coppia che materialmente sottraeva la somma di cui trattasi - non idonee a soddisfare il parametro valutativo di cui all'art. 192 c.p.p., atteso che gli elementi a carico del ricorrente, meramente indiziari, non possono ritenersi gravi, precisi e tra loro concordanti; 3.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento in regime di prevalenza sulle ritenute aggravanti della concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 . n. 4, all'eccessiva quantificazione della pena, per avere la Corte territoriale fatto cattivo uso dei principi di cui all'art. 133 c.p. 4.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente infondati. 1.11 ricorso della Bonora ripropone in sostanza le medesime censure poste in appello, senza confrontarsi criticamente con le valutazioni della Corte territoriale che ha ritenuto gli imputati, al di là di ogni dubbio, responsabili del reato in contestazione, in concorso con altra coppia di soggetti non identificati.

Ed invero, la Corte territoriale- dopo aver rilevato che dal video registrato, estratto della telecamera di sicurezza interna dell'esercizio commerciale, si ricavavano elementi chiari, precisi e concordanti a carico degli imputati (gli stessi entrarono in coppia nell'esercizio commerciale, dove era presente alla cassa solo l'addetta Pagnoncelli, seguiti poco dopo da altra coppia non identificata, a cui facevano un cenno d'intesa, distogliendo poi la Pagnoncelli, chiedendole informazioni su cose presenti in altra zona del negozio, ove la stessa si portava, consentendo così all'altra coppia di avvicinarsi alla cassa maneggiando ivi)- ha evidenziato, senza illogicità, come le video riprese consegnino elementi precisi attestanti con chiarezza la dinamica del furto e la previa intesa tra le due coppie di correi, la prima composta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, riconosciuta sia dalla Pagnoncelli che dal Titone, a nulla rilevando che la scoperta del furto avvenne solo in un secondo momento da parte della Pagnoncelli.

All'uopo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in merito alla piena utilizzabilità delle videoregistrazioni in questione.

In proposito, più volte questa Corte ha evidenziato come le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti "non comunicativi", ossia rappresentanti la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti sono utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, (Sez. 3 n. 15206 del 21/11/2019, Rv. 279067).

Invero le riprese filmate dei movimenti dell'imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Rv. 261930).

1.1. Del tutto generica, poi, si presenta la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, avendo il primo giudice- con valutazione non illogica confermata dalla Corte territoriale- ritenuto di confermare la valutazione di non concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, in considerazione del molteplici precedenti penali a carico dell'imputata compendiati in oltre tre pagine del certificato penale).

Invero, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. .

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del pari, si presenta del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.

2.1. Ed invero, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, esso si presenta del tutto generico e privo di confronto critico con le valutazioni effettuate dai giudici di merito, che, come evidenziato sub

1. per il ricorso proposto dalla Bonora, hanno senza illogicità dato esattamente conto degli elementi di responsabilità a carico degli imputati.

Quanto al "cenno di intesa", esso non va letto isolatamente, ma inserito nella complessiva azione ripresa dalla telecamera posta in essere dagli imputati, in uno alla coppia di soggetti non identificati, materiali autori dell'apprensione del denaro- nella quale si inserisce anche l'attività di distrazione posta in essere dagli imputati nei confronti della cassiera, al fine di farla allontanare dalla cassa.

Dunque, convergentennente gli elementi acquisiti, ivi comprese le deposizioni testimoniali, portano alla individuazione degli imputati e specificamente del Pesce come . un concorrente nel reato di furto del denaro dalla cassa del supermercato.

2.2. Del pari generico si presenta il secondo motivo di ricorso in punto di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, non articolando il ricorrente doglianze specifiche in proposito.

Quanto al trattamento sanzionatorio i giudici di merito hanno adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche, riconducibili al precedente penale per rapina a suo carico.

Quanto alla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

2.2.1. Quanto poi al giudizio di bilanciamento è sufficiente richiamare i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).3.1 ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ultitemil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -elzre ha concluso chiedendo -e : 5,5•I udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 23.04.2013 dal Tribunale di Bergamo con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di furto pluriaggravato ex art. 625 co. 1 n. 2 e n. 5, per essersi, in concorso tra loro e con altre due persone non meglio identificate, impossessati della somma di euro 380,00 in contanti presso le casse di un esercizio commerciale, distraendo la commessa [OSCURATO:PERSONA], deputata anche alla gestione della cassa, chiedendo informazioni in merito ai capi esposti, mentre una seconda coppia di persone si avvicinava alla cassa e sottraeva la detta somma. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e segnatamente: 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio'di motivazione, per essere, la sentenza impugnata, contraddittoria nelle argomentazioni poste a fondamento dell'asserita identificazione della ricorrente come la responsabile del fatto di reato per il quale si procede, avendo utilizzato la Corte territoriale a tal fine il filmato di videosorveglianza del negozio in cui avveniva il fatto, mancando di tenere in considerazione che tale filmato era inutilizzabile in sede dibattimentale, stante la presenza di altre fonti di prova; invero, la sentenza impugnata non ha considerato quanto dichiarato dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] che si accorse un'ora dopo l'ingresso della ricorrente nel negozio dell'ammanco di denaro in cassa; infine, non risulta b`• motivata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. 3. Ha, altresì, proposto ricorso per cassazione il Pesce, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 3.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte di Appello confermato le statuizioni della sentenza di primo grado, mancando di confrontarsi con le doglianze specificamente dedotte nei motivi di gravame e affermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base di mere congetture prive di concreto riscontro - su tutte, il significato attribuito all'asserito cenno di intesa intercorso tra la coppia di imputati e la coppia che materialmente sottraeva la somma di cui trattasi - non idonee a soddisfare il parametro valutativo di cui all'art. 192 c.p.p., atteso che gli elementi a carico del ricorrente, meramente indiziari, non possono ritenersi gravi, precisi e tra loro concordanti; 3.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento in regime di prevalenza sulle ritenute aggravanti della concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 . n. 4, all'eccessiva quantificazione della pena, per avere la Corte territoriale fatto cattivo uso dei principi di cui all'art. 133 c.p. 4.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente infondati. 1.11 ricorso della Bonora ripropone in sostanza le medesime censure poste in appello, senza confrontarsi criticamente con le valutazioni della Corte territoriale che ha ritenuto gli imputati, al di là di ogni dubbio, responsabili del reato in contestazione, in concorso con altra coppia di soggetti non identificati. Ed invero, la Corte territoriale- dopo aver rilevato che dal video registrato, estratto della telecamera di sicurezza interna dell'esercizio commerciale, si ricavavano elementi chiari, precisi e concordanti a carico degli imputati (gli stessi entrarono in coppia nell'esercizio commerciale, dove era presente alla cassa solo l'addetta Pagnoncelli, seguiti poco dopo da altra coppia non identificata, a cui facevano un cenno d'intesa, distogliendo poi la Pagnoncelli, chiedendole informazioni su cose presenti in altra zona del negozio, ove la stessa si portava, consentendo così all'altra coppia di avvicinarsi alla cassa maneggiando ivi)- ha evidenziato, senza illogicità, come le video riprese consegnino elementi precisi attestanti con chiarezza la dinamica del furto e la previa intesa tra le due coppie di correi, la prima composta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, riconosciuta sia dalla Pagnoncelli che dal Titone, a nulla rilevando che la scoperta del furto avvenne solo in un secondo momento da parte della Pagnoncelli. All'uopo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in merito alla piena utilizzabilità delle videoregistrazioni in questione. In proposito, più volte questa Corte ha evidenziato come le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti "non comunicativi", ossia rappresentanti la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti sono utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, (Sez. 3 n. 15206 del 21/11/2019, Rv. 279067). Invero le riprese filmate dei movimenti dell'imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Rv. 261930). 1.1. Del tutto generica, poi, si presenta la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, avendo il primo giudice- con valutazione non illogica confermata dalla Corte territoriale- ritenuto di confermare la valutazione di non concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, in considerazione del molteplici precedenti penali a carico dell'imputata compendiati in oltre tre pagine del certificato penale). Invero, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. . 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del pari, si presenta del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Ed invero, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, esso si presenta del tutto generico e privo di confronto critico con le valutazioni effettuate dai giudici di merito, che, come evidenziato sub 1. per il ricorso proposto dalla Bonora, hanno senza illogicità dato esattamente conto degli elementi di responsabilità a carico degli imputati. Quanto al "cenno di intesa", esso non va letto isolatamente, ma inserito nella complessiva azione ripresa dalla telecamera posta in essere dagli imputati, in uno alla coppia di soggetti non identificati, materiali autori dell'apprensione del denaro- nella quale si inserisce anche l'attività di distrazione posta in essere dagli imputati nei confronti della cassiera, al fine di farla allontanare dalla cassa. Dunque, convergentennente gli elementi acquisiti, ivi comprese le deposizioni testimoniali, portano alla individuazione degli imputati e specificamente del Pesce come . un concorrente nel reato di furto del denaro dalla cassa del supermercato. 2.2. Del pari generico si presenta il secondo motivo di ricorso in punto di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, non articolando il ricorrente doglianze specifiche in proposito. Quanto al trattamento sanzionatorio i giudici di merito hanno adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche, riconducibili al precedente penale per rapina a suo carico. Quanto alla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. 2.2.1. Quanto poi al giudizio di bilanciamento è sufficiente richiamare i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).3.1 ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle s
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