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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 43622/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da;

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]!

2. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]:

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa e depositata il 9 aprile 2021, il Tribunale di Chieti, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso ii Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto il sequestro preventivo dello stabilimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." per reati concernenti la violazione della disciplina in materia di rifiuti.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", con atto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al fumus commissi delitti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al periculum in mora.

Il ricorso di "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al fumus commissi delicti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine ai profili di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, per la violazione del divieto di bis in idem determinata dall'adozione di due provvedimenti di sequestro sullo stesso bene, uno probatorio, l'altro preventivo a fini impeditivi.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, in ordine alla configurabilità del fumus commissi delicti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per mancato accertamento in concreto della sussistenza delle esigenze cautelari.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, per la non compatibilità dei due provvedimenti di sequestro, uno probatorio, l'altro preventivo, sullo stesso bene.

3. Successivamente, hanno presentato rinuncia al ricorso sia [OSCURATO:PERSONA], in data 14 luglio 2021, mediante atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di apposita procura speciale, sia la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due con un unico atto del 26 luglio 2021, da entrambi sottoscritto e autenticato dal difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tutti e tre i ricorrenti, a fondamento dei loro atti di rinuncia, evidenziano che la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la quale procede alle indagini, con provvedimento del 6 luglio 2021, ha emesso e fatto eseguire decreto di revoca del sequestro preventivo e probatorio, ed allegano copia di tale provvedimento.

4. I ricorsi sono inammissibili per sopraggiunta carenza di interesse.

Ed infatti, la sopravvenuta cessazione del sequestro determina l'inutilità di qualunque pronuncia circa la legittimità dei provvedimenti di apposizione del vincolo.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per sopraggiunta carenza di interesse non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento.

Costituisce infatti principio consolidato, affermato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da; 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]! 2. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa e depositata il 9 aprile 2021, il Tribunale di Chieti, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso ii Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto il sequestro preventivo dello stabilimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." per reati concernenti la violazione della disciplina in materia di rifiuti. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", con atto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al fumus commissi delitti. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al periculum in mora. Il ricorso di "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." è articolato in tre motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al fumus commissi delicti. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine ai profili di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, per la violazione del divieto di bis in idem determinata dall'adozione di due provvedimenti di sequestro sullo stesso bene, uno probatorio, l'altro preventivo a fini impeditivi. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, in ordine alla configurabilità del fumus commissi delicti. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per mancato accertamento in concreto della sussistenza delle esigenze cautelari. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, per la non compatibilità dei due provvedimenti di sequestro, uno probatorio, l'altro preventivo, sullo stesso bene. 3. Successivamente, hanno presentato rinuncia al ricorso sia [OSCURATO:PERSONA], in data 14 luglio 2021, mediante atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di apposita procura speciale, sia la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due con un unico atto del 26 luglio 2021, da entrambi sottoscritto e autenticato dal difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tutti e tre i ricorrenti, a fondamento dei loro atti di rinuncia, evidenziano che la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la quale procede alle indagini, con provvedimento del 6 luglio 2021, ha emesso e fatto eseguire decreto di revoca del sequestro preventivo e probatorio, ed allegano copia di tale provvedimento. 4. I ricorsi sono inammissibili per sopraggiunta carenza di interesse. Ed infatti, la sopravvenuta cessazione del sequestro determina l'inutilità di qualunque pronuncia circa la legittimità dei provvedimenti di apposizione del vincolo.5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per sopraggiunta carenza di interesse non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, affermato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 43622/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris