CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi alla requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivid'impugnazione e chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina hadichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte d’assised’appello di Catania del 20/23 febbraio 2002, divenuta definitiva a seguito delladeclaratoria di rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] il predetto è stato condannato alla pena dell’ergastolo (con isolamento diurnoper il primo anno) oltre alle pene accessorie, perché responsabile del reato diomicidio aggravato in concorso, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Lineri,frazione di Misterbianco, in data 28/11/1990, e dei reati connessi e strumentali didetenzione e porto di armi comuni da sparo.1.2. L'istanza di revisione, basata su prova nuova, sopravvenuta al giudicato- dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - è stata dichiaratainammissibile in quanto non ritenuta persuasiva e convincente, sia perchéintervenuta molti anni dopo la definizione del processo, nel quale il ricorrente eracoimputato, quale componente del gruppo di fuoco, e in esito al quale è statocondannato, sia perché in contrasto con il contenuto delle propalazioni rese daicollaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],corroborate dagli elementi di riscontro posti a fondamento della pronuncia dicondanna, nonché in quanto non assistita da elementi probatori di riscontroestrinseco, che ne confermino l’attendibilità, per potere ritenere tali dichiarazionipiù veritiere delle prime.2. Contro l'anzidetta sentenza, il condannato propone ricorso, con un unicocod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge, inrelazione agli artt. 192, 630, lett. c), e 634, cod. proc. pen., nonché vizimotivazionali e di travisamento del fatto per mezzo del travisamento dei datiprobatori. La Corte di merito avrebbe omesso la valutazione della nuova provatestimoniale, resa dalla recente collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], l’affidabilità ed ilconfronto con le prove originarie. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegatol’equivoco, in cui sarebbe incorso il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sul ruolo diSquillaci [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe appreso de relato dal padredel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che si era occupato della organizzazione edesecuzione del delitto, e che aveva vantato l’abilità del figlio nello sparare.Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] troverebbero conferma in quelle, resenell’interrogatorio del 9 aprile 2024, dal ricorrente, che ha ribadito la propriaestraneità all’omicidio e la tendenza del padre a vantarsi anche del figlio, Squillacidi cosa nostra, battesimo che avveniva dopo l’omicidio [OSCURATO:PERSONA], nel 1994.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge, inrelazione agli artt.192, 630, lett. c), e 634, cod. proc. pen.La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare che [OSCURATO:PERSONA] è divenutocollaboratore di giustizia nel 2023, molti anni dopo la sua condanna per taleomicidio, e, per tale ragione, le sue dichiarazioni sono intervenute molti anni dopola definizione del processo nel quale era coimputato, e che lo stesso è ritenutoassolutamente attendibile per l’[OSCURATO:PERSONA] ed è anche l’unico soggetto,tra quelli le cui dichiarazioni sono state vagliate dalla Corte d’appello, che hapartecipato all’omicidio MontaltoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Va premesso che il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica sullacompletezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza e non puòesondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen., medianteuna rinnovata valutazione o rivalutazione degli elementi probatori acquisiti al finedi trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé,Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260;(S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella; (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini,Rv. 203767).2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1 Va, preliminarmente rilevato che si ritiene di condividere lainterpretazione, maggioritaria, che, a Sezioni Unite, da tempo risalente, haaffermato che “l’inammissibilità può essere dichiarata sia con l’ordinanza previstadall’art. 634 cod. proc. pen. che con sentenza, successivamente all’instaurazionedel giudizio, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen. Inoltre, nella seconda fase, chesi svolge nelle forme del dibattimento, è consentito alla Corte d’appello rivalutarele condizioni di ammissibilità dell’istanza e di respingerla, senza assumere le provein essa indicate, senza dare corso al giudizio di merito (Sez. U, n. 624 del26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441 – 01; ma già in precedenza S.U. n. 18 del10/12/1997, Pisco, RV. 210040-01).Nella specie, la Corte di merito, uniformandosi al principio affermato dalleSezioni Unite, ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione consentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 636 cod.proc. pen., sulla base di capillare valutazione del compendio probatorio, acquisitonei vari gradi di giudizio, ritenuto completo ed esaustivo, senza dare ulteriorecorso al giudizio di merito.3.2 Il motivo è reiterativo e costituisce una richiesta di diversa valutazionedegli elementi e del materiale probatorio, valutazione preclusa nel giudizio dilegittimità.3.2.1 Con riguardo alla prova nuova, si indicano le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], mai sentito in precedenza, il quale,molti anni dopo la definizione del processo de quo e in cui aveva anch’egli riportatocondanna, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso parte al gruppodi fuoco, responsabile dell’omicidio del [OSCURATO:PERSONA], e che, quindi, era estraneo a talereato. Deduce il ricorrente, pertanto, l’erroneità del ragionamento della Corteterritoriale che aveva ignorato tale novum il quale, viceversa, avrebbe potuto inastratto portare all’assoluzione.In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c),cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, «devono intendersinon solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quellescoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedentegiudizio, quelle deducibili e non dedotte nell'ambito del suddetto procedimento,salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontratasussistenza di ragioni di forza maggiore, ovvero acquisite, ma non valutateneanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili oritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessaconoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processualenegligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto allariparazione dell'errore giudiziario» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002,Pisano, Rv. 220443; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez.5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Desollis, Rv. 275619, non massimata suquesto specifico aspetto; Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto,Rv. 259739; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071), mentrenon vi rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche seerroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gliordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv.280046 – 01).Quanto al requisito della novità, da tempo risalente, la giurisprudenza dilegittimità ha osservato come “ è questione inerente l’inammissibilità anche lamancanza – nelle prove richieste - del requisito della novità o della idoneità aprovocare l’assoluzione del condannato, requisito imprescindibile perché si debbaprocedere all’assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati dellestesse non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo deldibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Cass. n. 2258 del16/1/1996; Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989; Sez. 2, n. 34773del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 – 01).3.2.2 Tanto premesso, sul punto, il ricorso non si confronta con i consolidatiprincipi della giurisprudenza di questa Corte che, nell’ambito della valutazione delcarattere di novità e decisività - ai fini di una pronuncia assolutoria - delle nuoveprove, richieste dalle parti, tiene conto dell’esame dei provvedimenti che hannodefinito il precedente giudizio, onde verificare la completezza ed esaustività delcompendio probatorio acquisito e la capillarità della sua operata valutazione. Taleesame, ovviamente, è legittimo nella misura in cui non è fine a sé stesso, maprodromico alla valutazione della capacità dimostrativa delle prove illustrate nelladomanda di revisione - sia quelle già assunte, ma asseritamente non valutate, chequelle che vengono definite nuove – al fine di accertare se, una volta inseritenell’impianto probatorio già esistente, abbiano la capacità di scalfire ilragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni.Quanto al grado di incidenza della prova nuova rispetto alla sentenzadefinitiva, già le Sezioni Unite, nella sentenza Pisano, avevano affermato che laprova nuova deve consistere «nella rappresentazione di un fatto in grado divincere - nel contesto tipico della procedura di ammissibilità - la resistenza delgiudicato». Si è in seguito precisato che le prove nuove devono essere idonee, dasole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez.5, Desollis, in motivazione; Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv.273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778).Nell’ambito di questo indirizzo, alcune pronunzie hanno, altresì, precisato chela valutazione circa l’inconferenza della prova nuova deve limitarsi a quantoriscontrabile ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779;Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810; Sez. 2, n. 49113 del16/10/2013, Russo, Rv. 257496; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009, Pataro e altro,Rv. 245718).Ciò premesso, quanto alla prova offerta, si tratta di prova nuova.I principi suddetti sono stati pienamente rispettati, nel caso concreto, dallaCorte d’assise d'appello, che era del tutto legittimata a valutare l'immediatainconferenza della prova dedotta come "nuova" nell'istanza di revisione, propostadal ricorrente, rispetto all'impianto probatorio già esistente, anche considerandoin motivazione l'incapacità della stessa a disarticolare o scalfire il ragionamentodel giudice della cognizione e le sue ragioni.In proposito, premettendo che il giudizio di revisione è finalizzato a stabilirese le nuove prove potrebbero in astratto possedere l’attitudine a condurreall’assoluzione, va osservato che la Corte territoriale ha, nella specie, concluso perla negatoria, e ciò ha fatto agendo conformemente ai principi di diritto fissati dallaSuprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 35399 del 23/05/2019): a) la nuova provadichiarativa non possedeva i requisiti dell’attendibilità intrinseca; b) il giudice delmerito ha provveduto anche a saggiare, mediante comparazione, la resistenzarispetto a tale prova nuova di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia dicondanna, ed ha concluso logicamente per la capacità delle prove preesistenti disorreggere ugualmente l'affermazione di responsabilità del ricorrente.Nella specie, la Corte d'appello, in sede di giudizio rescindente, ha rilevato chela prova, dedotta a fondamento dell'istanza di revisione, non era idonea asostenere un giudizio di merito sulla revisione stessa, in una futura faserescissoria, e ne ha segnalato l'immediata inconferenza e non persuasività,rispetto all'impianto probatorio già esistente, verificandone anche l'inidoneità ascalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni, e, dunque,l'affermazione di colpevolezza, sia in via autonoma, sia - in uno - con le altre provegià presenti al processo.Ed invero, correttamente, la Corte territoriale, con motivazione congrua eimmune da vizi di illogicità manifesta, ha ritenuto che le prove raccolte sullapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], come terzo componente del “gruppo difuoco”, tra gli affiliati al gruppo [OSCURATO:PERSONA], in gran parte fondate sulle dichiarazioniconcordanti di plurimi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], CosentinoAntonino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Messina, Lanza), ecorroborate da plurimi elementi di riscontro, conservassero una loro indubbia eforte valenza probatoria, che non poteva essere automaticamente azzerata dallanuova ed inattendibile prova offerta dal ricorrente, la cui tematica era stata giàabbondantemente approfondita nei tre gradi di giudizio. Pertanto, la prova nuova,esibita nel presente ricorso, non avrebbe potuto alcun modo essere interpretatanel senso di un’estraneità del ricorrente al delitto contestato e, dunque, nonavrebbe potuto condurre astrattamente all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in unnuovo giudizio.Le dichiarazioni dei collaboratori avevano consentito di accertare che lavittima [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA]-Santapaola, era stato ucciso inquanto ritenuto ormai inaffidabile, sia in ragione dei ripetuti commenti negativi dalui espressi sull’organizzazione, con particolare riferimento alle modalità didivisione dei proventi delle rapine, sia anche perché sospettato di fare uso disostanze stupefacenti.Quanto alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], capogruppo delquartiere catanese di [OSCURATO:PERSONA], cui era affiliato [OSCURATO:PERSONA], e principale fonte diaccusa, sugli esecutori materiali, e che partecipa alla esecuzione nel gruppo diappoggio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], correttamente non sono state ritenutede relato solo perché il collaboratore non aveva potuto materialmente assisteredal punto in cui si trovava, al momento strettamente esecutivo, ed ha riferito soloquanto i killer gli avevano raccontato, manifestando alcune incertezze su chi sparòe sul punto esatto in cui [OSCURATO:PERSONA] fu attinto dai colpi, tenuto conto che ilcollaboratore non aveva richiesto nominativamente la partecipazione delricorrente. Si è in particolare sottolineato che nessuna significativa rilevanzapoteva attribuirsi ai divergenti ricordi manifestati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMalvagna, a distanza di dieci anni, in ordine alle specifiche occasioni e modalitàcon le quali, tra gli esponenti delle due alleate consorterie, si era discusso delMontalto, tenuto conto, in particolare, che riscontrate positivamente le vicendeall’origine delle motivazioni del delitto, [OSCURATO:PERSONA] si è mostrato pienamente aconoscenza delle lamentele dei “malpassoti” e della pregressa volontà delPulvirenti di far eliminare [OSCURATO:PERSONA] e nel contempo [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto cheappartenendo [OSCURATO:PERSONA] al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], per la sua eliminazione eranecessario il benestare di questi.Quanto alle autonome dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], per il ruolo di rilievonel gruppo di Misterbianco, è stato ritenuto persona sicuramente ben informatacirca le vicende del gruppo associativo che aveva concorso nella esecuzione deldelitto, mentre non è stata ritenuta indice di inattendibilità del collaboratore lamancata conferma, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della circostanza dellaassunzione della decisione dell’omicidio durante una delle riunioni svoltesi nellacasa dove era nascosto [OSCURATO:PERSONA], durante la latitanza, in quanto le divergenze sierano ridimensionate per avere dichiarato tali collaboratori di avere partecipatoinsieme a diversi incontri presso la casa di [OSCURATO:PERSONA].Ulteriori riscontri sono stati individuati nelle dichiarazioni di GraziosoGiuseppe, che apprende della partecipazione al delitto del ricorrente sia da RannesiGirolamo sia, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente,nonché in quelle dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cuiè stata sottolineata la concordanza ed il carattere rafforzativo di un quadroprobatorio sufficientemente definito.Al riguardo, il ricorso pretende una nuova valutazione del compendioprobatorio senza tenere conto di quanto accertato dai giudici di merito nei tre gradidi giudizio.Quanto al riscontro, indicato nelle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio,dal ricorrente, che addebitava al padre, [OSCURATO:PERSONA], l’asseritocoinvolgimento nell’omicidio, al fine di vantare le capacità del figlio, perconsentirne l’ascesa criminale all’interno della cosca mafiosa, la motivazione ècorretta ed immune da vizi e censure.La Corte di appello ha sottolineato la illogicità della affermazione, a frontedella notorietà della composizione del gruppo di fuoco, tra gli appartenenti allaconsorteria mafiosa, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], uomo d’onore della famigliaSantapaola e capo del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] del clan [OSCURATO:PERSONA], ed il gruppo diMonte Po, contestualmente presenti in gran numero sulle auto occupate daipartecipi all’omicidio, ed ha, dunque, correttamente escluso che il padre abbiapotuto mentire circa la presenza del figlio all’agguato.La Corte territoriale ha, comunque, rilevato che trattasi di affermazione delricorrente, priva di riscontri esterni, e che, per tale motivo, da ritenersiinconferente rispetto alla conoscenza della partecipazione dello Squillaciall’omicidio da parte dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto ai rapporti con i predetti collaboratori, si sottolinea l’assenza di conflittipersonali, e che, pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori non sarebberoriconducibili a ragioni ritorsive o di vendetta nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]. Una similevalutazione è del tutto coerente con i poteri d'analisi preliminare del giudice dellarevisione, chiamato ad operare, nella fase rescindente, una delibazione sommaria"in prima battuta" delle richieste istruttorie proposte dal condannato.La motivazione della Corte d'assise d’appello, dunque, non esorbita dalperimetro della valutazione consentita dall'art. 634 cod. proc. pen., mentre deveessere ribadito, altresì, come, in tema di revisione, la declaratoria diinammissibilità della richiesta, per essere la "nuova prova" palesemente inidoneaad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, sisottrae a censure in sede di legittimità, allorché sia fondata su una motivazioneadeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv.272690; Sez. 4, Sentenza n. 41398 del 24/09/2024, Rv. 287210 - 01).Per quanto riguarda il presente controllo di legittimità, la Corte di Cassazionenon può censurare la selezione delle prove compiuta dal giudice del merito, perchénon c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato,disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia unsignificato determinante; ma per poter stabilire se una prova abbia effettivamenteun significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazionecomplessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, sicché il significato delleprove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice dilegittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorsoper Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 19388 del 09/05/2006). Allo stesso modo, laCorte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente lamigliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la “giustificazioneesterna” attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate, ma develimitarsi a verificare solo se la massima di esperienza adottata sia compatibile conil senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento",secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, 30/11/1999, Moro,n.215745; Sez. 2, 21/12/1993, Modesto, n.196955). Secondo la comuneinterpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente allaCorte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Sez. 6, 30/11/1994,Baldi, n. 200842; Sez. 1, 27/07/1995, Chiadò, n. 202228) o una reinterpretazionedegli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez.VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass. Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Rv. 277758).4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Quanto al periodo della collaborazione (anno 2023), molti anni dopo la suacondanna per tale omicidio, la Corte di merito ne ha espressamente tenuto contonella valutazione complessiva del collaboratore tra gli elementi che le rendono ledichiarazioni rese non persuasive e convincenti. Nel resto, si richiamano leconsiderazioni di cui al punto sub.3, da intendersi interamente trascritte.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]