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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17070/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, P. Lori, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; il difensore, avv.

C.C.

Gervasi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 febbraio 2019, riqualificando il fatto di cui al capo b) (di cui all'art. 55, comnna 9, d.

Igs. n. 231 del 21 novembre 2007) nel reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., lasciando inalterata la pena di anni due nnesi due di reclusione ed euro 500 di multa, irrogata anche per il reato di cui al capo a) (artt. 624, 625 n. 7 cod. pen.) ; già esclusa la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'errata qualificazione dell'ipotesi di reato anche da parte dei giudici di appello, posto che l'art. 493-ter cod. pen. a parere del ricorrente, non sarebbe da applicarsi alla fattispecie relativa all'utilizzo improprio di una carta di credito o di un bancomat che non abbia raggiunto lo scopo.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme, nullità e carenza di motivazione in merito alla riqualificazione del reato, nonché violazione del diritto di difesa.

La fattispecie applicata dalla Corte, infatti, è stata oggetto di mutamento quanto agli elementi essenziali, mancanti nel caso di specie.

Si deduce, altresì, che la riqualificazione, in violazione delle norme convenzionali CEDU, sia stata effettuata ex officio senza contraddittorio con l'imputato.

2.3. Si denuncia, infine, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art.131-bis cod.pen. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifícazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria, con la quale ulteriormente argomentando in relazione ai motivi proposti, ha concluso chiedendone l'accoglimento, precisando che la mancata comparizione della parte offesa, nemmeno costituita parte civile, deve essere intesa quale tacita rimessione di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Va rilevato che, a fronte dell'abrogazione dell'art. 55, comma 9, del d.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, il d.lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, n. 21 ha introdotto il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., in continuità normativa con la prima fattispecie (tra le altre, Sez. 5, n. 1923/2021 del 25/06/2021, non mass.; Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002).

Né il trattamento sanzionatorio introdotto con la seconda fattispecie è più favorevole, avendo riprodotto, il secondo titolo di reato, la stessa pena edittale di quella di cui alla previgente previsione di cui all'art. 55 cit.

Dunque, in relazione alle deduzioni prospettate con il secondo motivo di ricorso, si rileva che la censura si appalesa inammissibile perché non vi è stato, da parte della Corte territoriale, alcun mutamento quanto agli elementi essenziali della condotta e non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio. 1.1.Inoltre, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 493-ter cod. pen. ritenuta nel caso di specie, la motivazione esauriente e logica della Corte territoriale evidenzia che un prelievo era stato effettuato ed andato a buon fine, con l'uso del bancomat sottratto alla persona offesa, diversamente da quelli tentati nel medesimo giorno con la carta di credito oggetto di furto.

Dunque, la censura prospettata, con il primo motivo di ricorso, si appalesa del tutto priva di fondamento e non centrata rispetto alla motivazione del provvedimento censurato.

1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché reiterativo di identica censura, prospettata con il gravame, cui la Corte ha risposto con ragionamento coerente e immune da censure di ogni tipo.

Inibita, infatti, è l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, considerata la pena edittale per il reato di cui al capo a), tenuto conto che, ai fini di determinare l'entità della pena edittale massima di cui all'art. 131- bis cod. pen. che consente di applicare l'istituto, si deve tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, quella di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., mentre per espressa previsione dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. non si tiene conto dell'operato bilanciamento.

Dunque, la pena supera la soglia dei cinque anni di reclusione, indicata dal comma 1 dell'art. 131-bis cod. pen. cit.2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, P. Lori, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; il difensore, avv. C.C. Gervasi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 febbraio 2019, riqualificando il fatto di cui al capo b) (di cui all'art. 55, comnna 9, d. Igs. n. 231 del 21 novembre 2007) nel reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., lasciando inalterata la pena di anni due nnesi due di reclusione ed euro 500 di multa, irrogata anche per il reato di cui al capo a) (artt. 624, 625 n. 7 cod. pen.) ; già esclusa la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'errata qualificazione dell'ipotesi di reato anche da parte dei giudici di appello, posto che l'art. 493-ter cod. pen. a parere del ricorrente, non sarebbe da applicarsi alla fattispecie relativa all'utilizzo improprio di una carta di credito o di un bancomat che non abbia raggiunto lo scopo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme, nullità e carenza di motivazione in merito alla riqualificazione del reato, nonché violazione del diritto di difesa. La fattispecie applicata dalla Corte, infatti, è stata oggetto di mutamento quanto agli elementi essenziali, mancanti nel caso di specie. Si deduce, altresì, che la riqualificazione, in violazione delle norme convenzionali CEDU, sia stata effettuata ex officio senza contraddittorio con l'imputato. 2.3. Si denuncia, infine, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art.131-bis cod.pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifícazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria, con la quale ulteriormente argomentando in relazione ai motivi proposti, ha concluso chiedendone l'accoglimento, precisando che la mancata comparizione della parte offesa, nemmeno costituita parte civile, deve essere intesa quale tacita rimessione di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Va rilevato che, a fronte dell'abrogazione dell'art. 55, comma 9, del d.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, il d.lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, n. 21 ha introdotto il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., in continuità normativa con la prima fattispecie (tra le altre, Sez. 5, n. 1923/2021 del 25/06/2021, non mass.; Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002). Né il trattamento sanzionatorio introdotto con la seconda fattispecie è più favorevole, avendo riprodotto, il secondo titolo di reato, la stessa pena edittale di quella di cui alla previgente previsione di cui all'art. 55 cit. Dunque, in relazione alle deduzioni prospettate con il secondo motivo di ricorso, si rileva che la censura si appalesa inammissibile perché non vi è stato, da parte della Corte territoriale, alcun mutamento quanto agli elementi essenziali della condotta e non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio. 1.1.Inoltre, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 493-ter cod. pen. ritenuta nel caso di specie, la motivazione esauriente e logica della Corte territoriale evidenzia che un prelievo era stato effettuato ed andato a buon fine, con l'uso del bancomat sottratto alla persona offesa, diversamente da quelli tentati nel medesimo giorno con la carta di credito oggetto di furto. Dunque, la censura prospettata, con il primo motivo di ricorso, si appalesa del tutto priva di fondamento e non centrata rispetto alla motivazione del provvedimento censurato. 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché reiterativo di identica censura, prospettata con il gravame, cui la Corte ha risposto con ragionamento coerente e immune da censure di ogni tipo. Inibita, infatti, è l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, considerata la pena edittale per il reato di cui al capo a), tenuto conto che, ai fini di determinare l'entità della pena edittale massima di cui all'art. 131- bis cod. pen. che consente di applicare l'istituto, si deve tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, quella di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., mentre per espressa previsione dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. non si tiene conto dell'operato bilanciamento. Dunque, la pena supera la soglia dei cinque anni di reclusione, indicata dal comma 1 dell'art. 131-bis cod. pen. cit.2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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