CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 34820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di disconoscere l'applicazione dell'ergastolo individuato ex art. 78 cod. pen. dal Procuratore Generale territoriale nel provvedimento di cumulo in data 12/11/2021; Letta la memoria difensiva depositata in data 07/09/2026, con la quale il difensore formula anche motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] che tutte le censure si risolvono nella riproposizione degli argomenti già dedotti con l'originaria istanza, con la quale si lamenta che ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 2, e 80 cod. pen. occorreva tenere conto non delle pene come inflitte nel giudizio di cognizione ma di quelle eventualmente residue da espiare, tenendo conto del presofferto; che il provvedimento impugnato, dando corretta interpretazione dei precedenti giurisprudenziali richiamati, ha spiegato che l'art. 73, comma 2, cod. pen. deve applicarsi alle pene concretamente eseguibili anche se già in corso di esecuzione e non anche alle pene estinte o ineseguibili (come in caso di mancata estradizione), poiché la conversione in ergastolo opera alla stessa maniera in cui opererebbe dinanzi al giudice della cognizione, quindi facendo riferimento alla pena oggetto della statuizione delle sentenze irrevocabili laddove eseguibile o già posta in esecuzione; non rileva, invece, la porzione di pena espiata se ancora in esecuzione, visto che l'art. 80 cod. pen. si riferisce all'ipotesi in cui «si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna»; che nel riproporre sotto diversa angolazione i medesimi argomenti la difesa propone una lettura delle disposizioni di legge non conforme né al dato testuale né agli orientamenti giurisprudenziali; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M