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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2024

Cassazione n. 18601/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12117/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].07 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: davide.man- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat a presso l o studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.34 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:operazione sog- gettivamente inesistente –avviso di accertamento avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia, sez. staccata di Brescia , n. 2 421 / 23 /202 0 depositata in data19/10/2020, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombar- dia,sez. staccata di Brescia , veniva rigettato l’appello proposto da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Bergamo n. 233 / 2 /1 4 , che aveva rigettato il ricorso introduttivo del la contribuente volto ad ottenere l’annulla- mento dell ’avviso di accertamento IVA per l’anno di imposta 2010 notificatoledall’Agenzia delle Entrate .

Allabase della ripresa vi era la contestazione dell’acquisto di un’au- tovettura usata di importazione infra - comunitaria, previo accerta- mento del fatto che la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era una cartierainterposta nel rapporto economico .

La prima aveva emesso infavore della Autoverde 07 S. r . l . una fattura, in relazione all'anno d'imposta,per la compra vendita di una autovettura con IVA indebita perl'importo di euro 1 1.420,00 nel quadro di un’operazione qualifi- catasoggettivamente inesistente , con conseguenziale ripresa ad im- posizionedel tributo armonizzato ed applicazione di sanzioni.

L’avvisodi accertamento veniva integralmente confermato dal giu- dicedi prime cure e, a seguito di cassazione con rinvio di una prima sentenza ad opera dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.12615/2018,anche da parte della CTR .

Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la con- tribuente,affidato a quattro motiv i sintetizzati a pag.14 del ricorso , cuil’Agenzia replica con controricorso .

Consideratoche:1.Il primo motivo di ricorso prospetta , senza individuazione del per- tinenteprofilo di censura in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc. civ.,la v iolazione dell’ art. 7 del d .lgs. n. 546/1992 in quanto il giu- diceadito non avrebbe utilizzato i poteri istruttori attribuitigli dall’art. 7del d.lgs. n. 546/1992, in considerazione del fatto che l’elemento fondantela rettifica sarebbe la trascrizione di una conversazione te- lefonicamai ascoltata. 2.Il motivo è inammissibile sia per la irrituale tecnica di formulazione dellacensura che neppure individua il pertinente paradigma proces- suale, sia per manifesta infondatezza.

Infatti, l 'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire allecarenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri pro- batori,ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio .

L’eserciziodi tale potere ̀ dunque consentito ove sussista una situa- zioneobiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere peressere i documenti nella disponibilit à̀ della controparte o di terzi (Cass.n. 955 del 2016; conf.

Cass. n. 14244 del 2015) .

L'art.7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto norma eccezionale at- tributivadi ampi poteri istruttori officiosi alle [OSCURATO:PERSONA], trai quali la facolt à̀ di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile .

Siffatta condizione ̀ integrata qualora la partealleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto,abbia reso inarrivabile o estremamente complesso l'assol- vimentodell'onere della prova, ed è insufficiente la mera afferma- zione dell'esistenza del presupposto, priva dell'allegazione relativa all'avvenutasollecitazione del giudice del merito all'esercizio del pre- dettopotere (Cass. n. 27827 del 2018; in termini, Cass. n. 7078 del 2010,n. 4589 del 2009, n. 10970 del 2007) , come avvenuto con la censurain disamina . 3.Il secondo motivo di ricorso deduce, senza individuazione del per- tinenteparadigma di censura in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc.civ., un ’asserita omessa motivazione da parte della CTR in or- dinealla natura di cartiera della Universaljet di [OSCURATO:PERSONA].

4. La censura è inammissibile , oltre che per la tecnica di formula- zione, perché revoca in dubbio un tema oggetto di accertamento giudiziale,avendo il giudice di prime cure, prima ancora che la Corte diCassazione nell’ordinanza di cassazione con ri n vio , stabilito la so- stanzialmente incontestata natura di "cartiera" della società emit- tentela fattura e, da ultimo, la CTR.

Il punto non è l’esistenza di un giudicatoa riguardo , come si afferma in ricorso, bensì l’esistenza di un accertamento giudiziale sulla natura di cartiera dell’emittente , nonsuperato nel ricorso per cassazione attraverso la dimostrazione delfatto decisivo contrario e deduzione di apposito vizio motivazio- nale,profilo non colto con la doglianza sotto scrutinio . 5.Con i l terzo motivo la ricorrente lamenta, sempre senza individua- zione del pertinente paradigma di censura in relazione all'art. 360 comma1 cod. proc. civ., l’asserita mancata indicazione del motivo percui le prove offerte dalla ricorrente non sono state considerate dalgiudice esaustive e una presunta apparenza della motivazione .

6. La doglianza sembra far riferimento all ’“apparente motivazione” dellasentenza in una apodittica affermazione a pag. 14 del ricorso , maomette completamente il riferimento al pertinente quadro nor- mativo,e anche ciò è inammissibil e oltre che per l’incongrua tecnica diformulazione che non coglie il paradigma processuale rilevante . 7.Inoltre, la censura è inammissibile anche perché è scopertamente direttaad ottenere un nuovo esame del fatto , nella parte in cui la- menta la mancata indicazione delle ragioni per le quali dalla docu- mentazioneprodotta dalla ricorrente, piuttosto che dalla pubblica di- scussione, non emergerebbero « leprove richieste dalla Cassazione per provare della propria buona fede » e il giudice a suo dire non « indica,quantomeno per contraddirle o confutarle, le prove che Au- toverde.07ha versato in atti a sostegno della propria buona fede.

Cosìcome, nemmeno indica quali prove avrebbe dovuto fornire Au- toverde.07 » .

Il C ollegio ribadisce che, per conso lidata interpreta- zione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di persé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevantein causa sia stato comunque preso in considerazione, ben- chéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offertedalle parti e , nella fattispecie , il fatto storico è indubbiamente statoconsiderato dal giudice. 8.Con i l quarto motivo la ricorrente prospetta , ancora senza indivi- duazione del pertinente paradigma di censura in relazione all'art. 360comma 1 cod. proc. civ ., l’asserita violazione di legge, in rela- zionealla errata liquidazione a favore dell’A.F. delle spese di giudizio. 9.Il motivo è infondato.

Secondo la società , l’Amministra zione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio , quando sta in giudizio personalmenteovvero avvalendosi di un funzionano appositamente delegato, pur vincitrice in giudizio , non potrebbe ottenere la con- dannadel soccombente al pagamento di spese diverse da quelle ren- dicontateche abbia effettivamente sostenuto nel giudizio .

La ricor- rentenon tiene conto del fatto che nel processo tributario trova ap- plicazionel’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 comma 2 - sexies, a norma delquale « Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente imposi- tore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cuiall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione delventi per cento dell'importo complessivo ivi previsto » .

10. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400,00 per com- pensi oltre spese prenotate a debito.

Sidà atto che, ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12117/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].07 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: davide.man- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat a presso l o studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.34 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:operazione sog- gettivamente inesistente –avviso di accertamento avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia, sez. staccata di Brescia , n. 2 421 / 23 /202 0 depositata in data19/10/2020, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombar- dia,sez. staccata di Brescia , veniva rigettato l’appello proposto da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Bergamo n. 233 / 2 /1 4 , che aveva rigettato il ricorso introduttivo del la contribuente volto ad ottenere l’annulla- mento dell ’avviso di accertamento IVA per l’anno di imposta 2010 notificatoledall’Agenzia delle Entrate . Allabase della ripresa vi era la contestazione dell’acquisto di un’au- tovettura usata di importazione infra - comunitaria, previo accerta- mento del fatto che la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era una cartierainterposta nel rapporto economico . La prima aveva emesso infavore della Autoverde 07 S. r . l . una fattura, in relazione all'anno d'imposta,per la compra vendita di una autovettura con IVA indebita perl'importo di euro 1 1.420,00 nel quadro di un’operazione qualifi- catasoggettivamente inesistente , con conseguenziale ripresa ad im- posizionedel tributo armonizzato ed applicazione di sanzioni. L’avvisodi accertamento veniva integralmente confermato dal giu- dicedi prime cure e, a seguito di cassazione con rinvio di una prima sentenza ad opera dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.12615/2018,anche da parte della CTR . Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la con- tribuente,affidato a quattro motiv i sintetizzati a pag.14 del ricorso , cuil’Agenzia replica con controricorso . Consideratoche:1.Il primo motivo di ricorso prospetta , senza individuazione del per- tinenteprofilo di censura in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc. civ.,la v iolazione dell’ art. 7 del d .lgs. n. 546/1992 in quanto il giu- diceadito non avrebbe utilizzato i poteri istruttori attribuitigli dall’art. 7del d.lgs. n. 546/1992, in considerazione del fatto che l’elemento fondantela rettifica sarebbe la trascrizione di una conversazione te- lefonicamai ascoltata. 2.Il motivo è inammissibile sia per la irrituale tecnica di formulazione dellacensura che neppure individua il pertinente paradigma proces- suale, sia per manifesta infondatezza. Infatti, l 'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire allecarenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri pro- batori,ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio . L’eserciziodi tale potere ̀ dunque consentito ove sussista una situa- zioneobiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere peressere i documenti nella disponibilit à̀ della controparte o di terzi (Cass.n. 955 del 2016; conf. Cass. n. 14244 del 2015) . L'art.7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto norma eccezionale at- tributivadi ampi poteri istruttori officiosi alle [OSCURATO:PERSONA], trai quali la facolt à̀ di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile . Siffatta condizione ̀ integrata qualora la partealleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto,abbia reso inarrivabile o estremamente complesso l'assol- vimentodell'onere della prova, ed è insufficiente la mera afferma- zione dell'esistenza del presupposto, priva dell'allegazione relativa all'avvenutasollecitazione del giudice del merito all'esercizio del pre- dettopotere (Cass. n. 27827 del 2018; in termini, Cass. n. 7078 del 2010,n. 4589 del 2009, n. 10970 del 2007) , come avvenuto con la censurain disamina . 3.Il secondo motivo di ricorso deduce, senza individuazione del per- tinenteparadigma di censura in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc.civ., un ’asserita omessa motivazione da parte della CTR in or- dinealla natura di cartiera della Universaljet di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La censura è inammissibile , oltre che per la tecnica di formula- zione, perché revoca in dubbio un tema oggetto di accertamento giudiziale,avendo il giudice di prime cure, prima ancora che la Corte diCassazione nell’ordinanza di cassazione con ri n vio , stabilito la so- stanzialmente incontestata natura di "cartiera" della società emit- tentela fattura e, da ultimo, la CTR. Il punto non è l’esistenza di un giudicatoa riguardo , come si afferma in ricorso, bensì l’esistenza di un accertamento giudiziale sulla natura di cartiera dell’emittente , nonsuperato nel ricorso per cassazione attraverso la dimostrazione delfatto decisivo contrario e deduzione di apposito vizio motivazio- nale,profilo non colto con la doglianza sotto scrutinio . 5.Con i l terzo motivo la ricorrente lamenta, sempre senza individua- zione del pertinente paradigma di censura in relazione all'art. 360 comma1 cod. proc. civ., l’asserita mancata indicazione del motivo percui le prove offerte dalla ricorrente non sono state considerate dalgiudice esaustive e una presunta apparenza della motivazione . 6. La doglianza sembra far riferimento all ’“apparente motivazione” dellasentenza in una apodittica affermazione a pag. 14 del ricorso , maomette completamente il riferimento al pertinente quadro nor- mativo,e anche ciò è inammissibil e oltre che per l’incongrua tecnica diformulazione che non coglie il paradigma processuale rilevante . 7.Inoltre, la censura è inammissibile anche perché è scopertamente direttaad ottenere un nuovo esame del fatto , nella parte in cui la- menta la mancata indicazione delle ragioni per le quali dalla docu- mentazioneprodotta dalla ricorrente, piuttosto che dalla pubblica di- scussione, non emergerebbero « leprove richieste dalla Cassazione per provare della propria buona fede » e il giudice a suo dire non « indica,quantomeno per contraddirle o confutarle, le prove che Au- toverde.07ha versato in atti a sostegno della propria buona fede. Cosìcome, nemmeno indica quali prove avrebbe dovuto fornire Au- toverde.07 » . Il C ollegio ribadisce che, per conso lidata interpreta- zione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di persé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevantein causa sia stato comunque preso in considerazione, ben- chéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offertedalle parti e , nella fattispecie , il fatto storico è indubbiamente statoconsiderato dal giudice. 8.Con i l quarto motivo la ricorrente prospetta , ancora senza indivi- duazione del pertinente paradigma di censura in relazione all'art. 360comma 1 cod. proc. civ ., l’asserita violazione di legge, in rela- zionealla errata liquidazione a favore dell’A.F. delle spese di giudizio. 9.Il motivo è infondato. Secondo la società , l’Amministra zione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio , quando sta in giudizio personalmenteovvero avvalendosi di un funzionano appositamente delegato, pur vincitrice in giudizio , non potrebbe ottenere la con- dannadel soccombente al pagamento di spese diverse da quelle ren- dicontateche abbia effettivamente sostenuto nel giudizio . La ricor- rentenon tiene conto del fatto che nel processo tributario trova ap- plicazionel’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 comma 2 - sexies, a norma delquale « Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente imposi- tore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cuiall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione delventi per cento dell'importo complessivo ivi previsto » . 10. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400,00 per com- pensi oltre spese prenotate a debito. Sidà atto che, ai sensi
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