CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 48911/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe il tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, rigettava la domanda di ammissione al pagamento di credito privilegiato, presentata, ai sensi dell'art. 1, co. 199, I. n. 228 del 2012, dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, volta a ottenere l'ammissione al pagamento del credito vantato dalla suddetta banca nei confronti della società "Cactus di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA], derivante da un contratto di concessione di mutuo stipulato in data 2.10.2002, dell'importo di 207.000,00 euro, mutuo garantito da iscrizione ipotecaria, intervenuta in data 17.1C.2002, sull'immobile del debitore, sito in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA], numeri 96, 98 e 100, sottoposto a sequestro di prevenzione e, successivamente, a confisca. In particolare, nel formulare la richiesta in precedenza indicata, il creditore istante deduceva la sua buona fede e la completa estraneità dell'istituto di credito alle attività illecite del Pecora, evidenziando, nel contempo, l'anteriorità temporale della concessione del mutuo e della relativa iscrizione ipotecaria, rispetto alla data del sequestro e della confisca di prevenzione. Il tribunale, nel rigettare la domanda, rilevava come la natura mafiosa delle attività imprenditoriali del [OSCURATO:PERSONA] si sia manifestata a partire dagli anni '70, per un periodo di quasi quarant'anni, in considerazione della comunanza di interessi con il capo-mafia [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la strumentalità esistente tra il mutuo erogato e la pericolosità mafiosa del Pecora, in uno con la mancata dimostrazione da parte della B.N.L. della sua buona fede, posto che non risulta provato che la concessione del mutuo fosse stata preceduta da un'attività istruttoria da parte dell'ente erogatore. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la "[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]" (da ora in avanti indicata con l'acronimo B.N.L.), articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto il tribunale ha omesso di considerare che il mutuo venne stipulato in un periodo in cui la normativa antiriciclaggio non imponeva, in sede di erogazione del mutuo, i controlli più stringenti imposti dai successivi interventi normativi, per cui anche a volere ammettere come dimostrata la pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA], di cui la B.N.L. non poteva essere a conoscenza, posto che quest'ultimo venne arrestato per la prima volta solo nel 2008, dunque in un momento di molto successivo alla stipula del contratto di mutuo, non si può pretendere che il ricorrente dimostri di avere adottato una particolare rigidità nell'erogazione del credito, esplicitamente richiesta solo nell'ultimo decennio, in relazione, peraltro, a [OSCURATO:PERSONA], legale responsabile della società mutuataria, soggetto diverso dal proposto, nei confronti del quale non è stato formulato nessun giudizio di pericolosità sociale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, con riferimento all'art. 52, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto manca del tutto, nel percorso motivazionale seguito dal tribunale l'accertamento in ordine alla necessaria correlazione strumentale, che lega l'erogazione del credito alla situazione di pericolosità ascritta al proposto [OSCURATO:PERSONA] e non al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria del 7.9.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Va preliminarmente rilevato che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto, come nel caso in esame, anteriormente al sequestro di prevenzione e alla successiva confisca, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55715 del 22.11.2017, Rv. 272232). Tale orientamento si pone in piena continuità con quanto affermato in passato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, con una serie di uniformi arresti, aveva affermato il principio secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter, I. 31 maggio 1965 n. 575, ha l'onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa antecedente al sequestro sia la propria estraneità all'attività illecita del proposto da cui ha obiettivamente tratto vantaggio. Nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame in uno dei menzionati arresti, la Suprema Corte a Corte di cassazione aveva proprio escluso la buona fede degli istituti bancari che avevano concesso dei mutui ipotecari ai proposti in presenza di un'evidente sproporzione tra i loro redditi leciti ed il valore degli immobili acquisiti in garanzia, senza alcuna valutazione del merito del credito, utilizzato dai proposti per mimetizzare l'illecita provenienza delle loro risorse e l'esercizio, anche in forma associativa, di attività usurarie, reputando, a tal fine, irrilevante la circostanza della capienza dell'ipoteca iscritta rispetto all'importo del mutuo ( (cfr. Cass., Sez. 6, n. 7136 del 3.12.2015, Rv. 266102). Nello stesso senso si è più recentemente affermato che in tema di tutela di diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite (cfr. Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, Rv. 282734) Al tempo stesso nell'interpretare il significato della disposizione di cui all'art. 52, co. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cori cui il Legislatore ha subordinato il riconoscimento del diritto di credito del terzo interessato, per l'appunto, alla condizione "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento", la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata sul prevalente e condivisibile approdo interpretativo, secondo cui la buona fede va intesa come affidamento incolpevole, dovendosi considerare i due termini alla stregua di un'endiadi, (cfr. Cass., Sez. 2, n. 38821 del 28.3.2017, Rv. 271181; Cass., Sez. 2, n. 38821 del 1.7.2015, Rv. 264831; Cass., Sez. 2, n. 7694 del 11.2.2016, Rv. 266204), in assoluta continuità interpretativa con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, a partire quanto meno dal 1999, condizionava la sopravvivenza dei diritti vantati dai terzi su cose sottoposta a confisca patrimoniale ordinaria o di prevenzione, alla circostanza che questi ultimi riuscissero a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (cfr. Sez. li, n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rv. 244816; Sez. 1, n. 34039 del 27/02/2014, Rv. 261192). Nel precisare, poi, il contenuto della buona fede, la cui sussistenza compete al terzo interessato dimostrare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe a quest'ultimo provare l'estraneità, al momento di costituzione del diritto in suo favore, a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore; terzo interessato che, pertanto, dunque, è tenuto ad un atteggiamento prudente e diligente prima di concludere l'operazione negoziale da cui sorge il suo diritto di credito (cfr. Cass., Sez. 1, n. 51467 del 14.6.2017, Rv. :271842; Cass., Sez. 6, n. 25505 del 2.3.2017, Rv. 270028). Si è così affermato che, in tema di misure di prevenzione reali, la sussistenza della buona fede del terzo creditore va verificata con riferimento sia al momento dell'affidamento che al momento dell'eventuale rinnovo, ampliamento o rimodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperancilo la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 41016 del 21.2.2018, Rv. 274807). 5.1. Orbene il tribunale di Brescia ha reso una motivazione assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Con riferimento al profilo della strumentalità del credito erogato rispetto all'attività illecita del proposto, la motivazione del provvedimento oggetto di ricorso appare del tutto immune da vizi, avendo il giudice di merito evidenziato, con logico argomentare, che, quando venne erogato il mutuo innanzi indicato per un importo di 207.000.000,00 di euro, le manifestazioni di pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA] erano già conclamate. Tutte le attività imprenditoriali facenti capo al Pecora, infatti, sin dal loro manifestarsi negli anni '70 e per tutta la loro durata, che ha abbracciato un periodo di tempo pari a quasi quarant'anni, (tenuto coni:o che quest'ultimo venne arrestato nel 2008 per i reati di cui all'art. 12 quinquies, I. n. 356 del 1992), si sono caratterizzate per una spiccata natura mafiosa, essendo state esercitate "in società con il noto capo mafia [OSCURATO:PERSONA] con metodo mafioso", circostanza di fatto, giova sottolineare, non contestata dal ricorrente con argomenti specifici. Sicché, rilevava il tribunale, con motivazione certo non carente, né manifestamente illogica o contraddittoria, "come l'accesso al credito bancario sia stato un mezzo per determinare una vera e propria "confusione" fra il patrimonio di fonte illecita dei prevenuto e le nuove risorse erogate, in tal modo contribuendo alle tipiche strategie di riciclaggio perseguite dal sodalizio mafioso", dovendosi ritenere che il ricorso al credito bancario, concesso in un periodo di tempo in cui era manifesta e attuale la pericolosità sociale dei proposto, "sia stato strumentalizzato al fine di occultare la provenienza illecita delle risorse impiegate per gli acquisti e, così, agevolare un vero e proprio meccanismo di riciclaggio" (cfr. pp. 9-10 del provvedimento oggetto di ricorso). Vero è che, come rilevato dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], legale responsabile della società mutuataria, è soggetto diverso dal proposto, nei confronti del quale non è stato formulato nessun giudizio di pericolosità sociale. Si tratta, tuttavia, di argomento palesemente fallace, in quanto il decreto con cui è stata disposta la misura di sicurezza patrimoniale è stato adottato nei confronti degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a una società riconducibile al proposto. Orbene, come è noto, alla luce della novella di cui al d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, "le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte in caso di morte del soggetto destinatario della loro applicazione, sia che essa sopraggiunga nel corso del procedimento di prevenzione, sia che essa si verifichi ancor prima della instaurazione del procedimento stesso. Tuttavia, diverso è il regime processuale, poiché, nel primo caso, la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-bis, comma 6-bis, stabilisce che il procedimento, avviato nei confronti del proposto, alla sua morte "prosegua" nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; nel secondo caso, invece, l'art. 2-ter prevede che la proposta di confisca debba essere avanzata nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale poteva essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal suo decesso. In altri termini, la riforma comporta che la cessazione della pericolosità del soggetto (qualunque sia la ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione, e quindi anche la sua morte) non può avere l'effetto di impedire l'aggressione del bene di colui che lo ha illecitamente acquisito, quando era pericoloso. Per tali ragioni, anche a seguito della morte della persona, quel bene risulta aggredibile, prevalendo le esigenze della sua ablazione sulla terzietà degli aventi causa che ricevono un cespite acquisito illecitamente dal de cuius (cfr., Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, Rv. 254545).A identiche conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al requisito della buona fede. Con diffusa e congrua motivazione il giudice di merito ha, infatti, evidenziato il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di depositare "la documentazione relativa all'istruzione del finanziamento, volta a dimostrare la regolare concessione", omissione talmente "radicale", da non consentire di affermare che l'erogazione del credito sia stata preceduta da un'istruttoria e, ovviamente, che tale istruttoria sia stata svolta adeguatamente, vale a dire in modo tale da dimostrare l'assoluta buona fede dell'istituto bancario nella erogazione del credito (cfr. pp. 10-11 del provvedimento oggetto di ricorso). Anche in questo caso, dunque, la decisione del tribunale trova conforto negli arresti della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla buona fede del terzo interessato, in precedenza evidenziati. 6. I rilievi svolti, in conclusione, non colgono nel segno, apparendo, da un lato, manifestamente infondati, dall'altro generici, in quanto acriticamente reiterativi degli argomenti disattesi dal tribunale, c:on la cui motivazione il ricorrente non si confronta realmente. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricor-ente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. di