CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 09651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2750/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Veturia 45, presso lo stu- dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 10- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 4119/2020 del TRIBUNALE di MILANO, de- positata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R [OSCURATO:PERSONA] :− nell’espropriazione immobiliare (n. 3955/2010 R.G. Esecuzioni del Tribunale di Milano) promossa contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], coniuge separato dell’esecutata, proponeva opposizione, dallo stesso qualificata come opposizione ex art. 619 cod. proc. c iv., avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; − con tale provvedimento il giudice dell ’ esecuzione aveva dichiarato inammissibile l’istanza (riqualificata come domanda ex art.512 cod. proc. civ.) con cui il Fiorenza affermava di essere proprietario del bene staggito e alienato, chiedeva la sospensione dell’intera esecuzione e avanzava istanza di sequestro dell’immobile e del ricavato dalla vendita; − i l giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Tribunale di Milano n. 4119 del 10/7/2020, che dichiarava inammissibili le domande del Fiorenza con la seguente motivazione : «Il giudice dell’esecuzione ha espressamente qualificato la domanda proposta dal Fiorenza quale domanda svolta ai sensi dell’art. 512 c.p.c. … Tale norma prevede che le controversie distributive siano decise con ordinanza “impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma”. Ebbene, giusta od errata (come ritiene l’opponente) che sia una simile qualificazione, la stessa ha, sulla base del c.d. “principio dell’apparenza” …, carattere vincolante quanto alla individuazione del mezzo impugnatorio adoperabile dalla parte. A dispetto di tale costante principio, il Fiorenzanon ha, tuttavia (come invece avrebbe dovuto), proposto, innanzi al medesimo giudice dell’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 512 c.p.c. … Piuttosto, lo stesso (pretendendo di sostituire la propria qualificazione della domanda a quella resa dal giudice) ha introdotto una pretesa fase di merito dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. che, in realtà, per quanto affermato dal giudice dell’esecuzione non può ritenersi essere mai stata proposta in sede sommaria) … Fermo quanto sin qui osservato deve aggiungersi, quanto alla domanda tesa al sequestro richiesto dal Fiorenza, che: - irrituale è lo strumento con il quale, in questa sede, si chiede la revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione nella parte in cui ha rigettato la domanda di sequestro … Neppure può essere accolta la domanda … di accertamento del diritto a percepire la somma di Euro 216.701,75 oltre alle rate del mutuo. Tale domanda, infatti, è stata già proposta (e decisa) in separato giudizio da questo Tribunale. … Le considerazioni sopra svolte in relazione alla inammissibilità della domanda precludono altresì l’accoglimento delle domande relative alle statuizioni sulle spese contenute nell’ordinanza ex art. 512 c.p.c. e nell’ulteriore ordinanza pronunciata da questo Tribunale in sede di reclamo»; − avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; − non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di via Debussy 10 e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; − i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis.1. cod. proc. civ. C [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente si rileva che può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notifiche agli intimati in base ai principi affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi); − infatti, l’impugnazione è inammissibile e ciò esime anche dalla compiuta illustrazione delle censure svolte dal ricorrente; − i l ricorso contiene un ’ esposizione confusa, frammentaria e lacunosa della vicenda processuale; − i l Fiorenza, di fatti, ritenendo di dover informare questa Corte di dettagli non significativi ( per poi omettere elementi importanti), si dilunga in una contorta esposizione delle vicende personali e processuali (per giunta, di un processo esecutivo che nemmeno lo vede coinvolto come partein senso stretto), frammista a proprie incidentali considerazioni, sovente non pertinenti al merito della controversia;− non è così rispettato il requisito di contenuto- forma di cui all ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il quale prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, «l’esposizione sommaria dei fatti di causa» che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, va intesa nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc.): non soddisfa il predetto requisito la riproduzione, meccanica o informatica, di atti processuali all’interno del ricorso in maniera tale da pregiudicare l’intelligibilità delle censure (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023, Rv. 666743-01, e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01); − p eraltro, nonostante lo sviluppo incontrollato dell’esposizione , il ricorrente omette di confrontarsi specificamente con le rationes decidendiche sorreggono la pronuncia impugnata; − in proposito il Tribunale rilevava che il giudice dell ’ esecuzione aveva dato un’univoca qualificazione del ricorso del Fiorenza, sicché questo non poteva intraprendere iniziative processuali sulla scorta di una propria riqualificazione, soggettivamente ritenuta esatta; ad onta di tale statuizione, anche col ricorso si sostiene la correttezza dell’interpretazione data dal Fiorenza all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, a sostegno, si offre –inammissibilmente – una diversa lettura degli atti (nemmeno riportati) e un’ermeneusi dell’art. 512 cod. proc. civ. che non si confronta con quella del giudice di merito; − quest ’ ultimo, poi, aveva aggiunto che non può impugnarsi il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità) di un’istanza cautelare introducendo un’azione di cognizione, essendo all ’ uopo previsto l ’ art. 669-terdeciescod. proc. civ.; − a d abundantiam , si rilevano, quali ulteriori elementi autonomi di inammissibilità delle singole censure, anche che:a) il primo motivo non riporta il contenuto della domanda originariamente avanzata e considerata nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché è impedito qualsivoglia sindacato sulla sua qualificazione; b) il secondo motivo censura una statuizione riguardante la concessione di un provvedimento cautelare, questione che non può essere dedotta col ricorso per cassazione; c) il t erzo motivo lamenta illogicamente la mancata pronuncia su un’istanza (revoca del provvedimento sulle spese) che è consequenziale alla domanda dichiarata inammissibile; − in conclusione, va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso; − non occorre provvedere su ll e spese in ragione della indefensio degli intimati; − si deve dichiarare , però, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art