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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 24215/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19292/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E CHIRURGHI E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.[OSCURATO:PERSONA] n.21/2020 depositata i l 03/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto l’impugnazione di esso ricorrente contro il provvedimento con cui la Commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Padova gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall’albo, in relazione a fatti per i quali era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all’art.589 c.p.

In particolare, la commissione centrale, a fronte delle due censure di nullità sollevate contro il provvedimento sanzionatorio dell’ordine padovano per mancanza dell’indicazione dei nomi dei componenti del collegio e per mancanza della sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, ha affermato che la seconda censura era infondata data la sufficienza della sottoscrizione del presidente e dell’estensore e ha dichiarato la prima censura assorbita;

2. l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della provincia di Padova, il Ministero della Salute, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova sono rimasti intimati.

3. Fissata adunanza camerale al 27 giugno 2024, con ordinanza interlocutoria n. 19743 del 2024 il Collegio ritenuto necessario acquisired’ufficio il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, rinviava la causa a nuovo ruolo per l’espletamento dell’adempimento.

Considerato che:

1. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la commissione centrale dichiarato assorbita la censura sollevata in relazione alla mancata indicazione dei componenti della Commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della provincia di Padova che avevano adottato il provvedimento sanzionatorio.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Sono opportune due premesse.

La prima secondo cui, ai fini della validità della decisione disciplinare, è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente e dell'estensore (Cass.

Sezioni Unite, sentenza n. 14850/2006).

La seconda attiene al dichiarato assorbimento.

Vi sono due ipotesi di assorbimento: “l'assorbimento "proprio" che postula che la decisione della domandaassorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domandaassorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimastaassorbita; l'assorbimento "improprio" che presuppone che la decisioneassorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altrequestioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarataassorbita.

Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano “sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto” (Cass. n.26507 del 14/09/2023; Cass n. 12193del 22/06/2020).

La decisione con cui è stato escluso il vizio di omessa sottoscrizione del provvedimento sanzionatorio per essere stato il provvedimento ritualmente firmato dal presidente e dall’estensore, non priva di interesse il motivo di impugnazione relativo alla mancata indicazione, in detto provvedimento, dei nomi dei componenti del collegio né tale decisione esclude la necessità o possibilità di provvedere sull’ulteriore motivo.

Fino a che, in base al d.P.R. 221/1950, art. 47, era stata necessaria la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, l’indicazione dei nomi dei componenti del collegio avrebbe potuto ritenersi non necessaria.

Una volta esclusa la necessità della sottoscrizione di tutti, la indicazione dei nomi dei componenti del collegio ha acquistato una rilevanza autonoma.

Né la questione può dirsi superata per effetto delle dichiarazioni dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri, pervenute in data 25 marzo 2025, inviate unitamente al fascicolo processuale del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, attestanti - ora, per allora - la composizione della Commissione disciplinare che emise il provvedimento sanzionatorio de quo, in quanto documentazione che oltre ad essere stata prodotta in modo irrituale (art. 372 c.p.c.) ed è inidonea allo scopo, dovendo la composizione emergere dagli stessi atti del procedimento.

3. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, perun nuovo esame e provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19292/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E CHIRURGHI E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.[OSCURATO:PERSONA] n.21/2020 depositata i l 03/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto l’impugnazione di esso ricorrente contro il provvedimento con cui la Commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Padova gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall’albo, in relazione a fatti per i quali era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all’art.589 c.p. In particolare, la commissione centrale, a fronte delle due censure di nullità sollevate contro il provvedimento sanzionatorio dell’ordine padovano per mancanza dell’indicazione dei nomi dei componenti del collegio e per mancanza della sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, ha affermato che la seconda censura era infondata data la sufficienza della sottoscrizione del presidente e dell’estensore e ha dichiarato la prima censura assorbita; 2. l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della provincia di Padova, il Ministero della Salute, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova sono rimasti intimati. 3. Fissata adunanza camerale al 27 giugno 2024, con ordinanza interlocutoria n. 19743 del 2024 il Collegio ritenuto necessario acquisired’ufficio il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, rinviava la causa a nuovo ruolo per l’espletamento dell’adempimento. Considerato che: 1. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la commissione centrale dichiarato assorbita la censura sollevata in relazione alla mancata indicazione dei componenti della Commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della provincia di Padova che avevano adottato il provvedimento sanzionatorio. 2. Il motivo è fondato e va accolto. Sono opportune due premesse. La prima secondo cui, ai fini della validità della decisione disciplinare, è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente e dell'estensore (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 14850/2006). La seconda attiene al dichiarato assorbimento. Vi sono due ipotesi di assorbimento: “l'assorbimento "proprio" che postula che la decisione della domandaassorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domandaassorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimastaassorbita; l'assorbimento "improprio" che presuppone che la decisioneassorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altrequestioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarataassorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano “sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto” (Cass. n.26507 del 14/09/2023; Cass n. 12193del 22/06/2020). La decisione con cui è stato escluso il vizio di omessa sottoscrizione del provvedimento sanzionatorio per essere stato il provvedimento ritualmente firmato dal presidente e dall’estensore, non priva di interesse il motivo di impugnazione relativo alla mancata indicazione, in detto provvedimento, dei nomi dei componenti del collegio né tale decisione esclude la necessità o possibilità di provvedere sull’ulteriore motivo. Fino a che, in base al d.P.R. 221/1950, art. 47, era stata necessaria la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, l’indicazione dei nomi dei componenti del collegio avrebbe potuto ritenersi non necessaria. Una volta esclusa la necessità della sottoscrizione di tutti, la indicazione dei nomi dei componenti del collegio ha acquistato una rilevanza autonoma. Né la questione può dirsi superata per effetto delle dichiarazioni dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri, pervenute in data 25 marzo 2025, inviate unitamente al fascicolo processuale del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, attestanti - ora, per allora - la composizione della Commissione disciplinare che emise il provvedimento sanzionatorio de quo, in quanto documentazione che oltre ad essere stata prodotta in modo irrituale (art. 372 c.p.c.) ed è inidonea allo scopo, dovendo la composizione emergere dagli stessi atti del procedimento. 3. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, perun nuovo esame e provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz
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