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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39378/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato, come circostanziato, gli elementi dettagliatamente indicati a f. 7 ss., dai quali ha correttamente desunto "sia che vi furono gli ammanchi dalla cassa, dal caveau e dall'ATM di cui alla contestazione, sia che fu il Pesce ad appropriarsene, sia che ciò fece volontariamente, allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità", evidenziando, altresì, che l'imputato, essendo rimasto "costantemente assente in giudizio", come peraltro suo diritto, non ha purtuttavia allegato elementi di segno contrario atti a legittimare una possibile ricostruzione alternativa dei fatti.

Il ricorso propone, in proposito, doglianze del tutto generiche, che prescindono del tutto dalle specifiche risultanze probatorie concordemente valorizzate all'uopo dai giudici del merito (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) - mai menzionate - e non indicano specificamente elementi in ipotesi mal valutati o non valutati a suo favore.

Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando l'apprezzabile gravità dei reiterati fatti accertati ed il precedente penale, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato, come circostanziato, gli elementi dettagliatamente indicati a f. 7 ss., dai quali ha correttamente desunto "sia che vi furono gli ammanchi dalla cassa, dal caveau e dall'ATM di cui alla contestazione, sia che fu il Pesce ad appropriarsene, sia che ciò fece volontariamente, allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità", evidenziando, altresì, che l'imputato, essendo rimasto "costantemente assente in giudizio", come peraltro suo diritto, non ha purtuttavia allegato elementi di segno contrario atti a legittimare una possibile ricostruzione alternativa dei fatti. Il ricorso propone, in proposito, doglianze del tutto generiche, che prescindono del tutto dalle specifiche risultanze probatorie concordemente valorizzate all'uopo dai giudici del merito (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) - mai menzionate - e non indicano specificamente elementi in ipotesi mal valutati o non valutati a suo favore. Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando l'apprezzabile gravità dei reiterati fatti accertati ed il precedente penale, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensor
Sentenza Cassazione n. 39378/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris