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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04738/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso 955-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, VIA (X)SSERIA 2, presso lo studia dell'[OSCURATO:PERSONA] PLAC1D1, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MASTROMAURO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Tim 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATIJRA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope /egis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1916/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1916/21, del 4 novembre 2021, della Corte di Appello di Bari, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2339/18, del 30 aprile 2018, del Tribunale di Bari — ha rigettato la domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti del Ministero della Giustizia; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il predetto Ministero per farne accertare la responsabilità, con conseguente condann? al risarcimento dei danni, in relazione all'avvenuta sottrazione — a seguito di azione furtiva perpetrata, il 12 novembre 1998, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Reato del Tribunale di Trani — di gioielli di sua. proprietà, già contenuti in una cassetta di sicurezza bancaria posta sotto sequestro penale su ordine dell'autorità giudiziaria, ma poi fatta oggetto di un successivo provvedimento di restituzione all'avente diritto; - che la Racanati, in particolare, deduceva di aver appreso la circostanza dell'avvenuto furtc solo in occasione delle operazioni di dissequestro della cassetta e dei beni ivi contenuti, svoltesi il 15 gennaio 2004 presso il [OSCURATO:PERSONA] della Polizia Tribunale di Bari, allorché all'interno della casetta venne reperito soltanto un fermacravatta; - che all'esito del primo ,,rado di giudizio, istruito anche attraverso lo svolgimento di una CTU, la domanda risarcitoria veniva rigettata, Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -2- mandandosi esente il Minister() da responsabilità sul presupposto che dell'omessa predisposizione di un servizio di sicurezza interno ai locali del Tribunale — e, segnatamente, dell'assenza "di un sistema di monitoraggio degli ingressi e degli ambienti comuni, nonché di vigilanza degli uffici dopo la loro chiusura", che fossero "funzionalmente idonei ad evitare l'intrusione e la permanenza al loro interno di malviventi" — dovesse rispondere il Comune di Trani, norma dell'art. 1, comma 1, n. 2), della legge 24 aprile 1941, n. 392 (nel testo applicabile "ratione temporis"); - che il gravame proposto dall'attrice soccombente veniva rigettato dal giudice di appello, che perveniva a tale esito sulla base di diversa motivazione, ovvero sul rilievo che, mentre "il Ministero ha dato piena prova non solo di essersi dotato di misure di sicurezza, ma soprattutto di aver posto in essere tutti gli accorgimenti tali da evitare un furto", la parte attrice, sulla quale "ricadeva l'onere di provare l'omissione di tali obblighi in virtù dell'applicazione dell'art. 2043 cod. civ.", non avrebbe "fornito elementi idonei a dimostrare la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza e prevenzione"; - che avverso la sentenza della Corte barese corre per cassazione le la Racanati, sulla base — come detto — d. motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. e dell'art. 259 cod. proc. pen., assumendo che "la decisione impugnata è ingiusta, non avendo la Corte territoriale fatto buon governo della documentazione versata e, soprattutto, avendo violato e/o falsamente applicato le norme" suddette, ignorando come il giudice di prime cure "avesse accertato e dichiarato l'omessa predisposizione di un servizio di sicurezza interno all'edificio, atto a Ftic. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -3- scongiurare la sottrazione dei beni sequestrati, di proprietà della odierna ricorrente"; - che è risultato, dunque, accertato "che il furto dei gioielli sequestrati è stato reso possibile a causa di una condotta colposa del soggetto che aveva in custodia gli stessi, attraverso una altrettanto colpevole omessa predisposizione di un servizio di sicurezza e di allarme o videosorveglianza"; - che "il Ministero di Giustizia, assumendo la custodia dei beni sequestrati, era tenuto a garantire la vigilanza degli stessi, ai sensi dell'art. 259 cod. proc. peri.", essendo, dunque, quella a suo carico "una responsabilità ex recoto, configurabile, per l'appunto, a seguito della «ricezione» della cosa, che impegna il depositario", dalla quale può liberarsi per "aver messo in campo tutte le attività protettive (che è onere del depositario dimostrare) idonee, in base alla ordinaria diligenza"; - che, infatti, essa Racanati "non poteva far altro che provare il proprio diritto sulla cosa, l'avvenuto sequestro e la mancata restituzione dei beni in suo favore", mentre, per "il principio di vicinanza della prova, è evidente che il Ministero avrebbe dovuto fornire la prova di aver adottato ogni misura atta a scongiurare il furto e a ben custodire i gioielli della ricorrente"; - che il secondo motivo denuncia — in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — "omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, circa l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia anche in rapporto all'art. 1 della Legge 392/1941 e art. 132 cod. proc. civ.", lamentando che "l'appello era stato proposto sul presupposto dell'errata declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in relazione alla erronea applicazione Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -4- dell'art. 1 L. 392/41", sicché la Corte barese avrebbe "omesso di pronunciarsi e di adottare qualsiasi motivazione, disancorando la decisione tdiall'appello proposto"; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1780 cod. civ., nonché omessa pronuncia sulle responsabilità di cui alla norma "de qud', ritenuta inapplicabile dalla Corte territoriale senza rendere alcuna motivazione al riguardo, omettendo di considerare che il furto dei gioielli della ricorrente non era mai stato denunciato e/o comunicato ad essa Racanati; - che il quarto motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione c/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., censurando l'operato della Corte territoriale per non essersi peritata di decidere sul motivo di appello con cui si era lamentata la ingente entità del danno subito, mentre la natura preziosa dei beni trafugati era avvalorata da una prova presuntiva, tenuto conto del fatto che, in una cassetta di sicurezza, vengono custoditi oggetti preziosi di significativo valore; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Ministero della Giustizia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto) di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati; Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -5- - che ritiene, infatti, questo collegio di non condividere le diverse conclusioni rassegnate nella proposta del consigliere relatore; - che nello scrutinio dei motivi di ricorso presenta carattere pregiudiziale il secondo, giacché con lo stesso è contestato un vizio processuale che comporterebbe — come osserva, del resto, la stessa ricorrente — "necessariamente la cassazione e/o l'annullamento della decisione impugnata"; - che, nondimeno, tale motivo — con cui si lamenta omessa pronuncia sul motivo di gravame (il secondo), diretto a contestare l'avvenuta declaratoria del difetto di legittimazione del Ministero — inammissibile; - che, difatti, la Corte barese si è implicitamente pronunciata sul secondo motivo di gravame, mostrando di ravvisare — proprio come sostenuto dalla Racanati — esclusivamente in capo al Ministero la legittimazione passiva (o meglio, la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso; cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951) rispetto alla proposta domanda risarcitoria; - che, difatti, depone in tal senso la circostanza che il giudice di seconde cure ha scrutinato il secondo motivo di appello (quello, appunto, sulla "legittimazione") congiuntamente al primo, concernente, invece, l'assenza di responsabilità del Ministero; - che proprio sulla base di tale disamina congiunta la sentenza oggi impugnata è pervenuta alla conclusione di escludere siffatta responsabilità, ma non — anche — sul rilievo che l'evento dannoso "fu causato da una condotta omissiva non imputabile al Ministero convenuto" (come ritenuto, invece, dal Tribunale), bensì in base all'assunto che esso avesse "dato piena prova non solo di essere dotato di misure di sicurezza, ma soprattutto di aver posto in essere tutti gli accorgimenti tali da evitare un furto", avendo "provveduto a dotare le Ríc. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -6- proprie strutture di idonee misure di sicurezza suddividendo tutti i reperti sequestrati in casseforti separate, chiusi con porte corazzate", nonché avendo "dimostrato anche che gli ambienti erano dotati di impianto di allarme e che era presente un servizio di sorveglianza esterno"; - che nessun riferimento, dunque, alla responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della

I. n. 392 del 1941, è contenuto nella sentenza, sicché neppure astrattamente si può porre, in questa sede, una questione relativa ad un vizio di omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale l'appellante aveva insistito per il riconoscimento della esclusiva legittimazione (recte: responsabilità) del Ministero della Giustizia; - che, dò premesso, il primo motivo di ricorso è, invece, fondato, nella parte in cui lamenta violazione degli artt. 259 cod. proc. pen. e 2697 cod. civ.; - che, nella sua disamina, occorre muovere dal presupposto — fatto proprio anche dalla sentenza qui impugnata (peraltro, in dichiarata condivisione con quanto già ritenuto dal primo giudice) — secondo cui "l'obbligo di custodia" del Ministero "ha fondamento nell'art. 259 cod. proc. pen."; - che in base, in particolare, al comma 2 di detto articolo, il custode delle cose sequestrate assume un obbligo di conservazione, destinato a permanere fino a quando le stesse non siano restituite all'avente diritto, a norma dell'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. (sempre che, all'esito del processo penale, non siano sottoposte a confisca, ex art. 240 cod. peri.); - che, pertanto, nel caso che occupa, viene in rilievo — nei confronti dell'avente diritto alla restituzione, o meglio del proprietario del bene (come conferma la previsione dell'art. 263, comma 3, cod.

Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -7- proc. peri., secondo cui, in caso di controversia sulla proprietà delle COS e sequestrate, l'autorità giudiziaria penale "ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro") — un'obbligazione "ex lege" (art. 1173, ultima alinea, cod. civ.) di conservazione in vista della restituzione, il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 cod. civ.; - ch sensi della norma da ultimo indicata — come si legge nella Relazione del Guardasigilli al [OSCURATO:PERSONA]* del codice civile (§ 25.) — "l'obbligazione di consegnare (a cui si è equiparata a questo effetto l'obbligazione di restituire) importa, come contenuto essenziale, anche il dovere di custodire la cosa sino alla consegna"; - che tale norma, secondo quanto affermato — da tempo — da questa Corte, "trova applicazione indipendentemente dal fatto che si sia concluso un contratto di deposito", giacché "la generica, lata sua formulazione e la sua collocazione (libro quarto, titolo l°, capo IP: dell'adempimento delle obbligazioni in generale) ne consentono agevolmente l'applicabilità ad ogni contratto in cui i sia l'obbligo di consegnare una cosa determinata, obbligo che sussiste anche se, invece di consegna, si tratti di riconsegna o restituzione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 17 maggio 1969, n. 1702, Rv. 340695- 01); - che, invero, "è necessario, ma sufficiente, per l'art. 1177 cod. civ., che un soggetto abbia la detenzione di cosa determinata non sua, e che si sia espressamente obbligato (se non vi sia tenuto per legge) a consegnarla, al termine stabilito o su richiesta, al proprietario o al soggetto con il quale ha contratto l'obbligo di consegnare" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che, pertanto, in conformità con la collocazione — come detto — dell'art. 1177 cod. civ. nell'ambito della disciplina generale Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -8- dell'obbligazione (e non di quella del contratto), detta norma trova applicazione vuoi nel caso in cui un soggetto abbia assunto l'obbligo di consegna in forza di un contratto atipico, diverso da quello di deposito, vuoi che "vi sia tenuto per legge", come, appunto, nel caso che qui occupa; - che, d'altra parte, poiché l'obbligazione di consegnare la cosa ricevuta — ovvero, di restituirla (giacché, come si è detto, esse sono tra loro equiparate) — "include", ai sensi dell'art. 1177 cod. civ., "l'obbligo di custodire la cosa stessa per tutto il tempo in cui se ne ha la detenzione", quest'ultimo "si risolve essenzialmente in un dovere di comportamento, in quanto la norma impone una precisa regola di condotta al debitore, per l'impegno, implicito ma inequivoco, da lui assunto verso il creditore di mantenere la cosa determinata nello stesso stato in cui si trovava al momento in cui l'ebbe in detenzione e contrasse l'obbligo di riconsegnarla (cioè di esplicare un'attività diretta ad assicurarne la conservazione)" (in tal senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che ne consegue, pertanto, che "il debitore deve evitare tutte le azioni ed omissioni sue personali, quanto (c.d. dovere di protezione), gli accadimenti esterni, tra cui, principalmente, proprio il furto, che possono cagionare la perdita, il perimento della cosa determinata o recare ad essa pregiudizio" (cfr., ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che tali principi (e, come si vedrà di seguito, il loro corollario in termini di distribuzione dell'onere della prova), già applicati da questa Corte — nella sentenza più volte citata — con specifico riferimento ad una fattispecie contrattuale atipica, debbono trovare, parimenti, applicazione pure in relazione ad un'obbligazione "ex lege" , qual è quella di cui all'art. 259 cod. proc. pen.; Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -9- - che in caso contrario, altrimenti, si verrebbe a contraddire la portata dell'art. 1177 cod. civ. quale norma generale, valevole per ogni tipo di obbligazione di consegnare (o di restituire), qualunque ne sia la fonte, a norma dell'art. 1173 cod. civ.; - che, per concludere sul punto, dato che in relazione all'obbligazione di cui all'art. 1177 cod. civ., qualunque ne sia la fonte, "il modo in cui si sia svolta la custodia non ha, di regola, in questi casi, rilevanza in sé (come nel deposito)", bensì "l'assume nella evenienza in cui il debitore non sia in grado di adempiere", vale a dire "in occasione e in funzione della responsabilità per danni che ne consegue", l'obbligato alla custodia non potrà sottrarsi al risarcimento ove "non provi che l'inadempimento della prestazione di riconsegna sia derivato da causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza maggiore)", giacché, altrimenti, "la custodia, proprio perché non effettuata con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civ.)", risulterà aver "messo il debitore nella condizione di non poter restituire la cosa", rendendolo "COSÌ inadempiente" (cfr., pure in questo caso, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che erra, pertanto, la sentenza impugnata quando, pur ravvisando il fondamento dell'obbligo di custodia — dopo aver correttamente escluso la rilevanza, in tal senso, degli artt. 2051 e 1780 cod. civ. — nell'art. 259 cod. proc. peli., fa discendere, non coerentemente con tale impostazione, il rigetto della domanda risarcitoria dal non avere la parte attrice "fornito elementi idonei a dimostrare la mancata adozione di adeguate misure di sicurezze e prevenzione", idonee a scongiurare il furto; - che era, invece, a carico del Ministero convenuto l'onere di provare che l'inadempimento della prestazione di riconsegna fosse "derivato da causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -10- magg,iore)", sicché risulta palese, oltre alla falsa applicazione dell'art.259 cod. proc. pen. — in special modo ove si consideri che, già in primo grado, era risultata l'assenza, presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Trani, "di un sistema di monitoraggio degli ingressi e degli ambienti comuni, nonché di vigilanza degli uffici dopo la loro chiusura", entrambi "funzionalmente idonei ad evitare l'intrusione e la permanenza al loro interno di malviventi" — pure la violazione dell'art.2697 cod. civ.; - che difatti, la violazione di tale norma, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ricorre "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01); - che il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto mentre il terzo e il quarto motivo restano assorbiti; - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità) alla luce del seguente principio di diritto: "l'obbligo di dconsegna di cose già sottoposte a sequestro penale, e da conservarsi a norma dell'art. 259 cod. proc. pen., deve essere adempiuto ai sensi dell'art. 1177 cod. dr., sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è il soggetto obbligato alla stessa a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato causa a lui non imputabile, cioè a dire a caso fortuito °forza mgeiore".

Ric. 2022 n. 00955 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -11- [OSCURATO:PERSONA] Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, nonché assorbiti il terzo e il quarto, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 955-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, VIA (X)SSERIA 2, presso lo studia dell'[OSCURATO:PERSONA] PLAC1D1, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MASTROMAURO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Tim 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATIJRA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope /egis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1916/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1916/21, del 4 novembre 2021, della Corte di Appello di Bari, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2339/18, del 30 aprile 2018, del Tribunale di Bari — ha rigettato la domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti del Ministero della Giustizia; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il predetto Ministero per farne accertare la responsabilità, con conseguente condann? al risarcimento dei danni, in relazione all'avvenuta sottrazione — a seguito di azione furtiva perpetrata, il 12 novembre 1998, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Reato del Tribunale di Trani — di gioielli di sua. proprietà, già contenuti in una cassetta di sicurezza bancaria posta sotto sequestro penale su ordine dell'autorità giudiziaria, ma poi fatta oggetto di un successivo provvedimento di restituzione all'avente diritto; - che la Racanati, in particolare, deduceva di aver appreso la circostanza dell'avvenuto furtc solo in occasione delle operazioni di dissequestro della cassetta e dei beni ivi contenuti, svoltesi il 15 gennaio 2004 presso il [OSCURATO:PERSONA] della Polizia Tribunale di Bari, allorché all'interno della casetta venne reperito soltanto un fermacravatta; - che all'esito del primo ,,rado di giudizio, istruito anche attraverso lo svolgimento di una CTU, la domanda risarcitoria veniva rigettata, Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- mandandosi esente il Minister() da responsabilità sul presupposto che dell'omessa predisposizione di un servizio di sicurezza interno ai locali del Tribunale — e, segnatamente, dell'assenza "di un sistema di monitoraggio degli ingressi e degli ambienti comuni, nonché di vigilanza degli uffici dopo la loro chiusura", che fossero "funzionalmente idonei ad evitare l'intrusione e la permanenza al loro interno di malviventi" — dovesse rispondere il Comune di Trani, norma dell'art. 1, comma 1, n. 2), della legge 24 aprile 1941, n. 392 (nel testo applicabile "ratione temporis"); - che il gravame proposto dall'attrice soccombente veniva rigettato dal giudice di appello, che perveniva a tale esito sulla base di diversa motivazione, ovvero sul rilievo che, mentre "il Ministero ha dato piena prova non solo di essersi dotato di misure di sicurezza, ma soprattutto di aver posto in essere tutti gli accorgimenti tali da evitare un furto", la parte attrice, sulla quale "ricadeva l'onere di provare l'omissione di tali obblighi in virtù dell'applicazione dell'art. 2043 cod. civ.", non avrebbe "fornito elementi idonei a dimostrare la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza e prevenzione"; - che avverso la sentenza della Corte barese corre per cassazione le la Racanati, sulla base — come detto — d. motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. e dell'art. 259 cod. proc. pen., assumendo che "la decisione impugnata è ingiusta, non avendo la Corte territoriale fatto buon governo della documentazione versata e, soprattutto, avendo violato e/o falsamente applicato le norme" suddette, ignorando come il giudice di prime cure "avesse accertato e dichiarato l'omessa predisposizione di un servizio di sicurezza interno all'edificio, atto a Ftic. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- scongiurare la sottrazione dei beni sequestrati, di proprietà della odierna ricorrente"; - che è risultato, dunque, accertato "che il furto dei gioielli sequestrati è stato reso possibile a causa di una condotta colposa del soggetto che aveva in custodia gli stessi, attraverso una altrettanto colpevole omessa predisposizione di un servizio di sicurezza e di allarme o videosorveglianza"; - che "il Ministero di Giustizia, assumendo la custodia dei beni sequestrati, era tenuto a garantire la vigilanza degli stessi, ai sensi dell'art. 259 cod. proc. peri.", essendo, dunque, quella a suo carico "una responsabilità ex recoto, configurabile, per l'appunto, a seguito della «ricezione» della cosa, che impegna il depositario", dalla quale può liberarsi per "aver messo in campo tutte le attività protettive (che è onere del depositario dimostrare) idonee, in base alla ordinaria diligenza"; - che, infatti, essa Racanati "non poteva far altro che provare il proprio diritto sulla cosa, l'avvenuto sequestro e la mancata restituzione dei beni in suo favore", mentre, per "il principio di vicinanza della prova, è evidente che il Ministero avrebbe dovuto fornire la prova di aver adottato ogni misura atta a scongiurare il furto e a ben custodire i gioielli della ricorrente"; - che il secondo motivo denuncia — in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — "omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, circa l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia anche in rapporto all'art. 1 della Legge 392/1941 e art. 132 cod. proc. civ.", lamentando che "l'appello era stato proposto sul presupposto dell'errata declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in relazione alla erronea applicazione Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- dell'art. 1 L. 392/41", sicché la Corte barese avrebbe "omesso di pronunciarsi e di adottare qualsiasi motivazione, disancorando la decisione tdiall'appello proposto"; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1780 cod. civ., nonché omessa pronuncia sulle responsabilità di cui alla norma "de qud', ritenuta inapplicabile dalla Corte territoriale senza rendere alcuna motivazione al riguardo, omettendo di considerare che il furto dei gioielli della ricorrente non era mai stato denunciato e/o comunicato ad essa Racanati; - che il quarto motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione c/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., censurando l'operato della Corte territoriale per non essersi peritata di decidere sul motivo di appello con cui si era lamentata la ingente entità del danno subito, mentre la natura preziosa dei beni trafugati era avvalorata da una prova presuntiva, tenuto conto del fatto che, in una cassetta di sicurezza, vengono custoditi oggetti preziosi di significativo valore; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Ministero della Giustizia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto) di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati; Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- - che ritiene, infatti, questo collegio di non condividere le diverse conclusioni rassegnate nella proposta del consigliere relatore; - che nello scrutinio dei motivi di ricorso presenta carattere pregiudiziale il secondo, giacché con lo stesso è contestato un vizio processuale che comporterebbe — come osserva, del resto, la stessa ricorrente — "necessariamente la cassazione e/o l'annullamento della decisione impugnata"; - che, nondimeno, tale motivo — con cui si lamenta omessa pronuncia sul motivo di gravame (il secondo), diretto a contestare l'avvenuta declaratoria del difetto di legittimazione del Ministero — inammissibile; - che, difatti, la Corte barese si è implicitamente pronunciata sul secondo motivo di gravame, mostrando di ravvisare — proprio come sostenuto dalla Racanati — esclusivamente in capo al Ministero la legittimazione passiva (o meglio, la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951) rispetto alla proposta domanda risarcitoria; - che, difatti, depone in tal senso la circostanza che il giudice di seconde cure ha scrutinato il secondo motivo di appello (quello, appunto, sulla "legittimazione") congiuntamente al primo, concernente, invece, l'assenza di responsabilità del Ministero; - che proprio sulla base di tale disamina congiunta la sentenza oggi impugnata è pervenuta alla conclusione di escludere siffatta responsabilità, ma non — anche — sul rilievo che l'evento dannoso "fu causato da una condotta omissiva non imputabile al Ministero convenuto" (come ritenuto, invece, dal Tribunale), bensì in base all'assunto che esso avesse "dato piena prova non solo di essere dotato di misure di sicurezza, ma soprattutto di aver posto in essere tutti gli accorgimenti tali da evitare un furto", avendo "provveduto a dotare le Ríc. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -6- proprie strutture di idonee misure di sicurezza suddividendo tutti i reperti sequestrati in casseforti separate, chiusi con porte corazzate", nonché avendo "dimostrato anche che gli ambienti erano dotati di impianto di allarme e che era presente un servizio di sorveglianza esterno"; - che nessun riferimento, dunque, alla responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della I. n. 392 del 1941, è contenuto nella sentenza, sicché neppure astrattamente si può porre, in questa sede, una questione relativa ad un vizio di omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale l'appellante aveva insistito per il riconoscimento della esclusiva legittimazione (recte: responsabilità) del Ministero della Giustizia; - che, dò premesso, il primo motivo di ricorso è, invece, fondato, nella parte in cui lamenta violazione degli artt. 259 cod. proc. pen. e 2697 cod. civ.; - che, nella sua disamina, occorre muovere dal presupposto — fatto proprio anche dalla sentenza qui impugnata (peraltro, in dichiarata condivisione con quanto già ritenuto dal primo giudice) — secondo cui "l'obbligo di custodia" del Ministero "ha fondamento nell'art. 259 cod. proc. pen."; - che in base, in particolare, al comma 2 di detto articolo, il custode delle cose sequestrate assume un obbligo di conservazione, destinato a permanere fino a quando le stesse non siano restituite all'avente diritto, a norma dell'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. (sempre che, all'esito del processo penale, non siano sottoposte a confisca, ex art. 240 cod. peri.); - che, pertanto, nel caso che occupa, viene in rilievo — nei confronti dell'avente diritto alla restituzione, o meglio del proprietario del bene (come conferma la previsione dell'art. 263, comma 3, cod. Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -7- proc. peri., secondo cui, in caso di controversia sulla proprietà delle COS e sequestrate, l'autorità giudiziaria penale "ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro") — un'obbligazione "ex lege" (art. 1173, ultima alinea, cod. civ.) di conservazione in vista della restituzione, il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 cod. civ.; - ch sensi della norma da ultimo indicata — come si legge nella Relazione del Guardasigilli al [OSCURATO:PERSONA]* del codice civile (§ 25.) — "l'obbligazione di consegnare (a cui si è equiparata a questo effetto l'obbligazione di restituire) importa, come contenuto essenziale, anche il dovere di custodire la cosa sino alla consegna"; - che tale norma, secondo quanto affermato — da tempo — da questa Corte, "trova applicazione indipendentemente dal fatto che si sia concluso un contratto di deposito", giacché "la generica, lata sua formulazione e la sua collocazione (libro quarto, titolo l°, capo IP: dell'adempimento delle obbligazioni in generale) ne consentono agevolmente l'applicabilità ad ogni contratto in cui i sia l'obbligo di consegnare una cosa determinata, obbligo che sussiste anche se, invece di consegna, si tratti di riconsegna o restituzione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 17 maggio 1969, n. 1702, Rv. 340695- 01); - che, invero, "è necessario, ma sufficiente, per l'art. 1177 cod. civ., che un soggetto abbia la detenzione di cosa determinata non sua, e che si sia espressamente obbligato (se non vi sia tenuto per legge) a consegnarla, al termine stabilito o su richiesta, al proprietario o al soggetto con il quale ha contratto l'obbligo di consegnare" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che, pertanto, in conformità con la collocazione — come detto — dell'art. 1177 cod. civ. nell'ambito della disciplina generale Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -8- dell'obbligazione (e non di quella del contratto), detta norma trova applicazione vuoi nel caso in cui un soggetto abbia assunto l'obbligo di consegna in forza di un contratto atipico, diverso da quello di deposito, vuoi che "vi sia tenuto per legge", come, appunto, nel caso che qui occupa; - che, d'altra parte, poiché l'obbligazione di consegnare la cosa ricevuta — ovvero, di restituirla (giacché, come si è detto, esse sono tra loro equiparate) — "include", ai sensi dell'art. 1177 cod. civ., "l'obbligo di custodire la cosa stessa per tutto il tempo in cui se ne ha la detenzione", quest'ultimo "si risolve essenzialmente in un dovere di comportamento, in quanto la norma impone una precisa regola di condotta al debitore, per l'impegno, implicito ma inequivoco, da lui assunto verso il creditore di mantenere la cosa determinata nello stesso stato in cui si trovava al momento in cui l'ebbe in detenzione e contrasse l'obbligo di riconsegnarla (cioè di esplicare un'attività diretta ad assicurarne la conservazione)" (in tal senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che ne consegue, pertanto, che "il debitore deve evitare tutte le azioni ed omissioni sue personali, quanto (c.d. dovere di protezione), gli accadimenti esterni, tra cui, principalmente, proprio il furto, che possono cagionare la perdita, il perimento della cosa determinata o recare ad essa pregiudizio" (cfr., ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che tali principi (e, come si vedrà di seguito, il loro corollario in termini di distribuzione dell'onere della prova), già applicati da questa Corte — nella sentenza più volte citata — con specifico riferimento ad una fattispecie contrattuale atipica, debbono trovare, parimenti, applicazione pure in relazione ad un'obbligazione "ex lege" , qual è quella di cui all'art. 259 cod. proc. pen.; Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -9- - che in caso contrario, altrimenti, si verrebbe a contraddire la portata dell'art. 1177 cod. civ. quale norma generale, valevole per ogni tipo di obbligazione di consegnare (o di restituire), qualunque ne sia la fonte, a norma dell'art. 1173 cod. civ.; - che, per concludere sul punto, dato che in relazione all'obbligazione di cui all'art. 1177 cod. civ., qualunque ne sia la fonte, "il modo in cui si sia svolta la custodia non ha, di regola, in questi casi, rilevanza in sé (come nel deposito)", bensì "l'assume nella evenienza in cui il debitore non sia in grado di adempiere", vale a dire "in occasione e in funzione della responsabilità per danni che ne consegue", l'obbligato alla custodia non potrà sottrarsi al risarcimento ove "non provi che l'inadempimento della prestazione di riconsegna sia derivato da causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza maggiore)", giacché, altrimenti, "la custodia, proprio perché non effettuata con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civ.)", risulterà aver "messo il debitore nella condizione di non poter restituire la cosa", rendendolo "COSÌ inadempiente" (cfr., pure in questo caso, Cass. Sez. 2, sent. n. 1702 del 1969, cit.); - che erra, pertanto, la sentenza impugnata quando, pur ravvisando il fondamento dell'obbligo di custodia — dopo aver correttamente escluso la rilevanza, in tal senso, degli artt. 2051 e 1780 cod. civ. — nell'art. 259 cod. proc. peli., fa discendere, non coerentemente con tale impostazione, il rigetto della domanda risarcitoria dal non avere la parte attrice "fornito elementi idonei a dimostrare la mancata adozione di adeguate misure di sicurezze e prevenzione", idonee a scongiurare il furto; - che era, invece, a carico del Ministero convenuto l'onere di provare che l'inadempimento della prestazione di riconsegna fosse "derivato da causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -10- magg,iore)", sicché risulta palese, oltre alla falsa applicazione dell'art.259 cod. proc. pen. — in special modo ove si consideri che, già in primo grado, era risultata l'assenza, presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Trani, "di un sistema di monitoraggio degli ingressi e degli ambienti comuni, nonché di vigilanza degli uffici dopo la loro chiusura", entrambi "funzionalmente idonei ad evitare l'intrusione e la permanenza al loro interno di malviventi" — pure la violazione dell'art.2697 cod. civ.; - che difatti, la violazione di tale norma, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ricorre "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01); - che il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto mentre il terzo e il quarto motivo restano assorbiti; - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità) alla luce del seguente principio di diritto: "l'obbligo di dconsegna di cose già sottoposte a sequestro penale, e da conservarsi a norma dell'art. 259 cod. proc. pen., deve essere adempiuto ai sensi dell'art. 1177 cod. dr., sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è il soggetto obbligato alla stessa a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato causa a lui non imputabile, cioè a dire a caso fortuito °forza mgeiore". Ric. 2022 n. 00955 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -11- [OSCURATO:PERSONA] Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, nonché assorbiti il terzo e il quarto, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisi
Sentenza Cassazione n. 04738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris