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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38570/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 06/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 20/10/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 7, 640 e 648 cod. pen., riconoscendo il vincolo della continuazione e rideterminando le pene inflitte.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione della legge penale, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, indagata per il delitto di ricettazione di uno degli assegni ricevuti dall'imputato, senza l'individuazione dei necessari riscontri; con il secondo motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 648 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il terzo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In data 3 settembre 2021 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi, riguardanti i motivi relativi alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre fonti di prova; ha quindi dedotto l'intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa per l'avvenuto risarcimento del danno.

Il ricorso è inammissibile perché reitera le censure riguardanti la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che la Corte territoriale ha superato indicando i riscontri logici ottenuti dall'esame della copiosa documentazione da cui si traeva la conferma della veridicità delle dichiarazioni rese; del tutto generico è il motivo riguardante la censura diretta a criticare la valutazione probatoria; infine, manifestamente infondato è il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (giustificato dalla Corte territoriale per l'esistenza del solo dato dell'incensuratezza del ricorrente), omettendo di indicare quali elementi favorevoli per l'imputato, differenti dal mero dato dell'assenza di precedenti condanne, avrebbe dovuto fondare il diverso giudizio auspicato dal ricorrente.

Va infine rilevato che i motivi nuovi sono anch'essi inammissibili, trattandosi peraltro di motivi presentati senza il rispetto dei termni indicati dall'art. 611 cod. proc. pen.; quanto alla dedotta remissione della querela, essendo stata contestata l'aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen., essa non poteva svolgere alcun effetto quale causa di estinzione del reato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 06/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 20/10/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 7, 640 e 648 cod. pen., riconoscendo il vincolo della continuazione e rideterminando le pene inflitte. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione della legge penale, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, indagata per il delitto di ricettazione di uno degli assegni ricevuti dall'imputato, senza l'individuazione dei necessari riscontri; con il secondo motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 648 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il terzo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In data 3 settembre 2021 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi, riguardanti i motivi relativi alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre fonti di prova; ha quindi dedotto l'intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa per l'avvenuto risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile perché reitera le censure riguardanti la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che la Corte territoriale ha superato indicando i riscontri logici ottenuti dall'esame della copiosa documentazione da cui si traeva la conferma della veridicità delle dichiarazioni rese; del tutto generico è il motivo riguardante la censura diretta a criticare la valutazione probatoria; infine, manifestamente infondato è il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (giustificato dalla Corte territoriale per l'esistenza del solo dato dell'incensuratezza del ricorrente), omettendo di indicare quali elementi favorevoli per l'imputato, differenti dal mero dato dell'assenza di precedenti condanne, avrebbe dovuto fondare il diverso giudizio auspicato dal ricorrente. Va infine rilevato che i motivi nuovi sono anch'essi inammissibili, trattandosi peraltro di motivi presentati senza il rispetto dei termni indicati dall'art. 611 cod. proc. pen.; quanto alla dedotta remissione della querela, essendo stata contestata l'aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen., essa non poteva svolgere alcun effetto quale causa di estinzione del reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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