CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 14/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 30/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 642 comma secondo, 476 e 482 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano genericamente la violazione di legge in riferimento agli artt. 420-ter, 484 cod. proc. pen. e 56 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); osservato altresì, che tutte le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura già correttamente scrutinati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di adeguata motivazione sia quanto alla insussistenza di un legittimo impedimento del difensore sia in ordine alla quantificazione della pena (si vedano, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; osservato che valutato il tenore complessivo della memoria di parte civile, dal contenuto del tutto generico, nulla deve essere liquidato per spese in favore della stessa in applicazione del condivisibile principio secondo cui nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, e senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, non qualificabile come revoca tacita, ed essendo la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 3 - , Sentenza n. 27987 del 24/03/2021 G. Rv. 281713 - 01), contributo nella specie non sussistente; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così