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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00605/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castelvetrano avverso il decreto del 26/05/2023 della Corte d'appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani che disponeva procedersi all'esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, già applicata con decreto n. 22/2017 definitivo il 7 marzo 2020 e rimasta sospesa per lo stato di detenzione sofferto dal proposto.

Il profilo prognostico della persistente e attuale pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] — riconosciuto appartenente al mandamento mafioso di Castelvetrano e che in tale veste e come cugino di [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato a questi assistenza e supporto durante la latitanza - è desunto sia dalla tendenziale stabilità del vincolo di militanza mafiosa, della cui recisione non vi è alcuna traccia anche per la duplice qualità rivestita di cugino e uomo di fiducia del capo indiscusso di cui ha curato per lungo tempo la latitanza, sia dal suo persistente interesse al settore degli appalti, del movimento terra e delle energie rinnovabili, di sicuro rilievo per il sodalizio criminale nel territorio di Castelvetrano.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, censurandone la violazione di legge poiché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente verificato la configurabilità del requisito di attualità della pericolosità sociale.

3. Il motivo di ricorso si palesa per un verso generico, siccome meramente ripetitivo delle doglianze mosse con l'atto di appello e già motivatamente disattese da quel giudice, e per altro verso manifestamente infondato.

4. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l'esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, applicata con decreto n. 22/2017 definitivo il 7 marzo 2020, era rimasta sospesa per lo stato di detenzione in cui versava, ha finito di espiare una pesante condanna a ben 12 anni di reclusione per l'acclarata partecipazione al mandamento mafioso di Castelfidardo E per una serie di reati satellite in materia di appalti nel settore dei lavori di movimento terra, fra l'altro avendo garantito a suo cugino [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso di Cosa nostra, assistenza e supporto durante il lungo periodo di latitanza.

Orbene, i giudici della prevenzione, con adeguato apparato argomentativo in fatto, hanno ritenuto che la carcerazione subita non avesse affatto evidenziato comportamenti, neppure impliciti, dimostrativi di una evoluzione della personalità e di una maturata recisione, col decorso del tempo, del vincolo di militanza mafiosa.

E, tenuto conto in concreto dell'accertata disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a proseguire, sulla base dell persistente vincolo associativo e nel medesimo contesto territoriale, l'attività d'impresa nel settore del movimento terra, coerente con gli interessi illeciti della consorteria criminale, ne hanno conseguentemente e logicamente desunto in diritto (cfr., in tema di revoca della misura, Cass., Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947) il giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale ed effettiva pericolosità sociale del proposto.

Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti di merito che, siccome congruamente giustificati con coerente apparato argomentativo e corretti in linea di diritto, non sono affatto sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castelvetrano avverso il decreto del 26/05/2023 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani che disponeva procedersi all'esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, già applicata con decreto n. 22/2017 definitivo il 7 marzo 2020 e rimasta sospesa per lo stato di detenzione sofferto dal proposto. Il profilo prognostico della persistente e attuale pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] — riconosciuto appartenente al mandamento mafioso di Castelvetrano e che in tale veste e come cugino di [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato a questi assistenza e supporto durante la latitanza - è desunto sia dalla tendenziale stabilità del vincolo di militanza mafiosa, della cui recisione non vi è alcuna traccia anche per la duplice qualità rivestita di cugino e uomo di fiducia del capo indiscusso di cui ha curato per lungo tempo la latitanza, sia dal suo persistente interesse al settore degli appalti, del movimento terra e delle energie rinnovabili, di sicuro rilievo per il sodalizio criminale nel territorio di Castelvetrano. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, censurandone la violazione di legge poiché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente verificato la configurabilità del requisito di attualità della pericolosità sociale. 3. Il motivo di ricorso si palesa per un verso generico, siccome meramente ripetitivo delle doglianze mosse con l'atto di appello e già motivatamente disattese da quel giudice, e per altro verso manifestamente infondato. 4. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l'esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, applicata con decreto n. 22/2017 definitivo il 7 marzo 2020, era rimasta sospesa per lo stato di detenzione in cui versava, ha finito di espiare una pesante condanna a ben 12 anni di reclusione per l'acclarata partecipazione al mandamento mafioso di Castelfidardo E per una serie di reati satellite in materia di appalti nel settore dei lavori di movimento terra, fra l'altro avendo garantito a suo cugino [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso di Cosa nostra, assistenza e supporto durante il lungo periodo di latitanza. Orbene, i giudici della prevenzione, con adeguato apparato argomentativo in fatto, hanno ritenuto che la carcerazione subita non avesse affatto evidenziato comportamenti, neppure impliciti, dimostrativi di una evoluzione della personalità e di una maturata recisione, col decorso del tempo, del vincolo di militanza mafiosa. E, tenuto conto in concreto dell'accertata disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a proseguire, sulla base dell persistente vincolo associativo e nel medesimo contesto territoriale, l'attività d'impresa nel settore del movimento terra, coerente con gli interessi illeciti della consorteria criminale, ne hanno conseguentemente e logicamente desunto in diritto (cfr., in tema di revoca della misura, Cass., Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947) il giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale ed effettiva pericolosità sociale del proposto. Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti di merito che, siccome congruamente giustificati con coerente apparato argomentativo e corretti in linea di diritto, non sono affatto sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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