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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48655/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il pubblico ministero, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. e a quelli previsti dall'art. 189 cod. str., rispettivamente ai commi 6 e

7. Inoltre, con la medesima sentenza, il giudice di merito ha applicato la pena accessoria della sospensione della patente di guida per due mesi, per il reato di lesioni colpose, e della sospensione della patente di guida per quattro anni in relazione ai delitti di cui al citato articolo 189.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo deduce la violazione di legge per non essere stato applicato il cumulo giuridico previsto dall'art. 198 cod. str. in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente alla condanna per i reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7 cod. str.

Ad avviso dell'esponente si impone una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, che rimedi ad un lapsus calami del legislatore, allineando questa ipotesi a quella delle plurime violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, disciplinata dall'art. 6 legge n. 689/81. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

La questione posta dal ricorrente è stata già compiutamente esplorata dalla giurisprudenza di questa Sezione, con esiti che qui si condividono appieno.

E' stato statuito che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704).

Pertanto, deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni.

Né ciò configura una possibile violazione della carta costituzionale, da superare quanto meno con una interpretazione costituzionalmente conforme.

Mettendo in disparte la circostanza dell'assenza di puntuali riferimenti al parametro costituzionale che dovrebbe sostenere il ventilato sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. , e agevole osservare, come già fatto da questa Sezione, che l'art. 8 della legge n. 689/81, il quale al primo comma sancisce che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo» non è adeguato termine di comparazione.

La norma in questione riguarda, infatti, le sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie ad una sentenza penale di condanna; pertanto, sanzioni che rispondono a funzioni diverse da quelle che il legislatore assegna a quelle che seguono la commissione di reati.

Lo stesso dicasi per la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., che ha funzione di mitigazione del trattamento sanzionatorio, giustificata dalla medesimezza del disegno criminoso.

Pertanto, non ha verosimiglianza il sospetto di irragionevolezza della disciplina concernente le sanzioni amministrative accessorie che qui rilevano.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il pubblico ministero, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. e a quelli previsti dall'art. 189 cod. str., rispettivamente ai commi 6 e 7. Inoltre, con la medesima sentenza, il giudice di merito ha applicato la pena accessoria della sospensione della patente di guida per due mesi, per il reato di lesioni colpose, e della sospensione della patente di guida per quattro anni in relazione ai delitti di cui al citato articolo 189. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo deduce la violazione di legge per non essere stato applicato il cumulo giuridico previsto dall'art. 198 cod. str. in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente alla condanna per i reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7 cod. str. Ad avviso dell'esponente si impone una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, che rimedi ad un lapsus calami del legislatore, allineando questa ipotesi a quella delle plurime violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, disciplinata dall'art. 6 legge n. 689/81. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La questione posta dal ricorrente è stata già compiutamente esplorata dalla giurisprudenza di questa Sezione, con esiti che qui si condividono appieno. E' stato statuito che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704). Pertanto, deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni. Né ciò configura una possibile violazione della carta costituzionale, da superare quanto meno con una interpretazione costituzionalmente conforme. Mettendo in disparte la circostanza dell'assenza di puntuali riferimenti al parametro costituzionale che dovrebbe sostenere il ventilato sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. , e agevole osservare, come già fatto da questa Sezione, che l'art. 8 della legge n. 689/81, il quale al primo comma sancisce che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo» non è adeguato termine di comparazione. La norma in questione riguarda, infatti, le sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie ad una sentenza penale di condanna; pertanto, sanzioni che rispondono a funzioni diverse da quelle che il legislatore assegna a quelle che seguono la commissione di reati. Lo stesso dicasi per la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., che ha funzione di mitigazione del trattamento sanzionatorio, giustificata dalla medesimezza del disegno criminoso. Pertanto, non ha verosimiglianza il sospetto di irragionevolezza della disciplina concernente le sanzioni amministrative accessorie che qui rilevano. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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