CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 05086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Melito di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei suo confronti dal Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex artt. 99, 416-bis, comrni 1, 2, 3, 4, 5 e 8 cod. pen. (capo 1), ex artt. 99, 110, 56 cod. pen.,73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 416-bis.1. cod. pen (capo 4), ex art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo 7), ex artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1965 n. 895 ((:apo 8), ex artt. 61 n. 2, 416-bis. 1., 648 (capo 9), ex artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 897 (capo 10), come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 1, per avere — reiterando le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica — ravvisato gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 416-bis cod. pen. sulla base di una saltuaria vicinanza del ricorrente rispetto a uno soltanto ([OSCURATO:PERSONA]) dei soggetti ritenuti associati al gruppo criminale e in assenza di contenuti di conversazioni intercettate che avvalorino l'ipotesi che egli sia stato un rappresentante di suo padre, ritenuto capo della locale di ‘ndrangheta di Bianco, portandone i messaggi all'esterno del carcere in cui si trovava. Si aggiunge che le conversazioni intercettate non forniscono dati univoci circa la rilevanza dell'intervento del ricorrente nelle vendita del villaggio [OSCURATO:PERSONA] (p. 4-5 del ricorso) o circa un suo accordo con [OSCURATO:PERSONA] per il sostegno elettorale a uno specifico candidato. Si osserva che l'annullamento dell'ordinanza cautelare relativamente ai gravi indizi di colpevolezza a carico del suocero coindagato [OSCURATO:PERSONA] depotenzia, comunque, la rilevanza delle condotte relative al capo 4 in relazione alla partecipazione alla associazione criminale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 4 nel ravvisare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quale intermediario con l'approvvigionatore di droga ([OSCURATO:PERSONA]) sebbene nei confronti di questi non siano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare, in relazione ai capi 4, 8, 9 e 10, la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. peri. nonostante che — per quanto argomentato con il primo motivo di ricorso — non siano ravvisabili a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione alla associazione criminale. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, perché l'ordinanza impugnata ha reiterato gli argomenti contenuti nella ordinanza genetica senza rispondere alla specifica deduzione contenuta nella pagina 16 della memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in infondato. 1.1. Il primo motivo non si confronta con gli specifici contenuti della ordinanza impugnata nei quali si evidenzia che: nella conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, preoccupata per i possibili esiti sanguinosi dei contrasti sorti in relazione alle vicende relative all'acquisto del villaggio [OSCURATO:PERSONA], la donna cercò di convincere il marito a farsi da parte e lasciare che [OSCURATO:PERSONA] (che non era coinvolto nell'affare) provasse a risolvere la questione (p.11); dalle conversazioni intercettate emerge che [OSCURATO:PERSONA] partecipò con [OSCURATO:PERSONA] al piano di sostegno politico a un candidato e le fece anche pensando ai vantaggi per la consorteria e anche ai benefici che avrebbe potuto trarne suo padre detenuto (p. 19); l'attività di messaggero del padre detenuto svolta dal ricorrente rispetto a altri soggetti, il suo coinvolgimento nelle attività illecite connesse agli stupefacenti, e i suoi contatti non soltanto con [OSCURATO:PERSONA] ma anche con altri appartenenti alle cosche o alla criminalità calabrese ([OSCURATO:PERSONA], gli Africoti e i suoi stessi parenti) che chiesero il suo intervento per realizzare i reati descritti nei capi 4, 7,8, 9, 1.0 delle imputazioni provvisorie (p. 43). 1.2. Il secondo motivo di ricorso non riporta ragioni per le quali i giudici non hanno ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] (suocero del ricorrente), in ogni caso non risulta che il ruolo dello stesso si presenti come essenziale allo svolgimento dei traffici illeciti. Nè, per altro verso, evidenzia manifeste illogicità nell'ordinanza impugnata, che ha congruamente considerato le conversazioni intercettate dalle quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si attivarono per reperire almeno 4 chilogrammi di cocaina tramite contatti con i Prossomariti e altri soggetti [p. 23-27], anche se poi l'affare non si concluse. 1.3. Nello stesso terzo motivo di ricorso si riconosce c:he la tesi difensiva sta o cade in relazione alla fondatezza del primo motivo di ricorso, che è stato rigettato, sicché il terzo ne segue l'esito. 1.4. Circa il quarto motivo di ricorso, deve registrarsi che il Tribunale ha motviato le esigenze cautelari considerando il coinvolgimento attivo del ricorrente negli affari della associazione per delinquere, con un ruolo primario anche nella realizzazione di gravi reati-fine (traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazione del nome sul controllo delle armi), così corroborando la doppia presunzione in materia cautelare posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. peri. a giustificazione della applicazione della custodia cautelare in carcere.2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a