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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35312/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16143/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 189 co. 6 C.d.S.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, concernente la pretesa intervenuta prescrizione del reato, risulta essere manifestamente infondato atteso che, essendo stata ritenuta la recidiva reiterata, ancorché considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche, i termini non sono maturati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16143/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 189 co. 6 C.d.S.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, concernente la pretesa intervenuta prescrizione del reato, risulta essere manifestamente infondato atteso che, essendo stata ritenuta la recidiva reiterata, ancorché considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche, i termini non sono maturati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Sentenza Cassazione n. 35312/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris