Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24918/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28990 /20 21 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro HUTCHINSONTUNISIE s.a.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del Piemonten. 2 40 / 03 / 2 1 depositata il 1 6 / 0 4 /20 21 , non notificata ; Oggetto:esportazione -prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava il diniego di rimborso parziale che negava la restituzione dell'iva richiesta in mancanza della relativa prova documentale , dal momento che secondo l' U fficio non era possibile individuare quale merce fosse effettivamente stata movimentata dall'Italia da altro Stato membro essendo parzialmente compilati e quindi privi di specifico riferimento alla fatturadi vendita e al d . d . t . relativo al trasporto alcune delle merci inoggetto; - la CTP accoglieva il ricorso ; - appellava l' U fficio ; - con la pronuncia gravata la CTR subalpina ha confermato la pronuncia impugnata ritenendo accertat a l’esecuzione del trasporto dall’Italia alla Francia, in quanto “ tutti i documenti prodottidalla società ( fattura di vendita ; documento di trasporto firmatodal cedente e dal vettore relativo alla presa in carico della merce e con l'indicazione della destinazione finale della merce in Francia;ordini aperti di acquisto ; attestazione di ricezione dei beni fatturati,rilasciati dal cliente nel 2017 ; contabili bancarie relative all'avvenuto pagamento della merce ) richiamati nella sentenza appellata, integrati dai CMR prodotti così come ricevuti dall'altra impresa….. devono ritenersi satisfattivo della dimost razione della consegna dei beni nello stato europeo di destinazione senza necessitàdi ulteriore allegazione probatoria ”; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato ha un unico motivo di gravame ; resiste con controricorso , illustrato damemoria, la società contribuente ; Consideratoche: - i l solo motivo di ricorso dedotto censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 41 del d.

L. n. 331 del1993 e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per aver e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 il giudice dell'appello erroneamente ritenuto completamente assolto l'onere probatorio gravante in capo al contribuente in ordine alla prova dell'effettiva cessione intracomunitaria della merce;sotto un primo profilo il collegio avrebbe violato le norme ridette ritenendo rilevanti ovvero non necessari i CMR successivamente prodotti e viceversa sufficiente la ulteriore documentazionedepositata in giudizio nonostante la stessa forse perlopiù di origine privata; sotto un secondo profilo , il collegio avrebbe ulteriormente violato le predette disposizioni poiché anziché riconoscere la necessità di acquisire e conservare i CMR daparte della società avrebbe ritenuto - erroneamente - che la loro successiva acquisizione avesse comportato un notevole ingiustificatosforzo della parte; infine il giudice dell'appello n on si sarebbe avveduto della totale genericità dei documenti che non consentivanodi individuare la merce ceduta; - il motivo è inammissibile; - v a ricordato come ancora di recente si è chiarito (Cass.33451/2022) che l’onere di provare l’esistenza dello scamb io intracomunitario (cioè l’effettivo trasferimento del bene nel territoriodi altro Stato membro , in questo caso la Francia ) grava sul contribuente cedente, che emette la fattura e n on applica l’impostanei confronti del cessionario ( d .L. n. 331 del 199 3, art. 50,comma 1), dichiarando che l’operazione non è imponibile ( d .L. n.331 del 1993, art. 46, comma 2); - ciò proprio in ragione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., secondoil quale l’onere di provare la sussistenza dei presupposti difatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga ( Cass. n. 13457/2012 e, in precedenza, Cass. n. 20575/11, Cass. n. 3603/09 e Cass. n. 21956/10).

Quanto al tema delle modalità con le quali il cedente possaoffrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario , che nel presentecaso viene in rilievo, giova rammentare che secondo la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 giurisprudenzaresa dalla Corte di Giustizia dell’Unione , spetta al fornitore di beni provare che sono soddisfatte le condizioni di applicazionela sesta Dir., art. 28 quater, citato comma 1, lett. a), punto A, comprese quelle imposte dagli Stati membri per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni e prevenire ogni possibile frode, evasione fiscale o abuso (v., segnatamente, Corte giust. 7 dicembre 2010, R, punto 46), poi chiarendo che la stessa Dir., art. 22, par. 8, nella versione risultante dall’art. 28 nonies di quest’ultima, riconosce agli Stati membrila facoltà di adottare provvedimenti diretti ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi, purch é , in particolare, non eccedano quanto è necessario per conseguire siffattiobiettivi (v., in tal senso, Corte Giust. 27 settembr e 2007, Collèe,punto 26, e R, cit., punto 45) ; - t ali principi sono stati pienamente ribaditi, anche di recente, da Corte Giust. 27 settembre 2012, causa C – 587/10, [OSCURATO:PERSONA] - Tief - und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch, ove si è nuov amente riconosciuto che gli Stati membrihanno la facoltà di esigere dai fornitori di beni di produrre la prova che l’acquirente è un soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenzadella s pedizione o del trasporto dei beni di cui trattasi, purchéi principi generali del diritto e, in particolare, il requisito di proporzionalità, siano rispettati.

Quanto al contenuto di siffatto onere, questione che risulta qui centrale, è utile ricordare co me questa Corte, evocando le più recenti risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 28 novembre 2007, n. 345/E,Risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E), ha chiarito che mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario deve invece affermarsi il dovere del predetto di impiegare la normale dilige nza richiesta ad un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte (Cass.n. 13457/2012 ) , dovendo questi procurarsi mezzi di prova adeguatialle necessità, capaci se non di dimostrare, quanto meno dinon lasciare dubbi circa l’effettività dell’esportazione e circa la suabuona fede in ordine a tale dato ( Cass. n. 1670/2013 ); - r ecentemente l a stessa Agenzia delle Entrate, su impulso di un cedente che aveva consegnato la merce ad un traportatore, è tornataad occuparsi della questione con la Ris. 25 marzo 2013 n. 19/E-precisandoche i documenti utili al fine di ritenere provat o il trasferimento fuori dal paese in cui si trova il cedente devono comprovare“... che vi è stata la c.d. movimentazione fisica della merce, che deve aver raggiunto un altro Stato membro...”, aggiungendo che gli stessi “...sono idonei a fornire prova della cessione intra comunitaria se conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e aglielenchi Intras tat (Ris. n. 345 del2007).

Tale indirizzo si pone inlinea di continuità con la risalente Risoluzione n. 3451E del 28 novembre2007, ove sì era chiarito che il documento di trasporto CMR può costituire prova idonea semprech é dallo stesso risulti” (...)l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario.”Ciò, peraltro, nella consapevolezza che la concreta individuazione delle condotte che il cedente deve tenere (o astenersidal tenere), perché lo si possa giudicare in buona fede nell’esecuzioneuna cessione intracomunitaria non conclusasi con l’effettivo trasferimento dei beni ceduti nello Stato membro di destinazioneattiene a valutazioni riservate al giudice di merito in quanto inevitabilmente legate alle specifiche caratteristiche di ciascuna vicenda ( Cass. 8132/11 ), ma comunque soggette al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 controllodi logicità e di adeguatezza , in altri termini di correttezza , che la Corte è deputata a svolgere sulla motivazione dell’accertamentodi fatto (...) ; - n el caso di specie la CTR ha qui ritenuto , sia pure con motivazioneessenziale e senza fare riferimento al diritto Unionale , del tutto idonea la documentazione prodotta dal contribuente (inclusii CMR) e quindi valutato, secondo il suo giudizio in fatto ( il cuisindacato esula dalla cognizione di questa Corte), le risultanze probatorie, ritenendo che “tal evidenze processuali risulta incontestato che il trasporto dall'Italia alla Francia dei beni sia avvenutomediante due diversi vettori indicati dal cliente:…” e che “… in conclusione tutti i documenti prodotti dalla società…. richiamati nella sentenza appellata, integrati dai prodotti così comericevuti dall'altra impresa (dei quali peraltro dall'ufficio non è p osto in dubbio l'autenticità ma esclusivamente l'incompleta compilazione) devono ritenersi soddisfatti della dimostrazione dellaconsegna dei beni dello Stato europeo di destinazione, senza necessitàdi ulteriore allegazione probatoria"; sotto questo profi lo, il giudice piemontese si è quindi allineato alle statuizioni della [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo di ricorso, quindi, nel concreto viene a sollecita re la Corte a un riesame del merito della controversia, in particolare a un a rivalutazione del materia le probatorio del quale parte ricorrente intendefornire una valutazione a sé favorevole, in difformità dalle valutazionidi merito alle quali è pervenuta la sentenza gravata; - per tali ragioni il motivo è quindi inammissibile (Cass. Sez.3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022) dal momento che lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in gradodi offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisceespressione della discr ezionalità valutativa del giudice Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S uprema Corte; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28990 /20 21 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro HUTCHINSONTUNISIE s.a.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del Piemonten. 2 40 / 03 / 2 1 depositata il 1 6 / 0 4 /20 21 , non notificata ; Oggetto:esportazione -prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava il diniego di rimborso parziale che negava la restituzione dell'iva richiesta in mancanza della relativa prova documentale , dal momento che secondo l' U fficio non era possibile individuare quale merce fosse effettivamente stata movimentata dall'Italia da altro Stato membro essendo parzialmente compilati e quindi privi di specifico riferimento alla fatturadi vendita e al d . d . t . relativo al trasporto alcune delle merci inoggetto; - la CTP accoglieva il ricorso ; - appellava l' U fficio ; - con la pronuncia gravata la CTR subalpina ha confermato la pronuncia impugnata ritenendo accertat a l’esecuzione del trasporto dall’Italia alla Francia, in quanto “ tutti i documenti prodottidalla società ( fattura di vendita ; documento di trasporto firmatodal cedente e dal vettore relativo alla presa in carico della merce e con l'indicazione della destinazione finale della merce in Francia;ordini aperti di acquisto ; attestazione di ricezione dei beni fatturati,rilasciati dal cliente nel 2017 ; contabili bancarie relative all'avvenuto pagamento della merce ) richiamati nella sentenza appellata, integrati dai CMR prodotti così come ricevuti dall'altra impresa….. devono ritenersi satisfattivo della dimost razione della consegna dei beni nello stato europeo di destinazione senza necessitàdi ulteriore allegazione probatoria ”; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato ha un unico motivo di gravame ; resiste con controricorso , illustrato damemoria, la società contribuente ; Consideratoche: - i l solo motivo di ricorso dedotto censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 41 del d. L. n. 331 del1993 e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per aver e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 il giudice dell'appello erroneamente ritenuto completamente assolto l'onere probatorio gravante in capo al contribuente in ordine alla prova dell'effettiva cessione intracomunitaria della merce;sotto un primo profilo il collegio avrebbe violato le norme ridette ritenendo rilevanti ovvero non necessari i CMR successivamente prodotti e viceversa sufficiente la ulteriore documentazionedepositata in giudizio nonostante la stessa forse perlopiù di origine privata; sotto un secondo profilo , il collegio avrebbe ulteriormente violato le predette disposizioni poiché anziché riconoscere la necessità di acquisire e conservare i CMR daparte della società avrebbe ritenuto - erroneamente - che la loro successiva acquisizione avesse comportato un notevole ingiustificatosforzo della parte; infine il giudice dell'appello n on si sarebbe avveduto della totale genericità dei documenti che non consentivanodi individuare la merce ceduta; - il motivo è inammissibile; - v a ricordato come ancora di recente si è chiarito (Cass.33451/2022) che l’onere di provare l’esistenza dello scamb io intracomunitario (cioè l’effettivo trasferimento del bene nel territoriodi altro Stato membro , in questo caso la Francia ) grava sul contribuente cedente, che emette la fattura e n on applica l’impostanei confronti del cessionario ( d .L. n. 331 del 199 3, art. 50,comma 1), dichiarando che l’operazione non è imponibile ( d .L. n.331 del 1993, art. 46, comma 2); - ciò proprio in ragione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., secondoil quale l’onere di provare la sussistenza dei presupposti difatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga ( Cass. n. 13457/2012 e, in precedenza, Cass. n. 20575/11, Cass. n. 3603/09 e Cass. n. 21956/10). Quanto al tema delle modalità con le quali il cedente possaoffrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario , che nel presentecaso viene in rilievo, giova rammentare che secondo la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 giurisprudenzaresa dalla Corte di Giustizia dell’Unione , spetta al fornitore di beni provare che sono soddisfatte le condizioni di applicazionela sesta Dir., art. 28 quater, citato comma 1, lett. a), punto A, comprese quelle imposte dagli Stati membri per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni e prevenire ogni possibile frode, evasione fiscale o abuso (v., segnatamente, Corte giust. 7 dicembre 2010, R, punto 46), poi chiarendo che la stessa Dir., art. 22, par. 8, nella versione risultante dall’art. 28 nonies di quest’ultima, riconosce agli Stati membrila facoltà di adottare provvedimenti diretti ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi, purch é , in particolare, non eccedano quanto è necessario per conseguire siffattiobiettivi (v., in tal senso, Corte Giust. 27 settembr e 2007, Collèe,punto 26, e R, cit., punto 45) ; - t ali principi sono stati pienamente ribaditi, anche di recente, da Corte Giust. 27 settembre 2012, causa C – 587/10, [OSCURATO:PERSONA] - Tief - und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch, ove si è nuov amente riconosciuto che gli Stati membrihanno la facoltà di esigere dai fornitori di beni di produrre la prova che l’acquirente è un soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenzadella s pedizione o del trasporto dei beni di cui trattasi, purchéi principi generali del diritto e, in particolare, il requisito di proporzionalità, siano rispettati. Quanto al contenuto di siffatto onere, questione che risulta qui centrale, è utile ricordare co me questa Corte, evocando le più recenti risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 28 novembre 2007, n. 345/E,Risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E), ha chiarito che mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario deve invece affermarsi il dovere del predetto di impiegare la normale dilige nza richiesta ad un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte (Cass.n. 13457/2012 ) , dovendo questi procurarsi mezzi di prova adeguatialle necessità, capaci se non di dimostrare, quanto meno dinon lasciare dubbi circa l’effettività dell’esportazione e circa la suabuona fede in ordine a tale dato ( Cass. n. 1670/2013 ); - r ecentemente l a stessa Agenzia delle Entrate, su impulso di un cedente che aveva consegnato la merce ad un traportatore, è tornataad occuparsi della questione con la Ris. 25 marzo 2013 n. 19/E-precisandoche i documenti utili al fine di ritenere provat o il trasferimento fuori dal paese in cui si trova il cedente devono comprovare“... che vi è stata la c.d. movimentazione fisica della merce, che deve aver raggiunto un altro Stato membro...”, aggiungendo che gli stessi “...sono idonei a fornire prova della cessione intra comunitaria se conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e aglielenchi Intras tat (Ris. n. 345 del2007). Tale indirizzo si pone inlinea di continuità con la risalente Risoluzione n. 3451E del 28 novembre2007, ove sì era chiarito che il documento di trasporto CMR può costituire prova idonea semprech é dallo stesso risulti” (...)l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario.”Ciò, peraltro, nella consapevolezza che la concreta individuazione delle condotte che il cedente deve tenere (o astenersidal tenere), perché lo si possa giudicare in buona fede nell’esecuzioneuna cessione intracomunitaria non conclusasi con l’effettivo trasferimento dei beni ceduti nello Stato membro di destinazioneattiene a valutazioni riservate al giudice di merito in quanto inevitabilmente legate alle specifiche caratteristiche di ciascuna vicenda ( Cass. 8132/11 ), ma comunque soggette al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 controllodi logicità e di adeguatezza , in altri termini di correttezza , che la Corte è deputata a svolgere sulla motivazione dell’accertamentodi fatto (...) ; - n el caso di specie la CTR ha qui ritenuto , sia pure con motivazioneessenziale e senza fare riferimento al diritto Unionale , del tutto idonea la documentazione prodotta dal contribuente (inclusii CMR) e quindi valutato, secondo il suo giudizio in fatto ( il cuisindacato esula dalla cognizione di questa Corte), le risultanze probatorie, ritenendo che “tal evidenze processuali risulta incontestato che il trasporto dall'Italia alla Francia dei beni sia avvenutomediante due diversi vettori indicati dal cliente:…” e che “… in conclusione tutti i documenti prodotti dalla società…. richiamati nella sentenza appellata, integrati dai prodotti così comericevuti dall'altra impresa (dei quali peraltro dall'ufficio non è p osto in dubbio l'autenticità ma esclusivamente l'incompleta compilazione) devono ritenersi soddisfatti della dimostrazione dellaconsegna dei beni dello Stato europeo di destinazione, senza necessitàdi ulteriore allegazione probatoria"; sotto questo profi lo, il giudice piemontese si è quindi allineato alle statuizioni della [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo di ricorso, quindi, nel concreto viene a sollecita re la Corte a un riesame del merito della controversia, in particolare a un a rivalutazione del materia le probatorio del quale parte ricorrente intendefornire una valutazione a sé favorevole, in difformità dalle valutazionidi merito alle quali è pervenuta la sentenza gravata; - per tali ragioni il motivo è quindi inammissibile (Cass. Sez.3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022) dal momento che lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in gradodi offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisceespressione della discr ezionalità valutativa del giudice Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S uprema Corte; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 24918/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris