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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00766/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 74 del 2000, lamenta l'erronea applicazione della legge penale per essere stata affermata la sua responsabilità a titolo di dolo eventuale nonostante egli fosse una mera "testa di legno" e fosse quindi estraneo alla gestione societaria effettuata, a sua insaputa, dall'amministratore di fatto, dovendosi peraltro considerare, quanto al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, che i documenti rinvenuti presso l'amministratore di fatto non potevano essere considerati come rinvenuti presso terzi; Considerato che il motivo con cui si contesta il difetto dell'elemento soggettivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830): la sentenza, con non illogica motivazione che non neppure viene specificamente contestata non essendo stato dedotto il relativo vizio, attesta le ragioni della consapevolezza dell'imputato circa la macroscopica illegalità dell'attività di mera "cartiera" svolta dalla società di cui egli, verso compenso, aveva accettato di essere formale amministratore; Considerato che, anche qui in difetto di deduzione del vizio di motivazione, è parimenti manifestamente infondata la doglianza di violazione di legge sulla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, essendo irrilevante l'unica contestazione mossa, vale a dire quella per cui non si sarebbe tenuto conto della documentazione contabile rinvenuta presso l'amministratore di fatto, posto che il reato è stato contestato anche a quest'ultimo sul rilievo - di cui la sentenza dà conto - che soltanto una piccola parte della documentazione, evidentemente inidonea a consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, è stata presso di lui rinvenuta (si parla soltanto di 17 fatture emesse per l'anno 2010 e di 5 per l'anno 2011), avendo peraltro lo stesso imputato ammesso, nell'appello (la sentenza ne dà atto a pag. 90), che molta parte della documentazione contabile concernente i rapporti intrattenuti tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e i clienti era stata rivenuta presso questi ultimi, ciò che certamente non vale ad escludere la sussistenza del reato ascritto (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tossa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della ossa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 74 del 2000, lamenta l'erronea applicazione della legge penale per essere stata affermata la sua responsabilità a titolo di dolo eventuale nonostante egli fosse una mera "testa di legno" e fosse quindi estraneo alla gestione societaria effettuata, a sua insaputa, dall'amministratore di fatto, dovendosi peraltro considerare, quanto al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, che i documenti rinvenuti presso l'amministratore di fatto non potevano essere considerati come rinvenuti presso terzi; Considerato che il motivo con cui si contesta il difetto dell'elemento soggettivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830): la sentenza, con non illogica motivazione che non neppure viene specificamente contestata non essendo stato dedotto il relativo vizio, attesta le ragioni della consapevolezza dell'imputato circa la macroscopica illegalità dell'attività di mera "cartiera" svolta dalla società di cui egli, verso compenso, aveva accettato di essere formale amministratore; Considerato che, anche qui in difetto di deduzione del vizio di motivazione, è parimenti manifestamente infondata la doglianza di violazione di legge sulla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, essendo irrilevante l'unica contestazione mossa, vale a dire quella per cui non si sarebbe tenuto conto della documentazione contabile rinvenuta presso l'amministratore di fatto, posto che il reato è stato contestato anche a quest'ultimo sul rilievo - di cui la sentenza dà conto - che soltanto una piccola parte della documentazione, evidentemente inidonea a consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, è stata presso di lui rinvenuta (si parla soltanto di 17 fatture emesse per l'anno 2010 e di 5 per l'anno 2011), avendo peraltro lo stesso imputato ammesso, nell'appello (la sentenza ne dà atto a pag. 90), che molta parte della documentazione contabile concernente i rapporti intrattenuti tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e i clienti era stata rivenuta presso questi ultimi, ciò che certamente non vale ad escludere la sussistenza del reato ascritto (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tossa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della ossa delle ammende. Così decis
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