CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ru- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 giugno 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo e; ail_ 35b1s ord.pen. del Magistrato di sorveglianza di Novara del 6.05.2019. In motivazione,. il Tribùnale sottolinea che, alla luce del disposto dell'art. 11 ord.pen.., appare corretta la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Novara di escludere che, nel caso di specie, vi sia una inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni di legge o di regolamento, presupposto fondamentale per l'attivazione del rimedio di cui all'art. 35bis Il detenuto, denunciando l'assenza di un medico ortopedico all'interno dell'area sanitaria della [OSCURATO:PERSONA], lamenta la frustrazione di una propria aspettativa di fatto che non può trovare tutela nell'ambito del vigente ordinamento giuridico, prevedendo l'art. 11 ord.pen. soltanto la presenza di un servizio medico generale e un servizio farmaceutico, nonché di uno specialista psichiatra. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CORSO Gioacchino deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 27 e 32 Cost., nonché dell'art. 3 CEDU e per difetto di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. In particolare, pur potendo la carenza di adeguata offerta di servizi sanitari incidere sulla 'umanità' della detenzione, il ricorrente non ha evidenziato in concreto le ricadute del preteso disservizio sul diritto ad ottenere cure adeguate. La particolarità del caso induce a non aggiungere altra statuizione, oltre la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore I P esiden