CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 27917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando la violazione di legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione della forma tentata del delitto. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni in replica, insistendo per l'accoglimento del ricorsi). Il ricorso è inammissibile. Deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. peri. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241. Sotto il diverso profilo dell'entità del danno collegabile al tentativo di furto - come nella fattispecie in esame - questa Corte ha di recente condivisibilmente chiarito che la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato. (Sez. 5 - , Sentenza n. 47144 del 29/11/2022 Ud. (dep. 13/12/2022 ) Rv. 283980 (Conf., Sez. 4, n. 876 del 1988, Rv.180259-01). La Corte di appello ha fatto buon governo dei suindicati principi osservando che la condotta attribuita all'imputato era stata quella di tentare di aprire la portiera dell'auto, che era chiusa a chiave, con una spranga, il cui uso avrebbe comportato un danno al veicolo, incompatibile con l'attenuante in parola. Sul punto può aggiungersi che la considerazione sarebbe stata valida ancora più qualora oggetto del tentativo di furto fosse stata la stessa automobile. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, se pur sintetica, il ricorrente neppure ha formulato doglianze specifiche, limitandosi a ricordare che la speciale tenuità deve aver riguardo al lucro prefigurato o conseguito e all'evento dannoso o pericoloso, senza operare alcun riferimento critico concreto alla giustificazione resa dal Giudice di appello. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.3.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gpegorio CL- CORTE DI CASSAZIONE V SEZI