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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 18797/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31384/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n.2205/2018 depositata il 16/05/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 19/05/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31384/2018 Numero sezionale 2179/2025 Numero di raccolta generale 18797/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.541,00/1205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge _______________, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 31384/2018 Numero sezionale 2179/2025 Numero di raccolta generale 18797/2025 Data pubblicazione 09/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31384/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.2205/2018 depositata il 16/05/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 19/05/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31384/2018 Numero sezionale 2179/2025 Numero di raccolta generale 18797/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.541,00/1205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge _______________, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 31384/2018 Numero sezionale 2179/2025 Numero di raccolta generale 18797/2025 Data pubblicazione 09/07/2025
Decreto Cassazione n. 18797/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris