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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16635/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 21 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e gli ha applicato, in relazione al reato di furto aggravato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Canicattì.

Contestualmente, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria di Caltanissetta, nel cui circondario ha indicato essere stati commessi il reato per cui è stata emesso il titolo cautelare, nonché quello di detenzione illegale di arma comune di sparo, pure oggetto di contestazione.

2. Avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, una volta ricevuti gli atti, chiesto l'applicazione di misure cautelari per i reati di furto aggravato, porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e ricettazione, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale ha sollevato, con ordinanza del 24 febbraio 2022, conflitto negativo di competenza sul postulato della maggiore gravità dei reati commessi in territorio agrigentino.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare non risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

Il conflitto, peraltro, permane in ragione dell'omessa adozione, da parte del giudice che lo ha sollevato, del provvedimento rispetto al quale egli si è dichiarato incompetente (cfr., a contrario, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP Tribunale Velletri, Rv. 278940).

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, che la ha declinata in ragione di una non corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato.

Risulta, invero, dagli atti trasmessi che [OSCURATO:PERSONA] venne fermato, in territorio di Canicattì (AG), mentre procedeva, a bordo della [OSCURATO:PERSONA] rubata poco prima in Serradifalco (CL), che occupava unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale si trovava, tra l'altro, il fucile cal. 12 illecitamente sottratto alla madre della fidanzata di Turco.

L'indagato, alla vista degli agenti, si diede, insieme al complice, alla fuga, venendo però presto raggiunto e tratto in arresto.

Pacifica, allo stato delle investigazioni, la stretta connessione delle condotte sopra descritte, in quanto verosimilmente strumentali alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio, l'individuazione del giudice competente deve essere compiuta in ossequio alla previsione dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. e, quindi, tenendo conto del reato di maggiore gravità.

Nel caso di specie, le circostanze in cui la condotta criminosa è stata accertata — e, in particolare, la collocazione del fucile sulla vettura occupata da Piombino, che procedeva lungo un'arteria pubblica — inducono a ritenere corretta la qualificazione del fatto in termini di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (in esso eventualmente assorbita quella di detenzione, non oggetto di autonoma contestazione), reato commesso in area di competenza dell'autorità giudiziaria di Agrigento e sanzionato con pena detentiva massima di sei anni ed otto mesi di reclusione, più elevata rispetto a quella, di sei anni di reclusione, del furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. (in ordine alla rilevanza, ai fini considerati, del massimo edittale, cfr. Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Marvelli, Rv. 282681; Sez. 1, n. 503 del 09/03/1973, Giacalone, Rv. 124670).

Più grave del furto è, del resto, la ricettazione (reato punito con pena detentiva massima di otto anni di reclusione) dell'arma, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento assume, con argomento non irragionevole né smentito da contrarie emergenze istruttorie (e confermato, anzi dalle spontanee dichiarazioni rese da Piombino il 18 febbraio 2022) essere avvenuta in Canicattì.

3. In conclusione, va stabilita la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, al quale vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 21 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e gli ha applicato, in relazione al reato di furto aggravato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Canicattì. Contestualmente, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria di Caltanissetta, nel cui circondario ha indicato essere stati commessi il reato per cui è stata emesso il titolo cautelare, nonché quello di detenzione illegale di arma comune di sparo, pure oggetto di contestazione. 2. Avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, una volta ricevuti gli atti, chiesto l'applicazione di misure cautelari per i reati di furto aggravato, porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e ricettazione, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale ha sollevato, con ordinanza del 24 febbraio 2022, conflitto negativo di competenza sul postulato della maggiore gravità dei reati commessi in territorio agrigentino. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'Il aprile 2022, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare non risolvibile senza l'intervento di questa Corte. Il conflitto, peraltro, permane in ragione dell'omessa adozione, da parte del giudice che lo ha sollevato, del provvedimento rispetto al quale egli si è dichiarato incompetente (cfr., a contrario, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP Tribunale Velletri, Rv. 278940). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, che la ha declinata in ragione di una non corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato. Risulta, invero, dagli atti trasmessi che [OSCURATO:PERSONA] venne fermato, in territorio di Canicattì (AG), mentre procedeva, a bordo della [OSCURATO:PERSONA] rubata poco prima in Serradifalco (CL), che occupava unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale si trovava, tra l'altro, il fucile cal. 12 illecitamente sottratto alla madre della fidanzata di Turco. L'indagato, alla vista degli agenti, si diede, insieme al complice, alla fuga, venendo però presto raggiunto e tratto in arresto. Pacifica, allo stato delle investigazioni, la stretta connessione delle condotte sopra descritte, in quanto verosimilmente strumentali alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio, l'individuazione del giudice competente deve essere compiuta in ossequio alla previsione dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. e, quindi, tenendo conto del reato di maggiore gravità. Nel caso di specie, le circostanze in cui la condotta criminosa è stata accertata — e, in particolare, la collocazione del fucile sulla vettura occupata da Piombino, che procedeva lungo un'arteria pubblica — inducono a ritenere corretta la qualificazione del fatto in termini di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (in esso eventualmente assorbita quella di detenzione, non oggetto di autonoma contestazione), reato commesso in area di competenza dell'autorità giudiziaria di Agrigento e sanzionato con pena detentiva massima di sei anni ed otto mesi di reclusione, più elevata rispetto a quella, di sei anni di reclusione, del furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. (in ordine alla rilevanza, ai fini considerati, del massimo edittale, cfr. Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Marvelli, Rv. 282681; Sez. 1, n. 503 del 09/03/1973, Giacalone, Rv. 124670). Più grave del furto è, del resto, la ricettazione (reato punito con pena detentiva massima di otto anni di reclusione) dell'arma, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento assume, con argomento non irragionevole né smentito da contrarie emergenze istruttorie (e confermato, anzi dalle spontanee dichiarazioni rese da Piombino il 18 febbraio 2022) essere avvenuta in Canicattì. 3. In conclusione, va stabilita la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, al quale vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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