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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45753/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro mille di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 7 maggio 2016.

2. Propone ricorso per cassazione Madio, tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione in punto di diniego dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che tale decisione non poteva risultare giustificata dai meri riferimenti nella sentenza impugnata ad un atteggiamento sospetto tenuto nel corso della perquisizione subita e ai precedenti penali.

3. Le doglianze mosse risultano inammissibili, in quanto non si confrontano con l'effettivo contenuto dell'intera motivazione di merito che ha correttamente considerato, in senso ostativo al riconoscimento della non punibilità di cui sopra, anche i precedenti penali connotati dalla stessa indole specificatamente indicati a pagina 3 della sentenza, che rappresentano perfettamente l'abitualità della condotta, quale presupposto in sé idoneo a giustificare la decisione adottata.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, delle somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o Binenti L [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] „

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro mille di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 7 maggio 2016. 2. Propone ricorso per cassazione Madio, tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione in punto di diniego dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che tale decisione non poteva risultare giustificata dai meri riferimenti nella sentenza impugnata ad un atteggiamento sospetto tenuto nel corso della perquisizione subita e ai precedenti penali. 3. Le doglianze mosse risultano inammissibili, in quanto non si confrontano con l'effettivo contenuto dell'intera motivazione di merito che ha correttamente considerato, in senso ostativo al riconoscimento della non punibilità di cui sopra, anche i precedenti penali connotati dalla stessa indole specificatamente indicati a pagina 3 della sentenza, che rappresentano perfettamente l'abitualità della condotta, quale presupposto in sé idoneo a giustificare la decisione adottata. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, delle somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o Binenti L [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] „
Sentenza Cassazione n. 45753/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris