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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31796/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 19 marzo 2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza del 15 ottobre 2020, ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputat9, con la quale il Tribunale di Torino 1'8 ottobre 2018, all'esito di giúdizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte tenuto conto della modestissima quantità e qualità della sostanza ceduta.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente contesta in modo generico il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sinclacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle particolari caratteristiche dell'azione e sui precedenti specifici gravanti sull'imputato, che impediscono di ritenere la stessa occasionale e improvvisata (pagina 3 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2(100), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 19 marzo 2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza del 15 ottobre 2020, ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputat9, con la quale il Tribunale di Torino 1'8 ottobre 2018, all'esito di giúdizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte tenuto conto della modestissima quantità e qualità della sostanza ceduta. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta in modo generico il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sinclacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle particolari caratteristiche dell'azione e sui precedenti specifici gravanti sull'imputato, che impediscono di ritenere la stessa occasionale e improvvisata (pagina 3 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2(100), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris