CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 13 maggio 2022, la Corte di appello di Roma ha in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma in composizione monocratica del 12 marzo 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato non doversi procedere con rideterminazione della pena a seguito dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione con riferimento alla comune contestazione associativa di cui al capo A) e al reato di tentato furto e a plurimi reati di falso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (QQ,RR,SS;TT), confermando nel resto. L'accusa attiene alla commissione di plurimi furti pluriaggravati, in concorso con altri per i quali si è proceduto separatamente, di somme di danaro prelevate da sportelli bancomat ATM di numerosi istituti di credito realizzati attraverso:- il preliminare ritiro di una somma esigua con l'uso di una carta prepagata; - l'inserimento nello sportello erogatore di una forchetta di forma ricurva; - l'attesa che un ignaro cliente tentasse di effettuare un prelievo senza l'erogazione del danaro; - il ritiro del danaro in precedenza non erogato (cd. "cash trapping"). 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguenti motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dai difensori di fiducia. 2.1.1 Con il primo motivo denunzia la violazione di legge con riferimento all'omessa notifica al secondo difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano essere stati nominati quali difensori di fiducia del ricorrente sin dai primi atti del procedimento e mai revocati. Ciò nonostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo mai nominato; all'udienza del 25 giugno 2021, inoltre, in luogo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è risultato indicato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli mai nominato dall'imputato. Trattasi ad avviso della difesa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 comma primo lett. C) e 179 cod. proc. pen. a nulla rilevando l'indicazione di un altro difensore e la presenza di un sostituto in udienza. 2.1.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della cd. minorata difesa di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. Evidenziando che siffatto motivo era già stato proposto con l'atto di appello e rinviando alle argomentazioni ivi esposte, il ricorrente, richiamando la pronunzia delle Sezioni Un., Cardellini, n.40275 del 15 luglio 2021 ribadisce che la Corte di Appello ha omesso di motivare sulla sussistenza di siffatta circostanza aggravante, valorizzando l'orario in cui i furti erano perpetrati e cioè orari notturni o comunque i giorni del fine settimana di chiusura degli sportelli bancari. Non è in alcun modo però dimostrato che di notte o in orario di chiusura dello sportello la condotta risulti facilitata, dal momento che comunque tutto avveniva mentre le telecamere poste all'ingresso dell'area Bancomat riprendevano l'accaduto. La Corte territoriale omette di considerare che la pronunzia delle Sezioni unite richiede la verifica in concreto della idoneità delle circostanze di tempo e di luogo a favorire la commissione del reato. 2.1.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.A fronte di specifica censura contenuta nell'atto di appello, la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche dell'imputato, giovane incensurato, privo di qualsivoglia carico pendente o segnalazione di polizia. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1 Con il primo motivo denunzia vizio di motivazione con riferimento alla valenza probatoria dell'aggancio alle celle telefoniche degli apparecchi cellulari degli imputati durante le conversazioni. La sentenza impugnata, a fronte della specifica censura contenuta nell'atto di appello, non ha spiegato la valenza probatoria riconosciuta ai fini dell'accertamento della penale responsabilità in relazione alle condotte di cui ai capi (b, c, e, I. q, r, 00) dell'aggancio delle celle telefoniche dell'apparecchio cellulare del ricorrente per dimostrare che il possessore dell'utenza abbia commesso il reato. Si tratta di un elemento indiziario che non ha ricevuto alcun conforto o riscontro, non potendosi valutare tali i contatti telefonici tra i vari coimputati e la concomitanza degli episodi contestati. 2.2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della cd. minorata difesa di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. La doglianza è sovrapponibile al secondo motivo del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.3 Con il terzo motivo denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dagli atti processuali, presi in visione dal collegio trattandosi di dedotto error in procedendo, risulta che: -il decreto di citazione è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato; - l'omessa notifica al codifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai costituito oggetto di eccezione nel corso del processo. Al riguardo va osservato che l'omessa notifica al codifensore genera una nullità a regime intermedio che va eccepita in udienza dal difensore presente (Sez. 3 3, n. 38021 del 12/06/2013, Rv. 256980; Sez. 5, n. 35907 del 23 ottobre 2020, non mass.). In difetto di tempestiva eccezione da parte del difensore presente, dunque, la assenta nullità deve ritenersi sanata. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la pronunzia delle Sezioni Unite "Cardellini", la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta " minorata difesa", fermo restando che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (S. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095). In particolare, l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne ha concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). 2.1.Con riferimento specifico al "tempo di notte", che è la circostanza di fatto oggetto del presente ricorso unitamente a quella della commissione dei fatti in giorni festivi, come per ogni altra circostanza fattuale valorizzabile — anche da sola - ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., si pone in primis il problema di stabilire se esso sia di per sé idoneo in astratto ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" dalla commissione di reati, oppure no. Secondo la pronuncia delle Sezioni unite il "tempo di notte" costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza, riconosciute come tali e generalmente accettate, più volte accreditate dal legislatore: - cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab externo); - le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie; terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo; - la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;- la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Precisa la Corte, tuttavia, che accanto alla circostanza notte «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto. di ostacolo: a tal fine la giurisprudenza ha sinora valorizzato essenzialmente la predisposizione di un sistema di vigilanza privata e/o di un sistema di video sorveglianza. Occorre, infine, verificare che il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo. Detta verifica soggettiva ben può essere limitata alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità: come chiarito da autorevole dottrina, «la contingenza favorevole deve non solo oggettivamente sussistere, ma essere conosciuta dall'agente, che solo così ne può "profittare"». 2.2. La motivazione della sentenza impugnata ha fatto buon governo delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni unite e dell'interpretazione ivi fornita della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. avendo evidenziato: -l'inidoneità dell'impianto di videosorveglianza a ostacolare la pubblica e privata difesa; -l'approfittamento delle circostanze di tempo, vale a dire dell'orario, in quanto realizzati quando le filiali o agenzie erano chiuse (e anche nei fine settimana), per evitare che gli addetti all'istituto potessero avvedersi nell'immediatezza degli illeciti prelievi e che i titolari dei conti correnti potessero bloccare il prelievo illecito. 3. Il terzo motivo risulta generico nonché manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto, ha correttamente motivato il diniego in ragione della gravità della condotta (reiterazione della condotta, numero di furti pluriaggravati; numero dei concorrenti e modalità dell'azione); né sono stati evidenziati elementi specifici e favorevoli volti a giustificare la concessione delle invocate circostanze, se non l'incensuratezza del ricorrente. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4. Occorre preliminarmente osservare che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché intempestivo. In particolare, la Corte di appello ha rispettato il termine di 90 giorni per il deposito della sentenza, termini che scadevano il 14 agosto 2022. I termini per impugnare pari a giorni 90, dunque, decorrevano del 10 settembre e scadevano il 15 ottobre 2022. Il ricorso è stato depositato in data 24 ottobre 2022, oltre i termini suindicati. 4.1. Il ricorso risulta altresì inammissibile in quanto i motivi sono generici nonché manifestamente infondati. 4.1.1. Il primo motivo è generico nella parte in cui non indica, con riferimento ai singoli episodi contestati, in che modo la valutazione delle risultanze probatorie relative all'aggancio delle , celle telefoniche abbia inciso sulla affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Inoltre non si confronta con la sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici, ha fondato la penale responsabilità del ricorrente in relazione ai singoli episodi contestati riscontrando l'elemento indiziario dell'aggancio alle celle telefoniche con altri elementi di prova a partire dall'episodio contestato (Capo D) in cui l'imputato è stato ripreso e riconosciuto dal sistema di videosorveglianza che lo riprendeva mentre utilizzava la carta prepagata del coimputato. La censura sulla valutazione del compendio probatorio non evidenzia effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la svalutazione di altri. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Trattasi di motivo sovrapponibile al secondo motivo del coimputato; si rinvia pertanto alle motivazioni contenute nel relativo paragrafo. 4.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. Nella specie, il motivo di ricorso non allega gli elementi positivi posti a... fondamento dell'istanza che la corte territoriale avrebbe immotivatamente disatteso. 5.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag