CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15/06/2022 con la quale il Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena concordata con il pubblico ministero per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (fatto di lieve entità) e di falsa attestazione sull'identità. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto erroneamente è stata ritenuta più grave la pena di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo di quella comminata dall'art. 495 cod. pen., con conseguente erronea applicazione anche della pena pecuniaria. Il ricorso è inammissibile, non versandosi in ipotesi di penale illegale, che, come ribadito di recente dalle Sezioni unite, è configurabile «non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, [...] ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689); ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso di specie, censurando il ricorso mere erronee applicazioni dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre la pena pecuniaria di cui si lamenta l'applicazione non è certo più grave di quella detentiva. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C