CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 17408/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il reclamo av 2eori il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di /4 Spoleto in data di rigetto di istanza generica, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza che, a seguito di udienza nel contraddit ori delle parti, lo ha trasmesso a questa -1 6 Corte con provvedimento in data dando avviso alle parti medesime; Rilevato che il detenuto chiedeva l'intervento del Magistrato di sorveglianza contro il divieto oppostogli dall'amministrazione penitenziaria ad autorizzargli l'acquisto di un pelapatate; che il magistrato di sorveglianza, iscritto il procedimento come istanza generica, a seguito di istruttoria lo rigettava con provvedimento de plano; escludendo che si vedesse in materia di tutela di diritti soggettivi, concludeva che il divieto fosse motivato da condivisibili ragioni di sicurezza; Ritenuto che, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 ord. pen., poiché la materia in esso trattata non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, il reclamante può dolersi di tale qualificazione con rituale ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione; che l'impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] ove è ristretto. che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'ad. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così