CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 19173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31598/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 994/2018 depositata il11/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] veniva respinto l’appello proposto dalla AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza n.77/1/15 ed avente ad oggetto l’avviso di accertamento e l’irrogazione di sanzioni per l’anno di imposta 2010, emessi nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].. Veniva quindi confermata la sentenza impugnata sul presupposto dell’illegittima inclusione del valore dei servizi resi dalla società tedesca Puma AG alla contribuente nel prezzo di acquisto delle merci importate e disatteso l’appello che prospettava l’erronea applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa in materia di valore in dogana per erronea ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra contribuente, commissionaria dell’acquisto (Puma AG) ed i fornitori esteri, anche alla luce della rilevante disciplina del [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della CTR ha propostoricorso l’Agenzia affidato a due motivi, cui la contribuente ha replicatocon controricorso. La società controricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 7.4.2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con ordinanza interlocutoria n. 20041/2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata telematicamente istanza congiunta delle parti in cui si dà atto che l’Agenzia delle dogane ha accettato la richiesta di definizione agevolata di Puma Italia e dei coobbligati, che nel corso del giudizio la Società ha corrisposto integralmente gli importi di cui agli avvisi di rettifica collegati alle sanzioni, oltre interessi; che i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative indicati in epigrafe sono stati oggetto di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex articolo 1, commi da 186 a 203, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Congiuntamente, quindi, le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi «dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, comma 1 e 48, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,». Ricorrono i presupposti per l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere: non solo la contribuente ha definito le sanzioni ma ha anche pagato integralmente i restanti importi di cui agli atti impugnati. Vista l’istanza congiunta, le spese devono essere compensate. P.Q.M. dichiara l’estinzi