CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 02945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2647-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via XX Settembre, n. 1; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1859/2021 della Corte d'appello di Milano, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Con domanda di arbitrato depositata il 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio innanzi alla Camera Arbitrale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] (breviter VTC), deducendo la violazione, da parte della società convenuta, dell’accordo di opzione put concluso inter partes in data 29 novembre 2011, conseguentemente chiedendo che la convenuta venisse condannata al pagamento del prezzo delle quote nella titolarità della Todini. 2. In particolare, l’accordo di opzione ( [OSCURATO:PERSONA]) prevedeva in capo alla Todini la facoltà di esercitare, non prima del 28 luglio 2014 e non oltre il quinto anniversario della stipula dell’accordo, un’opzione di vendita delle quote da lei detenute nella società di diritto statunitense [OSCURATO:PERSONA] LLC, a condizione che il ritorno sull’investimento effettuato non avesse superato il 13,5% su base annua, con obbligo da parte della VTC di acquistare tali quote ad un prezzo da definirsi, in concreto, in base ad una formula matematica contenuta nella clausola 2.4.1 del patto di opzione. 3.A sostegno della domanda, la Todini esponeva di aver dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di opzionema che tuttavia, VTC si era rifiutata di corrispondere il prezzo convenuto, contestando l’interpretazione fornita della formula matematica contenuta nell’accordo. 4. Con lodo dell’11 giugno 2019, il collegio arbitrale investito del contenzioso fra le parti in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 5 del [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la pretesa della Todini, condannando per l’effetto la società VTC al pagamento di USD 1.758.041,10, corrispondente al conferimento apportato dalla Todini a [OSCURATO:PERSONA] LLC, oltre agli interessi così come previsti dall’interpretazione complessiva del Put option agreement. 4. 1. In particolare, tra le due possibili interpretazioni della formula indicata nel contratto circa la modalità di calcolo del prezzo dell’opzione, il Collegio arbitrale ha ritenuto preferibile quella proposta dalla Todini, in virtù della quale il prezzo che la società concedente avrebbe dovuto corrispondere alla socia opzionarla sarebbe stato pari all’investimento iniziale, maggiorato di eventuali contribuzioni successive corrisposte a beneficio della società, detratti eventuali dividendi già distribuiti, fermo il riconoscimento di un interesse pari al tasso stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] incrementatodel 2.5%. 4. 2. Al riguardo, invero, il Collegio ha richiamato:a) il tenore delle trattative intercorse tra i consulenti incaricati dalle parti; b) l’irragionevole sproporzione del prezzo dell’opzione calcolato secondo i criteri prospettati d a lla convenuta, rispetto alla finalità pratica perseguita dalle parti; c) la compatibilità delle altre clausole del contratto con l’interpretazione sostenuta dalla Todini. 4. 3. Gli arbitri hanno altresì ritenuto lecito il contratto stipulato tra le parti, escludendo che lo stesso integrasse un’ipotesi di patto leonino, vietato dall’art. 2265 cod. civ.. Ciò in quanto vi era stato un non trascurabile periodo di tempo in cui la Todini era stata esposta al rischio di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] LLM. In punto di meritevolezza degli interessi integranti la causa concreta dell’accordo de quo , il Collegio arbitrale ha osservato che il contratto di opzione è riconosciuto e disciplinato dal diritto italiano e che, dunque, una valutazione inerente agli interessi tutelati sarebbe potuta venire in rilievo soltanto nello specifico caso della sussistenza dei presupposti del patto leonino, nella specie esclusa. 5. La VTC ha impugnato il lodo al fine di sentirne dichiarare la nullità per violazione di norme di diritto, per omessa pronuncia su eccezione di parte e per carenza di motivazione, in relazione agli artt. 829 terzo e primo comma, nn. 5 e 12 cod. proc. civ.. 5. 1. Secondo la tesi dell’impugnante, il Collegio arbitrale aveva erroneamente applicato le norme sull’interpretazione del contratto, là dove aveva ritenuto che il prezzo dell’opzione corrispondesse al capitale inizialmente investito dalla Tondini oltre agli interessi maturati su di esso, invece che attenersi alla lettera della formula matematica contenuta nella clausola 2.4.1., la quale prevedeva la corresponsione dei soli interessi su detto importo. A giudizio della società, gli arbitri avevano altresì violato l’art. 2697 cod. civ., in quanto sarebbe stato onere della Todini dimostrare che il dato letterale dell’accordo non corrispondeva a quanto effettivamente pattuito tra le parti. Da ultimo, si lamentava l’omessa pronuncia con riguardo al giudizio di meritevolezza della causa concreta del contratto. 6. Con sentenza n. 1859/2021, resa pubblica mediante depositoin cancelleria in data 14 giugno 2021, l’adita Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto. 6. 1. La corte milanese ha osservato che le censure svolte dalla società impugnante, pur formalmente tese a denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, erano volte in concreto a ottenere una diversa valutazione del merito della controversia, preclusa in sede di impugnazione di lodo arbitrale. Inoltre, ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’omessa pronuncia in punto di meritevolezza degli interessi coinvolti nel contratto de quo, posto che l’arbitro ne aveva espressamente affermato la liceità, escludendo che si trattasse di un’ipotesi di patto leonino. 7. VTC ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, con atto notificato in data 13 gennaio 2022, sulla base di sette motivi. 8.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. considerato che 9. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art.1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione meramente apparente o comunque illogica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) si deduce che la Corte d’appello avrebbe avallato un’interpretazione del patto di opzione difforme da quella risultante dal testo del contratto, fondando il proprio convincimento sul contegno tenuto dai consulenti delle parti in fase di trattativa e tralasciando di motivare adeguatamente le ragioni per le quali aveva inteso avvalersi di criteri ermeneutici diversi da quello letterale. 10. Il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art.1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) lamenta l’erroneità della decisione impugnata per aver interpretato l’accordo omettendo di considerare il significato che si ricaverebbe dalla lettera della clausola controversa, anche alla luce del complesso delle disposizioni contrattuali. 11. Con il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art.1368 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa o comunque apparente o illogica motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) si eccepisce che la pronuncia impugnata avrebbe considerato arbitrariamente illogica e sproporzionata la corresponsione quale prezzo dell’opzione del solo ammontare degli interessi sulla somma investita, senza considerare che il ricorso alla prassi commerciale del luogo ove il contratto è stato concluso sarebbe possibile solo in caso di ambiguità del testo contrattuale. 12. Il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3) denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alla violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio circa il metodo di determinazione del prezzo dell’opzione. 13. Il quinto motivo (violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 829 cod. proc. civ. e 1322 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) invoca la nullità della decisione impugnata per avere omesso ogni giudizio di meritevolezza degli interessi coinvolti nell’operazione dequo. 14. Con il sesto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt.1344 e 2265 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) si denuncia che la corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che il rischio del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] a cui sarebbe stata esposta la Todini, idoneo ad escluderne la qualificazione quale patto leonino, sarebbe stato solo virtuale e non concreto. 15. Il settimo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) assume la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo qualificato le doglianze dell’impugnante come se implicassero un riesame del merito della controversia, laddove la società appellante si sarebbe limitata ad invocare una verifica della corretta applicazione delle regole di diritto al caso concreto. A giudizio della società ricorrente, la corte d’appello si sarebbe del tutto sottratta al dovere di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, limitandosi a rendere una motivazione di stile meramente apparente. 16. Ciò posto il collegio dà atto che risulta depositato atto di rinuncia al ricorso principale da parte della società VTC ed atto contenente dichiarazione di accettazione della rinuncia a firma della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., va dichiara ta l’estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese di lite. 17. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 25485/201. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del