Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 06386/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 25758/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,e Prefettura di Campobasso, in persona del Prefetto pro tempore; intimaticon atto di costituzione avverso la sentenza n. 342/2024 del Giudice di pace di Campobasso , pubblicata il 19/11/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 / 11 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e i documenti del procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Campobasso, con la decisione indicata in epigrafe, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , cittadin a del la Moldavia, contro il decreto di espulsione amministrativa, emesso e notificato in data 25/09/2024.

In particolare, il Giudice ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla dedotta mancanza di una valida certificazione di conformità della copia analogica notificata all’originale del decreto di espulsione , evidenziando quanto segue: «Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato reca il timbro di congiunzione della Prefettura di Campobasso; risulta la firma per ricevuta della destinataria dell’atto ed il timbro e la firma dell’ufficiale di polizia notificante che ha apposto nella relata di notifica nuovamente il timbro della Prefettura di Campobasso contestualmente attestando la conformità dell’atto notificato all’originale dello stesso.

Da qui, il rigetto del ricorso in quanto infondato».

La cittadina stranier a ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, affidato a due motivi.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione,al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedott a la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione a lla descrizione della relata di notifica del provvedimento impugnato, con travisamento della prova, poiché, ad opinione della ricorrente, il decreto di espulsione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, recava i timbridella Questura, e non della Prefettura , e n ella relata di notifica non era attestata “la conformità dell’atto notificato all’originale dello stesso”, leggendosi soltanto che l’atto era stato “consegnato in originale ovvero eventualmente in copia conforme all'unico originale di cui la cittadina ha preso visione previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale”, aggiungendo che dall’esame del verbale di notifica della Questura di Campobasso –redatto su foglio a parte materialmente unito al decreto di espulsione – non era possibile evincere se il decreto di espulsione consegnato al ricorrente fosse un originale oppure una copia conforme all’originale cartaceo ovvero telematico. 1.1.Il motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo quando all'espellendo ne viene consegnata una mera copia, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale (Cass.13304/2014; nello stesso senso Cass. 17960/2004, Cass. 17572/2010, Cass. 24119/2019; v. anche Cass. 21165/2025).

La nullità è determinata dal difetto della necessaria formalità di comunicazione e deriva dal fatto che il decreto prefettizio viene comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale,piuttosto che in originale o in copia attestata conforme all'originale apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le due modalità, seppur alternative (originale o copia attestata conforme), integrano entrambe il requisito di forma prescritto, sicché rimane irrilevante accertare, in sede di impugnazione del decreto di espulsione, se la consegna siaavvenuta tramite la materiale rimessa di uno dei più originali già predisposti dell'atto di espulsione o di una copia del medesimo, certificata conforme all'originale dal pubblico ufficiale notificante.

Questa Corte ha, inoltre, precisato che la conformità all'originale non deve essere necessariamente attestata dal Prefetto, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928/2019e Cass.9783/2025).

Nella specie, la ricorrente ha sinteticamente descritto alcunedifferenze riscontrate tra quanto risultante dell’esame del decreto di espulsione e quanto riportato dal Giudice di pace, ma non ha illustrato le ragioni della decisività di tali discordanze, ai fini dell’esclusione di una valid a certificazione di conformità, di cui non ha dedotto neppure la necessità, tenuto conto che ha allegato di non essere in grado di comprendere se il decreto notificato siauno dei possibili plurimi originali o una copia.

La doglianza si rivela, pertanto, estremamente generica e, come tale, inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Giudice di pace del tutto omesso di considerare la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento di espulsione , fino alla conclusione dei procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di protezione internazionale, effettuata successivamente alla notifica del decreto di espulsione. 2.1.Il motivo è inammissibile.

L’impugnazione del decreto di espulsione è stata respinta, come dedotto dalla ricorrente, e risultante dagli atti, sicché la richiesta di sospensione della sua efficacia deve ritenersi inequivocamente rigettata.

Com’è noto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza(Cass., n. 25710/2024; Cass., n. 12131/2023).

Nel caso di specie la richiesta di sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione è per sua stessa natura una domanda volta ad anticipare gli effetti dell’accoglimento dell’opposizione, che, nella specie, non vi è stata, sicché il rigetto nel merito del ricorso reca implicito il respingimento anche della domanda di sospensione. 3.Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata non essendosi gli intimati difesicon controricorso. 5.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 25758/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,e Prefettura di Campobasso, in persona del Prefetto pro tempore; intimaticon atto di costituzione avverso la sentenza n. 342/2024 del Giudice di pace di Campobasso , pubblicata il 19/11/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 / 11 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e i documenti del procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Campobasso, con la decisione indicata in epigrafe, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , cittadin a del la Moldavia, contro il decreto di espulsione amministrativa, emesso e notificato in data 25/09/2024. In particolare, il Giudice ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla dedotta mancanza di una valida certificazione di conformità della copia analogica notificata all’originale del decreto di espulsione , evidenziando quanto segue: «Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato reca il timbro di congiunzione della Prefettura di Campobasso; risulta la firma per ricevuta della destinataria dell’atto ed il timbro e la firma dell’ufficiale di polizia notificante che ha apposto nella relata di notifica nuovamente il timbro della Prefettura di Campobasso contestualmente attestando la conformità dell’atto notificato all’originale dello stesso. Da qui, il rigetto del ricorso in quanto infondato». La cittadina stranier a ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, affidato a due motivi. Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione,al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedott a la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione a lla descrizione della relata di notifica del provvedimento impugnato, con travisamento della prova, poiché, ad opinione della ricorrente, il decreto di espulsione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, recava i timbridella Questura, e non della Prefettura , e n ella relata di notifica non era attestata “la conformità dell’atto notificato all’originale dello stesso”, leggendosi soltanto che l’atto era stato “consegnato in originale ovvero eventualmente in copia conforme all'unico originale di cui la cittadina ha preso visione previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale”, aggiungendo che dall’esame del verbale di notifica della Questura di Campobasso –redatto su foglio a parte materialmente unito al decreto di espulsione – non era possibile evincere se il decreto di espulsione consegnato al ricorrente fosse un originale oppure una copia conforme all’originale cartaceo ovvero telematico. 1.1.Il motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo quando all'espellendo ne viene consegnata una mera copia, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale (Cass.13304/2014; nello stesso senso Cass. 17960/2004, Cass. 17572/2010, Cass. 24119/2019; v. anche Cass. 21165/2025). La nullità è determinata dal difetto della necessaria formalità di comunicazione e deriva dal fatto che il decreto prefettizio viene comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale,piuttosto che in originale o in copia attestata conforme all'originale apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le due modalità, seppur alternative (originale o copia attestata conforme), integrano entrambe il requisito di forma prescritto, sicché rimane irrilevante accertare, in sede di impugnazione del decreto di espulsione, se la consegna siaavvenuta tramite la materiale rimessa di uno dei più originali già predisposti dell'atto di espulsione o di una copia del medesimo, certificata conforme all'originale dal pubblico ufficiale notificante. Questa Corte ha, inoltre, precisato che la conformità all'originale non deve essere necessariamente attestata dal Prefetto, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928/2019e Cass.9783/2025). Nella specie, la ricorrente ha sinteticamente descritto alcunedifferenze riscontrate tra quanto risultante dell’esame del decreto di espulsione e quanto riportato dal Giudice di pace, ma non ha illustrato le ragioni della decisività di tali discordanze, ai fini dell’esclusione di una valid a certificazione di conformità, di cui non ha dedotto neppure la necessità, tenuto conto che ha allegato di non essere in grado di comprendere se il decreto notificato siauno dei possibili plurimi originali o una copia. La doglianza si rivela, pertanto, estremamente generica e, come tale, inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Giudice di pace del tutto omesso di considerare la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento di espulsione , fino alla conclusione dei procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di protezione internazionale, effettuata successivamente alla notifica del decreto di espulsione. 2.1.Il motivo è inammissibile. L’impugnazione del decreto di espulsione è stata respinta, come dedotto dalla ricorrente, e risultante dagli atti, sicché la richiesta di sospensione della sua efficacia deve ritenersi inequivocamente rigettata. Com’è noto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza(Cass., n. 25710/2024; Cass., n. 12131/2023). Nel caso di specie la richiesta di sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione è per sua stessa natura una domanda volta ad anticipare gli effetti dell’accoglimento dell’opposizione, che, nella specie, non vi è stata, sicché il rigetto nel merito del ricorso reca implicito il respingimento anche della domanda di sospensione. 3.Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata non essendosi gli intimati difesicon controricorso. 5.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
Decreto Cassazione n. 06386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris