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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37829/2023

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'art. 131 bis cp; l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lorenzo, per la parte civile: rigetto del ricorso; Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 marzo 2022 ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ciascuno, relativamente ai reati loro contestati (Pollara, art. 81 e 659 cod. pen., capo 1, commesso dal 20 giugno 2017 al 4 ottobre 2018; Pollara, Vela e Pizzitola, art. 659 cod. pen., capo 2, commesso il 30 settembre 2018).

2. I tre imputati hanno proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 659 cod. pen. e 530, secondo comma cod. proc. pen.).

Difetto di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità.

La sentenza impugnata merita censura nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato per tutti e tre i ricorrenti ritenendo sufficiente la deposizione delle sole parti offese.

Il Tribunale ha condannato tutti e tre gli imputati ritenendoli colpevoli di reiterati comportamenti di disturbo; tuttavia, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Pizzitola erano imputati per un solo episodio, quello del 30 settembre 2018, capo 2 dell'imputazione.

La motivazione, conseguentemente, risulta contraddittoria in quanto Vella e Pizzitola non hanno reiteratamente disturbato il risposo delle parti offese.

Comunque, per il capo 2, il disturbo sarebbe avvenuto per pochi minuti, intorno alle ore 8, nel piazzale condominiale.

Sia per il capo 2 sia per il capo 1 i rumori, comunque, non erano idonei a disturbare un numero indeterminato di persone, ma un circoscritto numero di condomini, con la conseguenza della "'t insussistenza oggettiva del reato contestato (vedi Cassazione, n. 5578 del 1995). 2.

2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.); vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Le condotte contestate ai ricorrenti (specificamente quella del capo 2 dell'imputazione) non possono ritenersi abituali, si tratta di un solo episodio del 30 settembre 2018, e conseguentemente doveva riconoscersi la particolare tenuità del fatto.

Anche per il capo 1, solo per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i fatti dovevano considerarsi di particolare tenuità, infatti il ricorrente avrebbe diffuso musica dal suo appartamento con una piccola radio, in un contesto di edilizia popolare senza grandi insonorizzazioni delle pareti.

I fatti, del resto, sono stati denunciati solo dagli inquilini dell'appartamento sopra quello del ricorrente e da nessun altro inquilino.

Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso per cassazione proposto "per saltum" che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834 - 0; Sez. 3, n. 48978 dei 08/10/2014 - dep. 25/11/2014, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 26120801).

Nel nostro caso i ricorsi contengono solo censure relative alla motivazione della sentenza impugnata.

I ricorrenti contestano, infatti, la contraddittorietà della motivazione per l'affermazione della responsabilità; inoltre, il vizio della motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Conseguentemente i ricorsi devono qualificarsi come appello, ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'art. 131 bis cp; l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lorenzo, per la parte civile: rigetto del ricorso; Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 marzo 2022 ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ciascuno, relativamente ai reati loro contestati (Pollara, art. 81 e 659 cod. pen., capo 1, commesso dal 20 giugno 2017 al 4 ottobre 2018; Pollara, Vela e Pizzitola, art. 659 cod. pen., capo 2, commesso il 30 settembre 2018). 2. I tre imputati hanno proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 659 cod. pen. e 530, secondo comma cod. proc. pen.). Difetto di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità. La sentenza impugnata merita censura nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato per tutti e tre i ricorrenti ritenendo sufficiente la deposizione delle sole parti offese. Il Tribunale ha condannato tutti e tre gli imputati ritenendoli colpevoli di reiterati comportamenti di disturbo; tuttavia, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Pizzitola erano imputati per un solo episodio, quello del 30 settembre 2018, capo 2 dell'imputazione. La motivazione, conseguentemente, risulta contraddittoria in quanto Vella e Pizzitola non hanno reiteratamente disturbato il risposo delle parti offese. Comunque, per il capo 2, il disturbo sarebbe avvenuto per pochi minuti, intorno alle ore 8, nel piazzale condominiale. Sia per il capo 2 sia per il capo 1 i rumori, comunque, non erano idonei a disturbare un numero indeterminato di persone, ma un circoscritto numero di condomini, con la conseguenza della "'t insussistenza oggettiva del reato contestato (vedi Cassazione, n. 5578 del 1995). 2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.); vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Le condotte contestate ai ricorrenti (specificamente quella del capo 2 dell'imputazione) non possono ritenersi abituali, si tratta di un solo episodio del 30 settembre 2018, e conseguentemente doveva riconoscersi la particolare tenuità del fatto. Anche per il capo 1, solo per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i fatti dovevano considerarsi di particolare tenuità, infatti il ricorrente avrebbe diffuso musica dal suo appartamento con una piccola radio, in un contesto di edilizia popolare senza grandi insonorizzazioni delle pareti. I fatti, del resto, sono stati denunciati solo dagli inquilini dell'appartamento sopra quello del ricorrente e da nessun altro inquilino. Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso per cassazione proposto "per saltum" che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834 - 0; Sez. 3, n. 48978 dei 08/10/2014 - dep. 25/11/2014, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 26120801). Nel nostro caso i ricorsi contengono solo censure relative alla motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti contestano, infatti, la contraddittorietà della motivazione per l'affermazione della responsabilità; inoltre, il vizio della motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente i ricorsi devono qualificarsi come appello, ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il relativo giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di app
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