CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cagliari, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'articolo 337 c.p. perché il fatto non costituisce reato ed ha confermato la penale responsabilità dello stesso per il reato di cui agli articoli 582 e 585 c.p., rideterminandone la pena. Avvero la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 1.Con il primo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 582 e 585 del codice penale, non risultando dal certificato medico i giorni di cura, né l'entità delle lesioni. 2.Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza del'art 62 bis cp per la mancata concessione delle attenuanti generiche ed erronea applicazione dei criteri di cui all'ad 133 cp per la determinazione della pena. 3.Con il terzo motivo di ricorso si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito escluso la rilevanza delle continue perquisizioni e vessazioni subite da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sequenza causale che aveva portato all'aggressione ai danni dell'agente di polizia penitenziaria, 4.Con il quarto motivo lamenta il travisamento della prova per avere la Corte di Appello introdotto nella parte motiva della sentenza gli elementi del diario clinico e del provvedimento disciplinare del 02.04.2016, che non sarebbero presenti agli atti e che non sono stati oggetto di dibattimento. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. Il ricorso è inammissibile. Dalle conformi sentenze di merito emerge che l'addebito mosso all'odierno ricorrente è di aver arrecato lesioni personali all'agente della polizia penitenziaria Floris, essendosi scagliato contro quest'ultimo con pugni e calci, tanto da fargli sbattere la testa e provocarne lo svenimento. 1.11 primo motivo di ricorso, che sembra censurare la motivazione nella parte in cui avrebbe ritenuto gravi le lesioni subite dalla persona offesa, è completamente fuori bersaglio e, quindi inammissibile. Risulta chiaro dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza impugnata che il delitto ascritto all'imputato,ritenuto dimostrato e per il quale è stato condannato, è quello di lesioni personali di cui all'ad 582 cp, come desumibile agevolmente anche dal trattamento sanzionatorio inflitto in grado di appello, determinato in sette mesi, cioè in misura di poco superiore al minimo edittale ( sei mesi) mentre la pena minima prevista per il reato ex art 583 cp è di tre anni di reclusione. 2.Ad analoghe conclusioni si giunge in riferimento al secondo motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta la non proporzionalità della pena rideterminata in sede di appello a seguito dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 337 c.p. Invero, la Corte d'Appello avendo assolto il giudicabile dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha correttamente adoperato le regole presenti nell'ad 133 cp per la determinazione della pena, facendo riferimento alla gravità dei fatti, trattandosi di lesioni di non modesta entità, ed ai precedenti penali dell'imputato, tra i quali uno per omicidio, e determinando, peraltro, la sanzione in misura non molto discosta dal minimo edittale. La difesa ipotizza erroneamente che il giudizio sulla pena dovesse essere condizionato dalle precedenti determinazioni operate dal Tribunale riguardo al delitto di resistenza, eliminato in secondo grado, mentre la Corte territoriale essendo mutata la regiudicanda, ha autonomamente e legittimamente proceduto ad un nuovo calcolo della pena per l'unico delitto residuato, infliggendo la pena finale in misura inferiore a quella irrogata in primo grado. In tal senso si è affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'ad. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave - ipotesi verificatasi nel caso concreto - o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014 Ud. (dep. 14/04/2014 ) Rv. 258653. Anche riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche il ricorrente propone una doglianza completamente avulsa dal testo della pronunzia che ha inteso censurare, in quanto la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la richiesta formulata in grado di appello poiché priva di motivi a sostegno mentre la difesa si lamenta del rilievo dato a falsi presupposti . 3.11 terzo ed il quarto motivo di ricorso, diretti al cuore della giustificazione sulla responsabilità dell'imputato, presentano censure versate completamente in fatto, proponendo al Collegio un inammissibile apprezzamento diretto di frammenti della prova testimoniale della persona offesa, oltre che la deduzione del travisamento di prova neppure ipotizzabile nel caso concreto. Su quest'ultimo aspetto non è inutile ribadire che, secondo la costante lezione di questa Corte regolatrice, si può parlare di travisamento della prova documentale, nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215).Per altro verso il vizio di travisamento della prova è denunciabile con il ricorso per cassazione quando si tratti di travisamento di una prova decisiva acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto 3.1 Nella fattispecie ora in esame la Corte, nel riferirsi al provvedimento del magistrato di sorveglianza in cui si citano le sanzioni disciplinari ricevute dal detenuto, ha dato atto di aver compulsato gli atti a sua disposizione, adoperando l'argomento al solo scopo di confutare la rappresentazione difensiva del giudicabile come detenuto modello . Sul punto la difesa si limita a controdedurre apoditticamente che l'ordinanza non risulterebbe nel fascicolo mentre neppure deduce la decisività della informazione probatoria usata ma che non si ricaverebbe dagli atti.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso 5.11.2021 Il Consigliere relatore Il esidente Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]-&o abeone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA]