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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21262/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile essendo stata esclusa l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato sulla base di argomenti che non possono dirsi affetti da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporta l'inammissibilità del motivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile essendo stata esclusa l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato sulla base di argomenti che non possono dirsi affetti da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporta l'inammissibilità del motivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore L
Sentenza Cassazione n. 21262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris