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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 32385/2026

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verso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si èriportato ai motivi esposti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20 marzo 2026, il Tribunale di Napoli rigettaval’istanza di riesame proposta dalla difesa degli odierni ricorrenti avversol’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 6 febbraio 2026 che avevaapplicato loro la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenutosussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416-biscod. pen., per avere partecipato all’associazione camorristica denominata clanGiuliano, costituente articolazione del cartello [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/Ferraiuolo.Rigettava, avendoli ritenuti infondati, i motivi di ricorso proposti dalla difesarelativi:- alla violazione del principio ne bis in idem, per avere il GIPemesso una misura cautelare nei confronti degli indagati, già inprecedenza respinta, in assenza di elementi nuovi sopravvenuti;- alla identificazione degli odierni ricorrenti come autori delleconversazioni captate;- alla insufficienza e contraddittorietà degli elementi addottidal Pubblico ministero e recepiti dal GIP a prova della condotta dipartecipazione dei ricorrenti al clan [OSCURATO:PERSONA];- alla mancanza dei requisiti di attualità e concretezza delleesigenze cautelari.2.

Avverso l’ordinanza propongono ricorso gli odierni ricorrenti articolando,ciascuno, tre motivi di ricorso che, in quanto del tutto sovrapponibili (fattaeccezione per l’individuazione delle captazioni ritenute probanti per ciascunodegli indagati), si espongono unitariamente, nei limiti strettamente necessari perla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso, censurano la decisioneper essere stata pronunciata in violazione del principio del ne bis inidem.

Rammentano che, con ordinanza del 22 febbraio 2024, ilGIP del Tribunale di Napoli aveva rigettato analoga richiesta dimisura cautelare formulata dal Pubblico ministero, avendo ritenutol’insussistenza di elementi probatori atti a ricondurre con certezzale conversazioni intercettate ai dialoganti.

Lamentano che, conl’odierna ordinanza, il GIP abbia concesso la misura su analogarichiesta formulata dal Pubblico ministero senza che fossero statiapportati elementi nuovi emersi dalle indagini, ma solo riepilogatigli elementi, tutti già presenti in atti al momento della primarichiesta, e riportati in schede relative ai singoli indagati, conindicazione degli elementi atti ad identificarli.

Osservano che ladecisione si pone in contrasto con i principi in tema di giudicatocautelare che consentono di superarlo solo in presenza di elementinuovi che consentano di superare il giudicato “debole” dellaordinanza cautelare.

Rilevano che, in ogni caso, l’ordinanza ècarente nella motivazione, nella parte relativa alla identificazionedei dialoganti, specie a fronte dei rilievi contenuti nella precedenteordinanza reiettiva.2.2 Con il secondo motivo, denunciano violazione di leggee vizio di motivazione sia con riferimento alla identificazione deiricorrenti come i soggetti dialoganti, sia con riferimento aglielementi indiziari relativi alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] eGiuliano [OSCURATO:PERSONA] all’associazione criminosa, ritenuti di scarsa valenzadimostrativa.

Quanto al primo profilo, lamentano che il Tribunaleabbia omesso di pronunciarsi sulla deduzione difensiva relativa allapresenza di altri soggetti con analogo soprannome nonché allalimitata attendibilità del riconoscimento vocale affidato allapercezione della [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al secondo profilo,rilevano che le captazioni non sono univocamente dimostrativedella partecipazione dei ricorrenti alla vita del sodalizio e, sottotale profilo, non costituiscono, quindi, valido riscontro alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; che ilsignificato delle conversazioni è stato travisato e, comunque, nonvalutato criticamente alla luce degli argomenti offerti dalla difesa(ad es. in ordine alla provenienza del denaro distribuito da GiulianoLuigi) e che sono stati svalutati elementi, invece, indicativi dallaestraneità dei germani alla compagine associativa; che l’ordinanzanon ha illustrato le ragioni per le quali le captazioni elencatecostituirebbero prova della partecipazione.2.3 Con il terzo motivo, infine, lamentano che le esigenzecautelari siano state individuate sulla base di formule di stile, inmodo non individualizzato, per ciascuno dei ricorrenti, ma conconsiderazioni comuni ad entrambi e, in ogni caso, senzaindividuare gli elementi di attualità e concretezza delle esigenze dicautela.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motiviinfondati, deve essere rigettato.2.

Quanto al primo motivo di ricorso, formulato da entrambii ricorrenti in modo del tutto sovrapponibile, si osserva quantosegue.

La “preclusione processuale”, che si forma a seguito dellepronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esitodel procedimento incidentale di impugnazione avverso la misuracautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimentiaventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora lasituazione di fatto sia rimasta immutata.

Detta preclusione operaanche nell’ipotesi in cui il Pubblico ministero non abbia impugnatol’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misuracautelare personale.

Anche in tal caso, infatti, si è in presenza diun provvedimento che già costituisce, in sé, una pronuncia suquanto dedotto, allegato e richiesto dalla parte istante sicché lamancata attivazione, a opera di questa, del rimedio impugnatorioprevisto dall'ordinamento determina, per essa, una preclusioneal la re i terab i l i tà , ne i medes imi termin i , de l l ' i s tanzaprecedentemente reietta (Sez. 6, n. 5374 del 25/10/2002, Rv.223654-01).

La giurisprudenza è, tuttavia, costante nel ritenereche «In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguentealle pronunzie emesse nel procedimento incidentale diimpugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quelladeterminata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questionidedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo statodegli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazioneprocessuale impone un nuovo esame della vicenda [...]» (Sez. 3,n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683-01).La pronuncia menzionata si pone in continuità con laconsolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, laquale, con plurimi arresti, ha ammesso la possibilità per il Pubblicoministero di sollecitare una nuova pronuncia sulla richiesta dimisura cautelare sulla base dei c.d. nova.

Nella sentenza delle Sez.Unite n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227358-01, si è precisato che,in sede di appello cautelare, sia la difesa sia il Pubblico ministeropossono addurre elementi “nuovi” raccolti successivamenteall’emissione dell’ordinanza cautelare o preesistenti, ma non presiin considerazione: «nel procedimento di appello, instaurato dalpubblico ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. di rigetto dellarichiesta di una misura cautelare personale, è consentito alPubblico Ministero di produrre documentazione relativa adelementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempreche tali elementi riguardino lo stesso fatto contestato conl'originaria richiesta cautelare e, in ordine ad essi, sia assicuratonel procedimento camerale il contraddittorio delle parti anchemediante la concessione di un congruo termine a difesa».

Inalternativa, il Pubblico ministero può optare per la soluzione diformulare una nuova richiesta cautelare al GIP, che è preclusa soloin difetto di elementi nuovi preesistenti o sopravvenuti, ma nonpresi in considerazione dal giudice, con la precisazione che,qualora i l Pubbl ico ministero si determini a colt ivarecontemporaneamente entrambe le vie, ovvero l’appello o larichiesta di nuova misura, al G.I.P è preclusa, in pendenzadell'appello avverso la sua prima decisione, la potestà di statuireancora in ordine alla medesima domanda devoluta in sede digravame al vaglio del tribunale della libertà.

«Non può inveroconsentirsi all'organo dell'accusa, nell'investire della decisione sullastessa azione cautelare diversi giudici, di perseguire l'abnormerisultato di un duplice, identico, titolo, l'uno a sorpresa eimmediatamente esecutivo, l 'altro disposto al l 'esito dicontraddittorio camerale e del quale resta sospesa l'esecutivitàfino alla decisione definitiva».Anche la Sentenza delle Sez.

U. n. 34655 del 28/06/2005,Rv. 231799 – 01, nel delineare il concetto di preclusione connessoalla violazione del principio del ne bis in idem, ha richiamato lanozione di creazione giurisprudenziale del c.d. giudicato cautelaree i principi espressidalla sentenza della Cassazione, Sez.

Un., 8luglio 1994, Buffa, Rv. 198213, la quale ha chiarito che «unapreclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito dellepronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale diimpugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede diriesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misurecautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a quelladeterminata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo statodegli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, masoltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, neiprocedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia dimisure cautelari personali, intendendosi queste ultime come lequestioni che quantunque non enunciate in modo specifico,integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte».Sintesi e sviluppo ulteriore dei principi esposti si rinviene,infine, nella sentenza delle Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Rv. 249001 – 01, secondo la quale il procedimento cautelareha insita nella propria ratio la natura contingente deiprovvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento almutare delle situazioni.

Ciò sia a tutela dell’indagato, siadell’accusa, con la conseguenza che «l'«idem» il cui «bis» èprecluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare,come avviene invece nel processo cognitivo, nella mera identitàdel fatto (per la cui precisa nozione v. in particolare la sentenzaDonati cit.), ma ricomprende necessariamente anche l'identitàdegli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione diesso e della sua rilevanza cautelare».2.1 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fattocorretta applicazione dei principi enunciati.Nell’ordinanza di rigetto, secondo quanto dedotto dalla stessadifesa, il giudicante evidenziava che mancavano “specificheindicazioni in merito alle circostanze sulla scorta delle quali la PGche ha proceduto all’ascolto è addivenuta alla sicura identificazionedi ciascuno dei soggetti conversanti”, aggiungendo che “Non sirinviene invece nelle fonti a disposizione l’indicazione dellecircostanze in virtù delle quali gli investigatori erano a conoscenzadel timbro vocale degli indagati e pertanto sono stati in grado diriconoscerli quali interlocutori nelle conversazioni intercettate”.Nella nuova istanza, invece, secondo quanto osservato dalTribunale del riesame, il Pubblico ministero inseriva un novumcostituito da elementi già esistenti negli atti del procedimento, manon selezionati dal titolare della pubblica accusa (ovvero le“schede identificative” volte a colmare le lacune evidenziate nellaprecedente ordinanza di rigetto), rispetto ai quali, quindi, non viera stata una precedente valutazione del GIP.Detti elementi quindi, benché deducibili, non erano statidedotti, con la conseguenza che sugli stessi non si è formataalcuna preclusione processuale e che il GIP ha, quindi,legittimamente potuto porli a base della ordinanza applicativa dellamisura cautelare oggetto di riesame.3.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta che lamisura cautelare sia stata applicata nonostante l’assenza di graviindizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti, sia in ragione dellaincertezza sulla loro identificazione come dialoganti nelleconversazioni intercettate, sia in ragione del fatto che i dialoghicaptat i non sono idonei a dimostrare la condotta di“partecipazione” nel sodal iz io.Sul punto, giova preliminarmente evidenziare che le SezioniUnite, con sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hannoaffermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte supremaspetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]».

Il ricorso percassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, pertanto, consente al giudice di legittimità la solaverifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addottedal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).

Con specificoriferimento alle doglianze in punto di gravità indiziaria, incentratesulla prospettazione di una diversa interpretazione del materialeinvestigativo di tipo intercettivo, l’indirizzo costante dellagiurisprudenza considera questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cuiesse sono recepite (così, tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez.2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n. 17619 del08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01).Con riferimento, infine, ai principi enunciati da questa Corte intema di partecipazione in associazione mafiosa, è stato affermatoche “La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafiososi caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella strutturaorganizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento deicomuni fini criminosi”. (Sez.

U. n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889-01; Sez.

U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez.

U, n.30 del 1995, Rv. 202904-01).

Si è altresì precisato che ai finidell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazionedi tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio sirenda protagonista di specifici atti esecutivi del programmacriminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la strutturaoperativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli vengariconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, epotendosi ricavare la prova della partecipazione anche dalcompimento di una o più attività significative nell'interessedell'associazione criminale.

In tal senso sono state ritenutesignificativi indizi della partecipazione al sodalizio conversazioniintercettate tra l'indagato ed uno degli organizzatori dellacosca mafiosa aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti, ilmantenimento dei detenuti, la riscossione e la gestione dellesomme versate al clan dai gestori delle piazze di spaccio, e lapossibilità che all'indagato venisse affidata la gestione del settoredel gioco e delle scommesse) (Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025,Rv. 276122-01; Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv.276122).3.1 Ciò posto, si osserva che il Tribunale del riesame hacompiuto una valutazione ossequiosa dei principi enunciati.

Inparticolare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] eGiuliano [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha, in primo luogo,valutato le censure difensive relative alla identificazione deisoggetti dialoganti nelle conversazioni ed ha osservato che ilriconoscimento delle voci da parte della [OSCURATO:PERSONA] elemento sufficiente ad attribuire loro la paternità delleconversazioni, gravando sull’indagato l’onere di allegare elementisintomatici di segno diverso.

Ha rilevato che, nel caso di specie, ilriconoscimento vocale operato dalla P.G. doveva ritenersiconversazioni, così pervenendo a riconoscere le voci dei duefratelli.

Ha evidenziato, altresì, che l’individuazione era stataavvalorata dal fatto che, in talune occasioni i due germani eranostati interpellati con il nome; che in altre, si erano rivolte conl’appellativo di “papà” e “mamma” a soggetti identificati in GiulianoLuigi (padre) e [OSCURATO:PERSONA] (madre); che, in altre occasioni, erastato possibile associare il dialogo ad immagini nelle qualicomparivano i soggetti in questione.

L’ordinanza ha individuato perciascuno dei ricorrenti gli elementi che deponevano nel senso diritenere certa la loro identificazione.

A fronte di tali elementi, iricorrenti, oltre a riferire che il soprannome era proprio anche diterze persone, non avevano fornito elementi idonei ad inficiare laritenere sufficientemente provata l’identificazione dei ricorrenticome i soggetti dialoganti, quindi, il Tribunale ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati da questa Corte secondo laquale “Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti inconversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare ledichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria cheabbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, cosìcome qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghidetto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contestil'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segnocontrario” (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, v. 269900 – 01),senza necessità di disporre perizia fonica qualora sia contestatal'identificazione delle persone colloquianti.

In tali casi, infatti, ilgiudice può trarre il proprio convincimento anche da altrecircostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; ilriconoscimento delle voci da parte del personale della poliziagiudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - checonsentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori,mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'oneredi allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario(Sez. 5 , n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265 – 02).Venendo al merito della condotta di partecipazione, ilTribunale, richiamava quale grave indizio, la chiamata in correitàeffettuata dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA],soggetto con ruolo di spicco all’interno del clan, successivamenteal suo arresto.

In occasione degli interrogatori resi, questi riferivadi aver appreso, quando era già detenuto e prima che iniziasse lacollaborazione, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevanoconvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per conoscere come ilgruppo intendesse riprogrammare l’attività dopo l’arresto diGiuliano [OSCURATO:PERSONA].

In quell’occasione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva loroche avrebbero proseguito secondo l’indirizzo già dato dalpropalante, prima dell’arresto, pur affermando che non potevaassicurare che gli equilibri (“i rapporti”) sarebbero rimasti uguali.

Idue fratelli [OSCURATO:PERSONA], quindi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA],avevano assunto la direzione del sodalizio.Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], qualeriscontro alle dichiarazioni del collaboratore, il Tribunale delriesame richiamava le numerose conversazioni da questiintrattenute, relative al sostentamento economico degli affiliati, alpagamento delle spese legali, alla ripartizione dei proventi illeciti,cioè a temi nevralgici nella vita associativa e indicativa di unaintraneità al clan.In tal senso, il Tribunale citava le conversazioni del23.12.2021 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale i duecommentavano una missiva ricevuta dal fratello di GiulianoSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi lamentava le condizioni incui era stata lasciata la propria madre; la conversazione del22.3.2022, nella quale [OSCURATO:PERSONA] conversava con VassalloVincenzo e [OSCURATO:PERSONA], detto “bombolone”, in ordine alsostentamento economico degli affiliati e alla loro assistenzalegale.

In detta occasione, [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] direcarsi da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il consenso a rifornire le piazzedi spaccio in esclusiva per procurare maggiore guadagno, stanti lecresciute esigenze.In altra conversazione del 3.5.2022, [OSCURATO:PERSONA] interloquivacon il padre, [OSCURATO:PERSONA], dopo la scarcerazione di questi, inordine alla distribuzione del denaro, suggerendo anche unarimodulazione delle elargizioni a taluni soggetti.

Sul punto,infondata è la censura della difesa secondo la quale il Tribunalenon avrebbe preso posizione sulla allegazione difensiva (corredatadi documentazione) secondo la quale il denaro aveva provenienzalecita, in quanto frutto di un risarcimento di un danno subito.Invero, il Tribunale riportava la conversazione nella sua interezza,osservando che il tenore letterale della stessa contrastava con latesi difensiva in ordine alla provenienza lecita della somma.

Aconferma, richiamava ulteriori conversazioni, nelle quali GiulianoCiro interloquiva sull’entità della somma da dare agli affiliati(conversazione del 27.7.2022 e del 9.8.2022), deducendo, conargomentazione logica, che il tenore delle conversazioni riportateconfermava il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attivitàillecite del sodalizio di appartenenza, non essendo relative solo arapporti di natura familiare e personale, ma anche a terzi, sicché latesi difensiva ne risultava inficiata nella fondatezza e credibilità.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto allasua identificazione, si richiama quanto riferito in precedenza inrelazione alla posizione del coimputato.

Il Tribunale segnalava leconversazioni captate nelle quali l’odierno ricorrente venivaappellato con il nome proprio così da consentire l’individuazionecerta del suo timbro vocale, da comparare con quello di altreintercettazioni.

Inoltre, in occasione della conversazionemenzionata (progr. 9776405 RIT 6189/21 del 18.3.2022), leimmagini di una videocamera di sorveglianza avevano consentitodi accertare l’identità dei dialoganti.

Anche l’odierno ricorrente, inaltra conversazione menzionata nell’ordinanza, veniva appellatocon il proprio nome dal padre, [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta diargomentazione congrua, la quale supera le allegazioni difensive inordine alla inattendibilità del riconoscimento vocale operato dallaP.G., con le quali si confronta e che supera ritenendo ilriconoscimento vocale corroborato dall’indicazione nominativa deidialoganti nonché dalla visione delle immagini.Quanto agli elementi indizianti della condotta di partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, il Tribunale ha richiamato leconversazioni dalle quali ha tratto argomenti in ordine allaintraneità del ricorrente nella cosca.

In particolare, leconversazioni lo vedevano coinvolto nella gestione delle somme daelargire alle famiglie dei sodali detenuti e ciò già prima dellascarcerazione del genitore.

Così nella conversazione del29.12.2021, nella quale [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] dicorrispondere alle famiglie una somma di 100/150 euro, piuttostoche effettuare per loro la spesa, decidendo, infine, di imporre ataluni esercenti di consegnare quantitativi di merce per ilsostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti.

Così, in altraconversazione del 30.12.2021 intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] e captata inambientale, [OSCURATO:PERSONA] preannunciava che, con lascarcerazione del padre, gli equilibri sarebbero cambiati e che inuovi affilati detenuti non avrebbero ricevuti alcuna somma per ilsostentamento. [OSCURATO:PERSONA], in detta occasione, lamentava le difficoltàa riscuotere denaro dai gestori delle piazze di spaccio e prevedevache, appena scarcerato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consegnato aquesti tutti i denari in modo che le famiglie dei detenuti fosserocostrette a rivolgersi direttamente al capo clan.

Ugualmenteindicativa di intraneità nel clan, era ritenuta la conversazione del15.3.2022, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primoprevedeva che, scarcerato il padre, molti avrebbero volutoaggregarsi.

Indicativo del ruolo rivestito dai conversanti era lafrase “...quello ora ce lo stiamo guardando solo noi la castagna,ma se la devono guardare anche loro…”.

Infine, anche GiulianoDaniele partecipava alla conversazione che vedeva coinvolto ilpadre, la madre e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ripartizione dellesomme, già in precedenza citata.

Conversazione dalla quale sidesumeva che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano la somma di euro1000.Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale affrontava, superandola, l’eccezione difensiva relativaalla provenienza legittima della somma (risarcimento danni),osservando che era inverosimile che la somma provenisse dallafonte dedotta in quanto non sarebbe stata suddivisa con terzepersone e in quanto era stata liquidata molto tempo prima.

Nellaconversazione del 30.9.2022, infine, [OSCURATO:PERSONA] discutevacon il padre e con [OSCURATO:PERSONA], della somma da elargire ad un sodalenon identificato.Il Tribunale, con argomentazione rispettosa dei principi didiritto enunciati con riferimento alla posizione dei ricorrenti,riteneva, quindi, che il ruolo assunto nella ripartizione delle sommetra i detenuti e le famiglie e l’assunzione di decisioni durante ladetenzione del padre su temi di interesse della cosca, fosseindicativo della partecipazione e del ruolo rivestito nel sodalizio.Da ultimo, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunaleriferiva che questi ha già subito una condanna per associazione adelinquere di stampo mafioso, circostanza rilevante ai fini dellavalutazione della gravità degli indizi di colpevolezza in ordine allacondotta di partecipazione.Il Tribunale escludeva, infine, la rilevanza della conversazioneintercettata dal cui ascolto si deduceva che, in occasione di unariunione del padre con esponenti del clan Ferraiuolo, i due figlivenivano fatti allontanare.

Osservava, con argomentazione logica,che il complesso delle conversazioni intercettate non venivainficiato dall’unica conversazione segnalata.4.

Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il Tribunaleevidenziava che i precedenti, anche specifici, degli imputati, glistretti legami familiari con importanti esponenti del clan, il ruolo daloro stessi rivestito durante il periodo detentivo, costituivanoelementi dai quali desumere il pericolo di reiterazione del reato;che la circostanza che entrambi lavorassero presso un eserciziocommerciale in Forcella non costituiva circostanza idonea adescludere il pericolo di reiterazione del reato, stante la contiguitàterritoriale; si richiamava l’adeguatezza della misura, in assenza dielementi positivi in base ai quali ritenere non più attuali le esigenzecautelari.Si tratta di argomentazione adeguata, nella quale laconcretezza ed attualità delle esigenze cautelari è argomentatacon riferimento alla costante adesione e partecipazione agliinteressi e attività del clan, e che supera il vaglio di legittimità.5.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.

Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.

Deve mandarsi la Cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si èriportato ai motivi esposti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 marzo 2026, il Tribunale di Napoli rigettaval’istanza di riesame proposta dalla difesa degli odierni ricorrenti avversol’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 6 febbraio 2026 che avevaapplicato loro la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenutosussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416-biscod. pen., per avere partecipato all’associazione camorristica denominata clanGiuliano, costituente articolazione del cartello [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/Ferraiuolo.Rigettava, avendoli ritenuti infondati, i motivi di ricorso proposti dalla difesarelativi:- alla violazione del principio ne bis in idem, per avere il GIPemesso una misura cautelare nei confronti degli indagati, già inprecedenza respinta, in assenza di elementi nuovi sopravvenuti;- alla identificazione degli odierni ricorrenti come autori delleconversazioni captate;- alla insufficienza e contraddittorietà degli elementi addottidal Pubblico ministero e recepiti dal GIP a prova della condotta dipartecipazione dei ricorrenti al clan [OSCURATO:PERSONA];- alla mancanza dei requisiti di attualità e concretezza delleesigenze cautelari.2. Avverso l’ordinanza propongono ricorso gli odierni ricorrenti articolando,ciascuno, tre motivi di ricorso che, in quanto del tutto sovrapponibili (fattaeccezione per l’individuazione delle captazioni ritenute probanti per ciascunodegli indagati), si espongono unitariamente, nei limiti strettamente necessari perla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso, censurano la decisioneper essere stata pronunciata in violazione del principio del ne bis inidem. Rammentano che, con ordinanza del 22 febbraio 2024, ilGIP del Tribunale di Napoli aveva rigettato analoga richiesta dimisura cautelare formulata dal Pubblico ministero, avendo ritenutol’insussistenza di elementi probatori atti a ricondurre con certezzale conversazioni intercettate ai dialoganti. Lamentano che, conl’odierna ordinanza, il GIP abbia concesso la misura su analogarichiesta formulata dal Pubblico ministero senza che fossero statiapportati elementi nuovi emersi dalle indagini, ma solo riepilogatigli elementi, tutti già presenti in atti al momento della primarichiesta, e riportati in schede relative ai singoli indagati, conindicazione degli elementi atti ad identificarli. Osservano che ladecisione si pone in contrasto con i principi in tema di giudicatocautelare che consentono di superarlo solo in presenza di elementinuovi che consentano di superare il giudicato “debole” dellaordinanza cautelare. Rilevano che, in ogni caso, l’ordinanza ècarente nella motivazione, nella parte relativa alla identificazionedei dialoganti, specie a fronte dei rilievi contenuti nella precedenteordinanza reiettiva.2.2 Con il secondo motivo, denunciano violazione di leggee vizio di motivazione sia con riferimento alla identificazione deiricorrenti come i soggetti dialoganti, sia con riferimento aglielementi indiziari relativi alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] eGiuliano [OSCURATO:PERSONA] all’associazione criminosa, ritenuti di scarsa valenzadimostrativa. Quanto al primo profilo, lamentano che il Tribunaleabbia omesso di pronunciarsi sulla deduzione difensiva relativa allapresenza di altri soggetti con analogo soprannome nonché allalimitata attendibilità del riconoscimento vocale affidato allapercezione della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al secondo profilo,rilevano che le captazioni non sono univocamente dimostrativedella partecipazione dei ricorrenti alla vita del sodalizio e, sottotale profilo, non costituiscono, quindi, valido riscontro alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; che ilsignificato delle conversazioni è stato travisato e, comunque, nonvalutato criticamente alla luce degli argomenti offerti dalla difesa(ad es. in ordine alla provenienza del denaro distribuito da GiulianoLuigi) e che sono stati svalutati elementi, invece, indicativi dallaestraneità dei germani alla compagine associativa; che l’ordinanzanon ha illustrato le ragioni per le quali le captazioni elencatecostituirebbero prova della partecipazione.2.3 Con il terzo motivo, infine, lamentano che le esigenzecautelari siano state individuate sulla base di formule di stile, inmodo non individualizzato, per ciascuno dei ricorrenti, ma conconsiderazioni comuni ad entrambi e, in ogni caso, senzaindividuare gli elementi di attualità e concretezza delle esigenze dicautela.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motiviinfondati, deve essere rigettato.2. Quanto al primo motivo di ricorso, formulato da entrambii ricorrenti in modo del tutto sovrapponibile, si osserva quantosegue. La “preclusione processuale”, che si forma a seguito dellepronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esitodel procedimento incidentale di impugnazione avverso la misuracautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimentiaventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora lasituazione di fatto sia rimasta immutata. Detta preclusione operaanche nell’ipotesi in cui il Pubblico ministero non abbia impugnatol’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misuracautelare personale. Anche in tal caso, infatti, si è in presenza diun provvedimento che già costituisce, in sé, una pronuncia suquanto dedotto, allegato e richiesto dalla parte istante sicché lamancata attivazione, a opera di questa, del rimedio impugnatorioprevisto dall'ordinamento determina, per essa, una preclusioneal la re i terab i l i tà , ne i medes imi termin i , de l l ' i s tanzaprecedentemente reietta (Sez. 6, n. 5374 del 25/10/2002, Rv.223654-01). La giurisprudenza è, tuttavia, costante nel ritenereche «In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguentealle pronunzie emesse nel procedimento incidentale diimpugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quelladeterminata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questionidedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo statodegli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazioneprocessuale impone un nuovo esame della vicenda [...]» (Sez. 3,n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683-01).La pronuncia menzionata si pone in continuità con laconsolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, laquale, con plurimi arresti, ha ammesso la possibilità per il Pubblicoministero di sollecitare una nuova pronuncia sulla richiesta dimisura cautelare sulla base dei c.d. nova. Nella sentenza delle Sez.Unite n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227358-01, si è precisato che,in sede di appello cautelare, sia la difesa sia il Pubblico ministeropossono addurre elementi “nuovi” raccolti successivamenteall’emissione dell’ordinanza cautelare o preesistenti, ma non presiin considerazione: «nel procedimento di appello, instaurato dalpubblico ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. di rigetto dellarichiesta di una misura cautelare personale, è consentito alPubblico Ministero di produrre documentazione relativa adelementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempreche tali elementi riguardino lo stesso fatto contestato conl'originaria richiesta cautelare e, in ordine ad essi, sia assicuratonel procedimento camerale il contraddittorio delle parti anchemediante la concessione di un congruo termine a difesa». Inalternativa, il Pubblico ministero può optare per la soluzione diformulare una nuova richiesta cautelare al GIP, che è preclusa soloin difetto di elementi nuovi preesistenti o sopravvenuti, ma nonpresi in considerazione dal giudice, con la precisazione che,qualora i l Pubbl ico ministero si determini a colt ivarecontemporaneamente entrambe le vie, ovvero l’appello o larichiesta di nuova misura, al G.I.P è preclusa, in pendenzadell'appello avverso la sua prima decisione, la potestà di statuireancora in ordine alla medesima domanda devoluta in sede digravame al vaglio del tribunale della libertà. «Non può inveroconsentirsi all'organo dell'accusa, nell'investire della decisione sullastessa azione cautelare diversi giudici, di perseguire l'abnormerisultato di un duplice, identico, titolo, l'uno a sorpresa eimmediatamente esecutivo, l 'altro disposto al l 'esito dicontraddittorio camerale e del quale resta sospesa l'esecutivitàfino alla decisione definitiva».Anche la Sentenza delle Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005,Rv. 231799 – 01, nel delineare il concetto di preclusione connessoalla violazione del principio del ne bis in idem, ha richiamato lanozione di creazione giurisprudenziale del c.d. giudicato cautelaree i principi espressidalla sentenza della Cassazione, Sez. Un., 8luglio 1994, Buffa, Rv. 198213, la quale ha chiarito che «unapreclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito dellepronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale diimpugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede diriesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misurecautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a quelladeterminata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo statodegli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, masoltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, neiprocedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia dimisure cautelari personali, intendendosi queste ultime come lequestioni che quantunque non enunciate in modo specifico,integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte».Sintesi e sviluppo ulteriore dei principi esposti si rinviene,infine, nella sentenza delle Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Rv. 249001 – 01, secondo la quale il procedimento cautelareha insita nella propria ratio la natura contingente deiprovvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento almutare delle situazioni. Ciò sia a tutela dell’indagato, siadell’accusa, con la conseguenza che «l'«idem» il cui «bis» èprecluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare,come avviene invece nel processo cognitivo, nella mera identitàdel fatto (per la cui precisa nozione v. in particolare la sentenzaDonati cit.), ma ricomprende necessariamente anche l'identitàdegli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione diesso e della sua rilevanza cautelare».2.1 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fattocorretta applicazione dei principi enunciati.Nell’ordinanza di rigetto, secondo quanto dedotto dalla stessadifesa, il giudicante evidenziava che mancavano “specificheindicazioni in merito alle circostanze sulla scorta delle quali la PGche ha proceduto all’ascolto è addivenuta alla sicura identificazionedi ciascuno dei soggetti conversanti”, aggiungendo che “Non sirinviene invece nelle fonti a disposizione l’indicazione dellecircostanze in virtù delle quali gli investigatori erano a conoscenzadel timbro vocale degli indagati e pertanto sono stati in grado diriconoscerli quali interlocutori nelle conversazioni intercettate”.Nella nuova istanza, invece, secondo quanto osservato dalTribunale del riesame, il Pubblico ministero inseriva un novumcostituito da elementi già esistenti negli atti del procedimento, manon selezionati dal titolare della pubblica accusa (ovvero le“schede identificative” volte a colmare le lacune evidenziate nellaprecedente ordinanza di rigetto), rispetto ai quali, quindi, non viera stata una precedente valutazione del GIP.Detti elementi quindi, benché deducibili, non erano statidedotti, con la conseguenza che sugli stessi non si è formataalcuna preclusione processuale e che il GIP ha, quindi,legittimamente potuto porli a base della ordinanza applicativa dellamisura cautelare oggetto di riesame.3. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta che lamisura cautelare sia stata applicata nonostante l’assenza di graviindizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti, sia in ragione dellaincertezza sulla loro identificazione come dialoganti nelleconversazioni intercettate, sia in ragione del fatto che i dialoghicaptat i non sono idonei a dimostrare la condotta di“partecipazione” nel sodal iz io.Sul punto, giova preliminarmente evidenziare che le SezioniUnite, con sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hannoaffermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte supremaspetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso percassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, pertanto, consente al giudice di legittimità la solaverifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addottedal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Con specificoriferimento alle doglianze in punto di gravità indiziaria, incentratesulla prospettazione di una diversa interpretazione del materialeinvestigativo di tipo intercettivo, l’indirizzo costante dellagiurisprudenza considera questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cuiesse sono recepite (così, tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez.2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n. 17619 del08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01).Con riferimento, infine, ai principi enunciati da questa Corte intema di partecipazione in associazione mafiosa, è stato affermatoche “La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafiososi caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella strutturaorganizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento deicomuni fini criminosi”. (Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889-01; Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n.30 del 1995, Rv. 202904-01). Si è altresì precisato che ai finidell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazionedi tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio sirenda protagonista di specifici atti esecutivi del programmacriminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la strutturaoperativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli vengariconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, epotendosi ricavare la prova della partecipazione anche dalcompimento di una o più attività significative nell'interessedell'associazione criminale. In tal senso sono state ritenutesignificativi indizi della partecipazione al sodalizio conversazioniintercettate tra l'indagato ed uno degli organizzatori dellacosca mafiosa aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti, ilmantenimento dei detenuti, la riscossione e la gestione dellesomme versate al clan dai gestori delle piazze di spaccio, e lapossibilità che all'indagato venisse affidata la gestione del settoredel gioco e delle scommesse) (Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025,Rv. 276122-01; Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv.276122).3.1 Ciò posto, si osserva che il Tribunale del riesame hacompiuto una valutazione ossequiosa dei principi enunciati. Inparticolare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] eGiuliano [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha, in primo luogo,valutato le censure difensive relative alla identificazione deisoggetti dialoganti nelle conversazioni ed ha osservato che ilriconoscimento delle voci da parte della [OSCURATO:PERSONA] elemento sufficiente ad attribuire loro la paternità delleconversazioni, gravando sull’indagato l’onere di allegare elementisintomatici di segno diverso. Ha rilevato che, nel caso di specie, ilriconoscimento vocale operato dalla P.G. doveva ritenersiconversazioni, così pervenendo a riconoscere le voci dei duefratelli. Ha evidenziato, altresì, che l’individuazione era stataavvalorata dal fatto che, in talune occasioni i due germani eranostati interpellati con il nome; che in altre, si erano rivolte conl’appellativo di “papà” e “mamma” a soggetti identificati in GiulianoLuigi (padre) e [OSCURATO:PERSONA] (madre); che, in altre occasioni, erastato possibile associare il dialogo ad immagini nelle qualicomparivano i soggetti in questione. L’ordinanza ha individuato perciascuno dei ricorrenti gli elementi che deponevano nel senso diritenere certa la loro identificazione. A fronte di tali elementi, iricorrenti, oltre a riferire che il soprannome era proprio anche diterze persone, non avevano fornito elementi idonei ad inficiare laritenere sufficientemente provata l’identificazione dei ricorrenticome i soggetti dialoganti, quindi, il Tribunale ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati da questa Corte secondo laquale “Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti inconversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare ledichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria cheabbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, cosìcome qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghidetto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contestil'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segnocontrario” (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, v. 269900 – 01),senza necessità di disporre perizia fonica qualora sia contestatal'identificazione delle persone colloquianti. In tali casi, infatti, ilgiudice può trarre il proprio convincimento anche da altrecircostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; ilriconoscimento delle voci da parte del personale della poliziagiudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - checonsentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori,mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'oneredi allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario(Sez. 5 , n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265 – 02).Venendo al merito della condotta di partecipazione, ilTribunale, richiamava quale grave indizio, la chiamata in correitàeffettuata dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA],soggetto con ruolo di spicco all’interno del clan, successivamenteal suo arresto. In occasione degli interrogatori resi, questi riferivadi aver appreso, quando era già detenuto e prima che iniziasse lacollaborazione, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevanoconvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per conoscere come ilgruppo intendesse riprogrammare l’attività dopo l’arresto diGiuliano [OSCURATO:PERSONA]. In quell’occasione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva loroche avrebbero proseguito secondo l’indirizzo già dato dalpropalante, prima dell’arresto, pur affermando che non potevaassicurare che gli equilibri (“i rapporti”) sarebbero rimasti uguali. Idue fratelli [OSCURATO:PERSONA], quindi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA],avevano assunto la direzione del sodalizio.Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], qualeriscontro alle dichiarazioni del collaboratore, il Tribunale delriesame richiamava le numerose conversazioni da questiintrattenute, relative al sostentamento economico degli affiliati, alpagamento delle spese legali, alla ripartizione dei proventi illeciti,cioè a temi nevralgici nella vita associativa e indicativa di unaintraneità al clan.In tal senso, il Tribunale citava le conversazioni del23.12.2021 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale i duecommentavano una missiva ricevuta dal fratello di GiulianoSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi lamentava le condizioni incui era stata lasciata la propria madre; la conversazione del22.3.2022, nella quale [OSCURATO:PERSONA] conversava con VassalloVincenzo e [OSCURATO:PERSONA], detto “bombolone”, in ordine alsostentamento economico degli affiliati e alla loro assistenzalegale. In detta occasione, [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] direcarsi da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il consenso a rifornire le piazzedi spaccio in esclusiva per procurare maggiore guadagno, stanti lecresciute esigenze.In altra conversazione del 3.5.2022, [OSCURATO:PERSONA] interloquivacon il padre, [OSCURATO:PERSONA], dopo la scarcerazione di questi, inordine alla distribuzione del denaro, suggerendo anche unarimodulazione delle elargizioni a taluni soggetti. Sul punto,infondata è la censura della difesa secondo la quale il Tribunalenon avrebbe preso posizione sulla allegazione difensiva (corredatadi documentazione) secondo la quale il denaro aveva provenienzalecita, in quanto frutto di un risarcimento di un danno subito.Invero, il Tribunale riportava la conversazione nella sua interezza,osservando che il tenore letterale della stessa contrastava con latesi difensiva in ordine alla provenienza lecita della somma. Aconferma, richiamava ulteriori conversazioni, nelle quali GiulianoCiro interloquiva sull’entità della somma da dare agli affiliati(conversazione del 27.7.2022 e del 9.8.2022), deducendo, conargomentazione logica, che il tenore delle conversazioni riportateconfermava il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attivitàillecite del sodalizio di appartenenza, non essendo relative solo arapporti di natura familiare e personale, ma anche a terzi, sicché latesi difensiva ne risultava inficiata nella fondatezza e credibilità.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto allasua identificazione, si richiama quanto riferito in precedenza inrelazione alla posizione del coimputato. Il Tribunale segnalava leconversazioni captate nelle quali l’odierno ricorrente venivaappellato con il nome proprio così da consentire l’individuazionecerta del suo timbro vocale, da comparare con quello di altreintercettazioni. Inoltre, in occasione della conversazionemenzionata (progr. 9776405 RIT 6189/21 del 18.3.2022), leimmagini di una videocamera di sorveglianza avevano consentitodi accertare l’identità dei dialoganti. Anche l’odierno ricorrente, inaltra conversazione menzionata nell’ordinanza, veniva appellatocon il proprio nome dal padre, [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta diargomentazione congrua, la quale supera le allegazioni difensive inordine alla inattendibilità del riconoscimento vocale operato dallaP.G., con le quali si confronta e che supera ritenendo ilriconoscimento vocale corroborato dall’indicazione nominativa deidialoganti nonché dalla visione delle immagini.Quanto agli elementi indizianti della condotta di partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, il Tribunale ha richiamato leconversazioni dalle quali ha tratto argomenti in ordine allaintraneità del ricorrente nella cosca. In particolare, leconversazioni lo vedevano coinvolto nella gestione delle somme daelargire alle famiglie dei sodali detenuti e ciò già prima dellascarcerazione del genitore. Così nella conversazione del29.12.2021, nella quale [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] dicorrispondere alle famiglie una somma di 100/150 euro, piuttostoche effettuare per loro la spesa, decidendo, infine, di imporre ataluni esercenti di consegnare quantitativi di merce per ilsostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti. Così, in altraconversazione del 30.12.2021 intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] e captata inambientale, [OSCURATO:PERSONA] preannunciava che, con lascarcerazione del padre, gli equilibri sarebbero cambiati e che inuovi affilati detenuti non avrebbero ricevuti alcuna somma per ilsostentamento. [OSCURATO:PERSONA], in detta occasione, lamentava le difficoltàa riscuotere denaro dai gestori delle piazze di spaccio e prevedevache, appena scarcerato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consegnato aquesti tutti i denari in modo che le famiglie dei detenuti fosserocostrette a rivolgersi direttamente al capo clan. Ugualmenteindicativa di intraneità nel clan, era ritenuta la conversazione del15.3.2022, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primoprevedeva che, scarcerato il padre, molti avrebbero volutoaggregarsi. Indicativo del ruolo rivestito dai conversanti era lafrase “...quello ora ce lo stiamo guardando solo noi la castagna,ma se la devono guardare anche loro…”. Infine, anche GiulianoDaniele partecipava alla conversazione che vedeva coinvolto ilpadre, la madre e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ripartizione dellesomme, già in precedenza citata. Conversazione dalla quale sidesumeva che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano la somma di euro1000.Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale affrontava, superandola, l’eccezione difensiva relativaalla provenienza legittima della somma (risarcimento danni),osservando che era inverosimile che la somma provenisse dallafonte dedotta in quanto non sarebbe stata suddivisa con terzepersone e in quanto era stata liquidata molto tempo prima. Nellaconversazione del 30.9.2022, infine, [OSCURATO:PERSONA] discutevacon il padre e con [OSCURATO:PERSONA], della somma da elargire ad un sodalenon identificato.Il Tribunale, con argomentazione rispettosa dei principi didiritto enunciati con riferimento alla posizione dei ricorrenti,riteneva, quindi, che il ruolo assunto nella ripartizione delle sommetra i detenuti e le famiglie e l’assunzione di decisioni durante ladetenzione del padre su temi di interesse della cosca, fosseindicativo della partecipazione e del ruolo rivestito nel sodalizio.Da ultimo, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunaleriferiva che questi ha già subito una condanna per associazione adelinquere di stampo mafioso, circostanza rilevante ai fini dellavalutazione della gravità degli indizi di colpevolezza in ordine allacondotta di partecipazione.Il Tribunale escludeva, infine, la rilevanza della conversazioneintercettata dal cui ascolto si deduceva che, in occasione di unariunione del padre con esponenti del clan Ferraiuolo, i due figlivenivano fatti allontanare. Osservava, con argomentazione logica,che il complesso delle conversazioni intercettate non venivainficiato dall’unica conversazione segnalata.4. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il Tribunaleevidenziava che i precedenti, anche specifici, degli imputati, glistretti legami familiari con importanti esponenti del clan, il ruolo daloro stessi rivestito durante il periodo detentivo, costituivanoelementi dai quali desumere il pericolo di reiterazione del reato;che la circostanza che entrambi lavorassero presso un eserciziocommerciale in Forcella non costituiva circostanza idonea adescludere il pericolo di reiterazione del reato, stante la contiguitàterritoriale; si richiamava l’adeguatezza della misura, in assenza dielementi positivi in base ai quali ritenere non più attuali le esigenzecautelari.Si tratta di argomentazione adeguata, nella quale laconcretezza ed attualità delle esigenze cautelari è argomentatacon riferimento alla costante adesione e partecipazione agliinteressi e attività del clan, e che supera il vaglio di legittimità.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. Deve mandarsi la Cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32385/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris