CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 47259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 dicembre 2022, che ha confermato la decisione dei Tribunale di Torino del 14 febbraio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 659 cod. pen., accertato in [OSCURATO:PERSONA] dal 30 marzo 2019; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto alla conferma del giudizio di colpevolezza, è inammissibile perché non adeguatamente specifico, limitandosi la difesa a riproporre sostanzialmente temi già efficacemente affrontati e superati dalla Corte di appello, che, nella sentenza impugnata (pag. 10 ss.), ha evidenziato cle il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone dimoranti nelle vicinanze del locale pubblico gestito dalla società amministrata dall'imputato è stato comprovato dalle dichiarazioni dei condomini Panei e Schilirò, peraltro non costituitisi parti civili, i quali hanno riferitc.", che dal predetto locale proveniva musica a elevato volume, dal pomeriggio fino alla notte, al punto che una coppia di anziani residenti nello stesso stabile si era trasferita altrove "per esasperazione", non ponendosi le convergenti deposizioni dei testi in contrasto insanabile con quelie degli operanti Scarcla e Ferrando, i quali hanno invece riferito che, in occasione del loro intervento, all'esterno del locale si sentiva solo un "leggero rumore di bassi", avendo tuttavia i testi Panei e Schilirò precisato che, ala vista delle forze dell'ordine, il volume della musica veniva immediatamente ridotto, per poi essere subito rialzato dopo l'allontanamento degli operanti, a ciò dovendosi solo aggiungere, in replica alle obiezioni difensive, che eventuali inerzie della Amministrazione comunale non valgono di certo a escludere la configurabilità del reato. Considerate dunciue che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di ecittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 dei 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). RitenJto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore delia Cassa delle ammende, equitativame.rite fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023 Il C4 - s •iiere 1ì) tensore DEPOSi TATA Il Presidente