CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 04245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sulla richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla sentenza n. 37104/23 del 13.6.2023 della II Sezione Penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli l'Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per la correzione della sentenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché si proceda alla correzione nei termini sollecitati. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13.6.2023 la II Sezione Penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (CLASSE '64), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MACRI' GIORGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RASCHELLA' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA] (CLASSE '84), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un'istanza per la correzione dell'errore materiale da cui sarebbe affetta la sentenza-documento per non aver dato conto della sua presenza e delle conclusioni rassegnate per conto e nell'interesse dei suoi assistiti. 4. Il rilievo è corretto. Dalla lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta, infatti, la presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva concluso per conto dei suoi assistiti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendo nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Di ciò, per mero errore materiale, non è stato dato conto nella intestazione della sentenza, che può essere pertanto corretta nelle forme e con la adottata procedura, dandosi rilievo al contenuto del verbale d'udienza, redatto e sottoscritto dal cancelliere e destinato a far fede sino a querela di falso (cfr., sul punto, Sez. 3 - , n. 3585 del 13/11/2018, F., Rv. 275831 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l'intestazione della sentenza deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso). P.Q.M. dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 37104 del 2023, emessa all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 11.9.2023, nel senso che, a pag. 3, dopo le parole "udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso", leggasi: "udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai ricorsi insistendo per il loro accoglimento". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni in calce all'originale dell'atto. Così de