CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 13242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 19 luglio 2008 al 6 gennaio 2010. La misura cautelare era stata disposta per due violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e riguardava in particolare: - l'acquisto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di 106 grammi lordi di cocaina destinata alla cessione; fatto commesso «in Casoria e [OSCURATO:PERSONA] il 21 e 22 aprile 2007»; - la detenzione al medesimo scopo di un ulteriore quantitativo, non specificato, della stessa sostanza; fatto commesso «in [OSCURATO:PERSONA] il 22 aprile 2007». [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto già in primo grado, per insussistenza del fatto, dal secondo dei reati sopra indicati (detenzione a fini di spaccio di una quantità imprecisata di cocaina del 22 aprile 2007). Il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Casoria, infatti, lo ha ritenuto responsabile soltanto della detenzione della cocaina acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed € 20.000 di multa. Con sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 25 settembre 2014 (divenuta irrevocabile il 2 maggio 2015), [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto anche da questa imputazione ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., per insussistenza del fatto. 2. Risulta dagli atti che la misura cautelare fu disposta dal G.i.p. del Tribunale di Rossano con ordinanza del 12 luglio 2008 e - dopo che questi si era dichiarato incompetente - fu confermata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli. Le ordinanze applicative della misura furono confermate dal Tribunale per il riesame di Napoli con provvedimento del 30 luglio 2008. Lo stesso Tribunale, in data 22 agosto 2008, confermò il provvedimento con cui il G.i.p. aveva respinto una richiesta di revoca della misura. 3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando: che le intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini contengono riferimenti «specifici ed inequivoci alla quantità e alla qualità della sostanza, alle trattative sul prezzo e all'incontro nel territorio ferrarese fra [OSCURATO:PERSONA] e certo Claudio che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe da individuare nell'istante»; che tali intercettazioni sono state utilizzate nel giudizio di merito essendo stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità avanzata dalla difesa e possono dunque essere utilizzate anche nel valutare la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen; che [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato di essere uno degli interlocutori delle conversazioni telefoniche; che il contenuto di tali conversazioni «assolutamente chiaro nonostante il palese ricorso a un linguaggio criptico, esigeva dal [OSCURATO:PERSONA] un chiarimento adeguato della sua posizione»; che egli ha scelto, invece, di non fornire «giustificazioni o spiegazioni di alcun tipo», ma «non ha mosso rilievi» in merito all'incontro che, secondo l'accusa, aveva avuto con Dormici (dunque, non lo ha contestato). 4. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, con unico articolato motivo, il vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che le regole valutative previste per l'accertamento della responsabilità siano diverse e più rigorose rispetto a quelle previste per l'applicazione delle misure cautelari. Osserva che, introducendo l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. il legislatore avrebbe reso applicabili al sistema cautelare le disposizioni generali sulle prove imponendo così, anche nella materia cautelare, l'osservanza delle regole di esclusione e valutazione probatoria proprie del giudizio di merito ed equiparando nella sostanza il valore dei gravi indizi di colpevolezza a quello della prova. Rileva, inoltre che, nel doveroso rispetto per le strategie difensive, occorre usare particolare cautela nel valutare come colpa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione le scelte processuali adottate dall'indagato dopo la perdita della libertà. Lamenta infine che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello non avrebbe considerato le ragioni poste a fondamento della assoluzione, che non ha trovato causa in elementi di prova acquisiti dopo l'esecuzione della misura o nel corso del giudizio, bensì nella compiuta lettura del compendio indiziario quale risultava già nel momento della applicazione della cautela. 5. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato con memoria depositata in data 8 marzo 2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nel valutare la sussistenza del diritto alla riparazione occorre muoversi all'interno di queste coordinate ermeneutiche sicché il richiamo, operato dal ricorrente, alle regole di valutazione degli indizi proprie del giudizio cautelare, che si vorrebbero equiparabili alle regole di valutazione della prova proprie del giudizio di merito, non appare pertinente. 3. La Corte territoriale ha negato il diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. individuando quali condotte caratterizzate da colpa grave e perciò ostative al riconoscimento di tale diritto: da un lato, l'esistenza di rapporti di natura ambigua con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e, più in generale in attività illecite; dall'altro, la scelta di non chiarire la propria posizione rispetto alle accuse e di non fornire in relazione ad esse «giustificazioni o spiegazioni di alcun tipo».Il ragionamento sviluppato appare logicamente esaustivo, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati perché coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'utilizzo di un linguaggio criptico di natura convenzionale, che sottintende un riferimento a cose diverse da quelle formalmente menzionate o, intenzionalmente, non esplicita di cosa si parli, può costituire colpa grave idonea a indurre in inganno l'autorità inquirente, tanto più se l'equivocità della situazione è mantenuta con la scelta di non fornire spiegazioni nell'interrogatorio di garanzia. L' ordinanza impugnata sottolinea infatti: - che il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a mero titolo esemplificativo: «non ho soldi, non voglio prendere la pisca», «ne ho acquistata di meglio», «si, l'ho vista, è ottima, non l'ho provata, l'ho solo guardata») integra un comportamento gravemente colposo tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale; - che tale condotta denotava l'esistenza di rapporti con persone inserite non marginalmente in attività delinquenziali; - che [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di non fornire alcun chiarimento sul contenuto di tali conversazioni, ma non ha contestato di essere uno degli interlocutori né di essersi incontrato con [OSCURATO:PERSONA], che, per farlo, lo raggiunse nel territorio ferrarese. 4. Si deve ricordare allora: - che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria e neppure se tale condotta, per evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, ha creato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di un intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034); - che nell'accertare la sussistenza della colpa grave ostativa il giudice deve valutare la condotta tenuta dall'interessato sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664); - che è stata, infatti, ritenuta preclusiva al riconoscimento del diritto, proprio in ragione della "ratio" solidaristica posta alla base dell'istituto, la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno l'urgente consegna di beni (Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794); ed anche in un caso, non dissimile da quello in esame, in cui dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanza stupefacente, circostanza della quale, nel corso delle indagini, egli non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rif